Il Cav. ha due possibilità per uscire dal pasticcio del resoconto di bilancio
13 Ottobre 2011
Leggere la Costituzione prima del manuale di diritto costituzionale. E’ questo il consiglio che do ai miei studenti. E’ questo il consiglio da dare in questi giorni, per capire l’effetto del voto contrario al disegno di legge governativo sul rendiconto consuntivo.
Infatti: la Costituzione all’art. 94, comma 4, recita: “Il voto contrario d’una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni”. In claris non fit interpretatio, verrebbe da dire. Qualcuno, invece, si è preso la briga di andare a spulciare uno tra i più diffusi manuali di diritto costituzionale in commercio, e così “pizzicare” la seguente affermazione: “Il Parlamento […] se votasse contro il disegno di legge [sul rendiconto consuntivo] la conseguenza politica non potrebbe che essere la crisi di Governo”. Certo, conseguenza politica e non giuridica. Resta il fatto che l’affermazione è comunque forte e prova troppo; e appare in contraddizione con la lettera della Costituzione all’articolo prima citato.
Prova troppo perché presuppone un sistema per così dire “valoriale” delle leggi, anzi dei disegni di legge. E cioè assume alcune proposte legislative come talmente importanti, in quanto “prive di contenuti normativi”, la cui bocciatura deve comportare delle conseguenze politiche, quali addirittura la crisi di Governo. Tutti i disegni di legge governativi sono uguali e il voto contrario su di essi non obbliga il Governo a dimettersi. Altra cosa, come noto, il voto di sfiducia e il voto contro una questione di fiducia. Casi che obbligano il Governo a rassegnare le dimissioni, perché colpiscono in maniera netta e decisiva il punto archimedico del sistema parlamentare: il rapporto fiduciario tra Governo e (la sua) maggioranza.
Insegnare agli studenti di diritto costituzionale che il Governo deve trarre una conseguenza politica e dimettersi, laddove fosse colpito da un voto contrario su un proprio provvedimento (anche se questo fosse “privo di contenuti normativi”, il che, poi, significa poco…), può anche starci, se la si presenta come una tesi convintamente sostenuta dall’autore. Operazione meno elegante è quella di strumentalizzare una tesi dottrinale per proporre una lettura univoca della vicenda e trarne conseguenze demolitorie per il governo.
La vicenda, invece, si può chiudere modificando il disegno di legge nella parte respinta dalla Camera, per ripresentarlo e mettere alla prova la maggioranza sul voto. Oppure lo si può presentare al Senato, e allora nemmeno modificato nella parte respinta dalla Camera.
Si citano precedenti, che nei lavori parlamentari sono importanti. E si cita il caso del Governo Goria, battuto però ben 4 volte sul provvedimento presentato e modificato. Certo, quel precedente va contestualizzato in un altro clima parlamentare, con governi di coalizione sotto continua tensione con gli alleati minori ma decisivi per la tenuta della maggioranza. Citare, poi, come qualcuno ha anche fatto, precedenti riferiti al periodo parlamentare sotto lo Statuto albertino è come far bere un prodotto scaduto da anni.
Allora, tanto rumore per nulla? Dal punto di vista del diritto costituzionale direi di sì: il Governo sconfitto su una sua proposta la ripropone chiamando a raccolta la sua maggioranza. Certo, se all’interno della maggioranza c’è qualcuno che non vuole più questo Governo e arde all’idea di andare al voto anticipato, allora esca allo scoperto e voti la sfiducia. Come vuole la Costituzione (e come scrivono i manuale di diritto costituzionale).