Biotestamento, se dietro i tecnicismi dei giudici ci sono scelte politiche

Banner Occidentale
Banner Occidentale
Dona oggi

Fai una donazione!

Gli articoli dell’Occidentale sono liberi perché vogliamo che li leggano tante persone. Ma scriverli, verificarli e pubblicarli ha un costo. Se hai a cuore un’informazione approfondita e accurata puoi darci una mano facendo una libera donazione da sostenitore online. Più saranno le donazioni verso l’Occidentale, più reportage e commenti potremo pubblicare.

Biotestamento, se dietro i tecnicismi dei giudici ci sono scelte politiche

01 Ottobre 2009

Una recente sentenza del Tar Lazio (sez. III quater, n. 8650 del 12 settembre 2009, Presidente M. Di Giuseppe, estensore L. Sandulli) ha riaperto il dibattito sul tema del fine vita.

La decisione del Giudice romano è stata presa sul ricorso proposto dal Movimento Difesa del Cittadino, con il quale era stato chiesto l’annullamento dell’atto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2008, volto a “richiamare principi di carattere generale, al fine di garantire uniformità di trattamenti di base su tutto il territorio nazionale e di rendere omogenee le pratiche in campo sanitario con riferimento a profili essenziali come la nutrizione e l’alimentazione nei confronti delle persone in Stato Vegetativo Persistente (SVP)”.

In particolare, l’atto del Ministro invitava i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ad adottare le misure necessarie affinché le strutture sanitarie pubbliche e private presenti nei rispettivi territori si uniformassero ai principi espressi dal Comitato nazionale per la bioetica e dal Gruppo di lavoro “Stato vegetativo e stato di minima coscienza”, oltre che alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, al fine di prevenire discriminazioni nei confronti delle persone in stato vegetativo.

Quanto ai principi espressi dai citati organismi, l’atto firmato dal Ministro Sacconi richiamava in primo luogo il parere formulato dal Comitato nazionale per la bioetica il 30 settembre 2005, nel quale – premessa la necessità di assicurare alle persone in Stato Vegetativo Persistente il sostentamento ordinario di base, e cioè “la nutrizione e l’idratazione, sia che siano fornite per vie naturali che per vie non naturali o artificiali” – veniva affermato che nutrizione e idratazione sono da considerare “atti dovuti eticamente (oltre che deontologicamente e giuridicamente) in quanto indispensabili per garantire le condizioni fisiologiche di base per vivere”; sempre secondo il predetto parere, “la sospensione di tali pratiche va valutata non come la doverosa interruzione di un accanimento terapeutico, ma piuttosto come una forma, dal punto di vista umano e simbolico particolarmente crudele, di “abbandono” del malato” e “l’unico limite obiettivamente riconoscibile al dovere etico di nutrire la persona in SVP è la capacità di assimilazione dell’organismo (dunque la possibilità che l’atto raggiunga il fine proprio non essendovi risposta positiva al trattamento) o uno stato di intolleranza clinicamente rilevabile collegato all’alimentazione”; con la conseguenza che “Si deve pertanto parlare di valenza umana della cura (care) dei pazienti in SVP”.

In secondo luogo, la determinazione ministeriale citava il documento del 17 novembre 2008 del Gruppo di lavoro “Stato vegetativo e stato di minima coscienza”, istituito presso il Ministero del lavoro, per il quale “lo stato vegetativo realizza una condizione di grave disabilità neurologica, potenzialmente reversibile”.

 Infine, veniva richiamato l’art. 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18), secondo cui “gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità”, impegnandosi, fra l’altro, a “prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità”.

Nel definire la controversia – alla quale ha preso parte anche il Movimento per la Vita, sostenendo le ragioni del Ministero del Welfare – il TAR capitolino ha adottato una soluzione che, dietro il suo tecnicismo, sottende una precisa scelta “politica”.

Al fine di rendere comprensibile il discorso anche ai non addetti ai lavori, nell’estrema sintesi consentita da queste note occorre precisare che nel nostro sistema giuridico esistono due giudici ai quali è possibile rivolgersi per chiedere tutela: nel caso in cui la persona vanti un “diritto soggettivo” – e cioè la situazione giuridica di cui si è titolari nei rapporti con altri privati – il giudice competente per le relative controversie è il Giudice Ordinario; per contro, nell’ipotesi in cui si abbia a che fare con la Pubblica Amministrazione – si pensi, ad es., alla richiesta di rilascio di un’autorizzazione ovvero all’opposizione ad una procedura espropriativa – si è titolari di quello che viene definito “interesse legittimo”, situazione meno “robusta” rispetto al diritto soggettivo, perché destinata ad armonizzarsi con il potere della PA di perseguire l’interesse pubblico generale, e la cui tutela spetta al Giudice Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).

Ciò posto, il Giudice amministrativo si è dichiarato “incompetente” a decidere la causa nel merito e tanto in base alla considerazione che la controversia sottoposta al suo esame vertesse su diritti soggettivi e non su interessi legittimi e fosse, dunque, di competenza del Giudice Ordinario.

Infatti, individuato l’oggetto del contendere nel “diritto” di ogni individuo – tutelato dalla Costituzione (art. 32) – a non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, il TAR ha sostenuto che “Il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari è fondato sulla disponibilità del bene “salute” da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria. Da tale premessa consegue che i pazienti in Stato Vegetativo Permanente, che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso possano, nel caso in cui la loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti. Conseguentemente la verifica circa l’obbligatorietà della prestazione sempre e comunque di trattamenti sanitari anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente attiene al diritto della dignità umana”.

Ora, proprio qui sta il punto.

Sullo sfondo dell’individuazione – apparentemente solo tecnica e neutra – di diritti soggettivi (“diritto di rifiutare i trattamenti sanitari”, “diritto alla dignità umana”) come elemento che impedisce di pronunciarsi sulla vicenda, il Giudice Amministrativo non solo qualifica come “cure mediche” quelle che il Comitato nazionale per la bioetica, nel suo citato parere, ha definito esigenze “di cui necessita ogni essere umano (acqua, cibo, riscaldamento, pulizia e movimento)”, ma fa propria anche la tesi già accolta dalla Corte di Cassazione in occasione della nota (e tragica) vicenda di Eluana Englaro: quella in base alla quale la ricostruzione ex post e indiretta ad opera di terzi (e quindi altamente incerta) della volontà della persona in stato vegetativo costituisce presupposto sufficiente per decretare la sospensione della nutrizione e dell’idratazione della stessa persona.

Così facendo si disconosce che alimentazione e idratazione non costituiscono terapia e non possono quindi essere sottratte a una persona e si nega cittadinanza al criterio (laico) del dubbio e al principio (altrettanto laico) di precauzione per cui, nell’incertezza derivante dalla ricostruzione opinabile dell’altrui volontà, si deve optare per la difesa della vita.

In definitiva, all’ombra di argomentazioni di diritto costituzionale e amministrativo si finisce con il patrocinare la morte delle persone disabili ed una visione selettiva dell’esistenza umana, in omaggio ad una cultura nichilista ed individualista sempre più insofferente nei confronti di persone bisognose di essere accudite secondo i più elementari principi di civiltà umana; siamo di fronte a quella che Benedetto XVI ha definito “mens eutanasica”, intesa come espressione, al pari di aborto e pianificazione eugenetica delle nascite, di un abusivo dominio sulla vita, giudicata non più degna di essere vissuta in certe condizioni (“Caritas in Veritate”, Cap. Sesto, § 75). 

È stato condivisibilmente sottolineato che decisioni come quella in esame rappresentano “singolari provvedimenti di parte della magistratura…impegnati a costruire tutele simili a diritti attorno a semplici desideri, e ad affievolire la protezione dei diritti veri:…Si rivendica il diritto a morire, trascurando che la morte non è un diritto ma un tragico fatto, e non si considera il diritto a non essere abbandonati quando versiamo in condizioni di difficoltà, o il diritto a non essere ritenuti rifiuti da eliminare perché disabili” (Alfredo Mantovano, Il Foglio, 25 settembre 2009).

A fronte di queste pericolose incursioni del potere giudiziario tendenti a negare spazio alla carità e alla solidarietà verso i più deboli, l’auspicio è che si definisca presto un quadro normativo coerente con il valore della vita e in grado di assicurare il rispetto del principio costituzionale per il quale i giudici sono soggetti alla legge e non creatori della stessa, spettando tale ultimo compito al Parlamento quale organo esponenziale della sovranità popolare.