Cassazione. Sì alla procreazione assistita per boss Salvatore Madonia
20 Febbraio 2008
di Redazione
Il boss di Cosa Nostra Salvatore
Madonia, detenuto al 41bis nel carcere de L’Aquila, potrà
avviare con sua moglie, affetta da una patologia cronica, un
programma di procreazione assistita. Lo ha stabilito la
Cassazione.
Anche un detenuto sottoposto la regime di carcere duro
può, dunque, secondo i Supremi Giudici, accedere al programma di
procreazione assistita. La Cassazione ha infatti annullato con
rinvio una ordinanza del magistrato di sorveglianza de L’Aquila
con la quale era stato dichiarato il non luogo a provvedere
sull’impugnazione del rigetto opposto dal Dap alla richiesta
del boss.
Contro la decisione del magistrato di sorveglianza, Madonia
si era rivolto alla Suprema Corte lamentando che “il
provvedimento del Dap comprime un diritto inviolabile del
detenuto” ed e’ “rimasto privo di tutela da parte del
magistrato di sorveglianza, il quale è venuto meno alla sua
funzione di garanzia e istituzionale”.
Per la prima sezione penale della Cassazione (sentenza
n.7791) il ricorso è fondato: “Il principio da applicare in
simili fattispecie – osservano i giudici di Palazzaccio – non
può che essere quello di contemperare l’interesse personale e
detenzione. Il giudizio relativo non puo’ che ispirarsi al
criterio della proporzione tra le esigenze di sicurezza sociale
e penitenziaria ed interesse della singola persona”. Infatti,
“devono assumersi come tutelabili tutte le situazioni
giuridiche soggettive espressamente riconosciute dalle norme
penitenziarie – si legge nella sentenza – nonche’ tutte quelle
riconoscibili ad un soggetto libero, in relazione alle quali
occorre sempre applicare il principio di proporzionalita’”. Per
questo la Corte “opina che il giudice a quo sostanzialmente
rifugiandosi nel ‘non liquet’ abbia violato l’opposto principio
fondante il modello giudiziale del nostro Paese ed abbia
ignorato che, per le ragioni dette in capo al Madonia e con
riferimento alla pretesa avanzata, sussiste una situazione
giuridica soggettiva tutelabile e in relazione alla quale il
giudice e’ chiamato a pronunciarsi valutandone la tutelabilita’
concreta”. Inoltre, nel caso di specie, è risultata,
sottolinea la Cassazione, “medicalmente accertata la patologia
giustificativa del trattamento invocato, della quale risulta
affetta la coniuge del ricorrente”.
