I costituzionalisti contro la riforma delle telecomunicazioni
07 Maggio 2007
di Redazione
Giuseppe De Vergottini: «Il modo naturale per
raggiungere l’obiettivo della tutela del pluralismo consisterebbe, secondo una opinione che l’iniziativa legislativa fa propria,
nell’adottare e far rispettare normative antitrust. Ma la commistione
fra norme antitrust e di tutela del pluralismo esterno risulta essere
una peculiarità del tutto nazionale che
non risulta condivisa a livello comunitario».
Gian Michele Roberti: «Il dibattito sull’assetto
giuridico del sistema radiotelevisivo italiano – per il momento approdato al
testo consegnato nel ddl Gentiloni – presenta un aspetto per certi versi
paradossale: ci si riferisce alla circostanza che se, da un lato, la
riflessione svolta in sede nazionale dichiaratamente si ispira – e in misura crescente
– a principi e nozioni di fonte – o comunque di derivazione – comunitaria, dall’altro,
tali nozioni sono poi state trasposte, in ambito nazionale, in modo distonico
e, per certi versi, del tutto incongruente rispetto al quadro europeo di
riferimento».
Nicolò Zanon: «Nel disegno di legge “Gentiloni” la
individuazione della posizione dominante è svolta con norma che – pur
ovviamente presentandosi come dotata degli abituali caratteri di generalità e
astrattezza – è in realtà una legge provvedimentale, in quanto è molto facile
comprendere quale sia lo specifico soggetto che è intenzione legislativa “individuare”
e sanzionare. Si tratta in altre parole di una disposizione di legge che, per
un verso pecca di eccessiva “astrattezza”, dall’altro pecca di eccessiva “concretezza”».
Giuseppe Morbidelli: «Se la finalità di utilità
sociale che si vuole perseguire è quella di salvaguardare la concorrenza, la
limitazione della libertà di iniziativa economica predisposta dal disegno di
legge Gentiloni appare del tutto irragionevole e sviata.[…] Se il fine è invece
da individuare nella tutela del pluralismo esterno ex art. 21 Cost., lo
sviamento è reso palese dal fatto che esso va garantito, eventualmente,
fissando un tetto alle reti nazionali in capo ad uno stesso soggetto, ma una
volta che tale limite è rispettato – e comunque per il tempo in cui è
rispettato – non si può strangolare economicamente un’emittente limitando l’offerta
nel mercato della raccolta pubblicitaria televisiva».
Ida Nicotra: «La mancata specificazione puntuale dei
settori della normativa di settore soggetti ad abrogazione e l’affidamento
della medesima alla mera opera “interpretativa” del Giudice in virtù di quello
che, a conti fatti, sarebbe un giudizio meramente discrezionale, si configura
come un’assai probabile lesione delle garanzie da cui la materia
radiotelevisiva, soggetta al duplice vincolo degli artt. 21 e 42 Cost., è
protetta, a cominciare dalla riserva assoluta di legge».
Giovanni Pitruzzella: «In realtà nessuna disciplina anti-trust
persegue il fine di mercati equi o di proporzionata distribuzione. E
comunque anche un tale fine potrebbe essere ottenuto con mezzi meno traumatici
del taglio di fatturato a un operatore: una diminuzione del canone compensata
da una maggiore quota oraria di spot vendibili dall’azienda di servizio
pubblico sfocerebbe in una distribuzione più equilibrata dei ricavi pubblicitari;
una più celere diffusione della tecnologia digitale terrestre o della larga
banda, in quanto abbassa le barriere all’ingresso, aumenterebbe il numero degli
operatori televisivi disseminando gli introiti e riducendo la concentrazione2. Sotto
questo profilo la scelta normativa non appare neppure congrua alle previsioni
del diritto comunitario3, bensì del tutto arbitraria».
