Cassazione: “La fedeltà tra fidanzati non è obbligo”. Il matrimonio non salta
22 Luglio 2008
di Redazione
Un errore "di gioventù" come tradire al proprio fidanzato e poi negare di aver avuto la relazione prima delle nozze può costare un matrimonio ma solo al cospetto di Dio. Il vincolo infatti può saltare se uno dei coniugi, ignaro del tradimento avvenuto senza ancora l’anello al dito, può portare il caso alle alte cariche ecclestiche e far annullare la promessa di eterna fedeltà. Fedeltà che pare per la Chiesa sia un obbligo retroattivo. E’ inutile invece chiedere il riconoscimento dell’annullamento allo Stato che, in questo caso, si erge in difesa della libertà di tenere teli comportamenti purché siano occasionali e temporanei.
E’ questo il caso di di Giuseppe D.S che , dopo il "si" ha scoperto che sua moglie lo aveva tradito quando erano ancora fidanzati. Giuseppe, ferito si è rivolto alla Chiesa per l’annullamento alla tribunale della Sacra Rota e alle istituzioni per l’annullamento civile.
Fin qui nulla di strano. Se non fosse che l’istanza di annullamento è stata accolta dalla Chiesa, ma quando poi il marito tradito ha chiesto il riconoscimento della sentenza ecclesiastica anche allo Stato, non ha ottenuto ciò che chiedeva.
Se infatti la Chiesa mette al primo posto i valori in una coppia, lo Stato ha bisogno di "condizioni oggettive" che dimostrino che si sia verificata una "falsa realta" tale da compromettere la volontà di sposare una persona e la validità del matrimonio stesso.
Per la controversa materia è stata chiesta una pronuncia a sezioni unite della Cassazione che, nella sentenza n.19809, hanno sottolineato: "nessuna incidenza può avere per i principi cogenti del nostro ordinamento l’errore incorso su comportamenti temporanei ed occasionali che nel nostro sistema danno luogo a un vizio del volere irrilevante in ogni atto volontario, qual è l’errore sul motivo, significativo invece in sede canonica e per il matrimonio religioso".
Le sezioni unite della Cassazione hanno quindi rigettato il ricorso di un marito tradito. Già la Corte d’Appello di Trieste aveva rigettato il ricorso del marito perché il tipo di "errore in cui era incorsa la moglie" non rientrava in quei casi per cui il diritto canonico viene recepito da quello italiano per annullare il matrimonio.
In questo caso l’infedeltà era stata temporanea e precedente al matrimonio, rientrando quindi nella sfera "della libertà e non è previsto, quindi, l’obbligo di fedeltà che invece sorge dal matrimonio". Il marito si era sentito "tradito" dalla bugia della moglie che aveva negato la relazione, ma gli ermellini hanno scritto: "il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche si verifica solo se l’errore indotto da dolo consiste in una falsa rappresentazione della realtà, in circostanze oggettive,stabili e permanenti".
