Il diritto non c’è, è andato in vacanza a Montecarlo
28 Ottobre 2010
Un paradigma recente di cultura della libertà e della legalità, fiduciosamente declinato al futuro, ha incassato il suo primo riconoscimento pubblico, quasi istituzionale. A futura memoria, ogni promessa è un debito.
Secondo il sapiente giudizio di un grande ufficio del pubblico ministero, quello di Roma, infatti, al presidente della Camera, Gianfranco Fini, non è possibile addebitare alcuna violazione della legge penale nell’affaire Montecarlo. L’ipotesi investigativa di cui all’art.640 CP cade: la terza carica dello Stato non si è reso responsabile del delitto di truffa.
A questa conclusione i magistrati pervengono non perché “tutto è in regola”, come si affrettano a decretaremolti organi d’informazione, il Corriere della sera in testa, ma per una ben diversa e più sottile ragione. La seguente: manca, nella condotta dell’indagato, l’elemento costitutivo tipico della figura criminosa in esame, ossia l’artifizio o il raggiro.
E’ del tutto evidente che l’accertamento della vendita dell’immobile, pur fatiscente e ricevuto in eredità, a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al suo odierno valore di mercato, non concedeva alcun margine d’interpretazione. Il costante rifiuto di offerte assai più convenienti non deponeva a favore di sane intenzioni e, anzi, appariva fortemente indiziante. Certo è che il non trascurabile,manifesto danno subito dal partito costringe gli inquirenti a darne atto, rinviando, però, ogni decisione nel merito al competente giudice civile.
Se non che, il cerchio è ben lungi dal diventare quadrato. Se la logica non è un’opinione, l’“ingiusto profitto” di terzi – chi ha acquistato la casa, di chiunque si tratti – comportaun danno al partito. Un ministro caraibico sostiene essere il cognato dell’indagato Fini. Questi, per parte sua, nutre il medesimo sospetto. La procura romana ha svelato l’arcano? Sia consentito dubitarne. Sembra, infatti, che i solerti magistrati abbiano preferito meditare sulle componenti la struttura giuridico-formale della fattispecie di truffa, fino a concentrare tutto il focus dell’attenzione sul tratto specifico che la caratterizza e contraddistingue rispetto ad altre similari: la presenza o meno di “artifizi o raggiri”. Senza i quali, è patente,anche in costanza di un profitto ingiusto per sé o altri, la truffa non sussiste. Rectius: il fatto non costituisce reato, per mancanza, appunto, di un essenziale elemento costitutivo. Ne consegue la domanda al giudice preliminare di trasmissione degli atti in archivio.
Ora, allo stato, nella vicenda monegasca, possiamo tranquillamente escludere azioni di “raggiro”, in quanto tipologia d’inganno che agisce e incide sulla psiche della parte lesa e consiste in una manovra – discorso, ragionamento e quant’altro – volta a ingenerare un falso convincimento nella vittima.
Rimane da considerare l’ipotesi dell’”artifizio”. L’intera letteratura giuridica e la giurisprudenza insegnano e concordano nel ritenere che esso, contrariamente al raggiro, agisce sulla realtà esterna e consiste nella dolosa volontà di far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti. L’agente, insomma, deve volere l’inganno della vittima, l’atto di disposizione patrimoniale, nonché la realizzazione dell’ingiusto profitto proprio o altrui, con conseguente danno della vittima. Uno schema penalistico limpido, come si può constatare, che esclude il dolo soltanto in presenza di errori di fatto, o se manca la consapevolezza del carattere frodatorio dei mezzi usati, dell’ingiustezza del profitto e del danno che ne deriva.
Sotto quali condizioni, allora, una condotta si può definire “fraudolenta”?
La prevalente dottrina e giurisprudenza rispondono e chiariscono che ad integrare la frode bastala semplice menzogna, dal momento che l’artifizio – o il raggiro – non deve necessariamente consistere in sottili e subdole messe in scena, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione o dissimulazione, qualsiasi espediente posto in essere allo scopo di ingannare.In tale ottica, assume rilevanza finale anche il silenzio o lareticenza, quando costituiscano violazione di uno specifico obbligo di comunicazione e addirittura, secondo molti autori, quando costituiscano violazione del principio di buona fede.
Sul piano del danno e del profitto, poi, occorre che essi si pongano in una relazione di conseguenzialità rispetto all’inganno. E debbono scaturire da un atto di disposizione patrimoniale, positivo o negativo, avente ad oggetto sia beni mobili che immobili.
Alla stregua di questa semplice enucleazione della figura del delitto in argomento, diviene molto più agevole inquadrare ermeneuticamente – per usare una parola grossa – la posizione del presidente della Camera. Qualche domanda.
Fini ha informato il partito delle offerte più vantaggiose ricevute per la vendita della casa? In caso negativo, è vero o no che nella sua veste di presidente di quell’associazione aveva l’obbligo di farlo? Ad esempio, il preside di una scuola può usare artifizi per conseguire o far conseguire ingiusti profitti? E, dunque, con tutta la buona volontà, quale significato logico-giuridico è mai possibile annettere alrilievo dei pm romani, secondo il quale il presidente di un’associazione – putacaso, di un privatissimo circolo dello sport – non può essere accusato di artifizi truffaldini in danno della medesima associazione? Con la necessaria avvertenza che un’associazione-partito è una struttura profondamente diversa da un circolo sportivo. Quest’ultimo, infatti, non presenta i bilanci al Parlamento.
Se si azzarda che egli, quale presidente, non può ingannare – ossia, poi, truffare – se stesso, si assume, implicitamente e contro il vero,che egli sia il proprietario, non il rappresentante, legale e democratico, di quell’associazione! Se A è anche B, ci insegnava già il Medioevo, nell’assurdo tutto è possibile.
A meno che il ruolo di ‘primus inter pares’, non ‘super’, sia più opportuno – e conveniente, soprattutto – riservarlo esclusivamente al premier Berlusconi.
E ancora. Il criterio probatorio <non poteva non sapere>, ampiamente utilizzato anche in sentenze di condanna, non risultaapplicabile al caso che occupa? Eppure, in fase d’indagine preliminare sono sufficienti gli indizi, le prove formandosi in dibattimento.
Contrariamente alle perplessità avanzate dal Giornale in merito all’attività dei pm intesa ad accertare l’ipotesi della svendita, occorre precisare che agli inquirenti incombeva l’obbligo di verificare la regiudicanda sotto ogni profilo, al fine di accertarne la corrispondenza con tutti gli elementi costitutivi della fattispecie legale: profitto per sé o per altri, con danno di taluno, conseguitocon artifizi o raggiri. Soltanto nel contesto di questa imprescindibile indagine anche sul primo aspetto, necessario ma non sufficiente, si poteva – e doveva – procedere all’esame della sussistenza o meno di artifizi o raggiri. La procura conclude sostenendo di non averne individuati. Di talché, il dato della svendita, in sé e per sé,in sconnessione dall’elemento caratteristico del reato, non può che apparire inutilizzabile in sede penale, per afferire alla competenza del giudice civile. Ma tale conclusione era possibile guadagnare soltanto al termine dell’investigazione anche sulla congruità del prezzo, non a priori! Nulla quaestio, dunque, sotto questo profilo.
Tuttavia, stabilitoche c’è stato un ingiustoprofitto a vantaggio di qualcuno, e poiché è irragionevole pensare che Fini intendesse favorire una società offshore, è giocoforza inferire che volesse avvantaggiare il cognato. Se soltanto ai fini dell’affitto, sotto il profilo del profitto, non rileva. La circostanza è sicuramente acclarata,maavrebbe comunque imposto accertamenti rigorosi e scrupolosi sull’identità del vero proprietario di quella casa rimessa a nuovo e scintillante di diritto.
Se, invece, le cose stessero nei termini prospettati dalla procura – Fini, nella sua qualità di presidente-venditore, non poteva ingannare se stesso – i membri di quell’associazione non sarebbero stati neppure legittimati a proporre querela, il reato de quo risultando perseguibile soltanto a querela di parte. Eppure, l’atto di querela non è stato dichiarato inammissibile!
La questione – direbbe Totò – sbanda. E il Paese, con tutte le istituzioni,in primis quelle, sempre glorificate, di garanzia, sbarella. No, l’indipendenza della magistratura non può estendersi tanto e conoscenze tanto elementari, quasi banali, non possono essere di certo estranee ai valenti magistrati romani.
Avremo, dunque, il bene emozionante di un chiarimento adeguato, da parte della procura della Capitale, a beneficio di quel popolo sovrano in nome del quale ritualmente la giurisdizione pronuncia? O dovremo appagarci – noi, la procura romana, l’intera giurisdizione e il Paese – dell’impegno del presidente Fini per la legalità futura, madre di tutte le battaglie? E, magari, della liquidazione,ad opera sua benedetta, del governo in carica, malamente guidato da un nemico dello Stato costituzionale di diritto, basato sul principio di uguaglianza.
Bisogna riconoscere, tuttavia, che, in fondo, molto in fondo, l’ex cantore di Almirante, e di Mussolini, esaltato come “il più grande statista del ‘900”, è ricco di invidiabili doti di coerenza e si situa ben al di sopra degli standard minimi di decenza. Religiosamente perplesso sugli scudi costituzionali, mostra di non disdegnare quelli…empirici, giudiziari naturalmente. Sono più diretti ed efficaci, e non prevedono una pletora di passaggi parlamentari, né verifiche referendarie. Pare proprio che la terza carica dello Stato sia particolarmente caro alla dea (non sempre) bendata, seriesce a trovareattentissimi magistrati…in linea.
Magistrati da WWF, una specie protetta e talmente dotata di sensibilità istituzionale, da segretare finanche le informazioni di garanzia. Almeno una. Già, perché rischiare di turbare la serenità di tante vittime della malagiustizia con l’improvvida notizia di un presidente della Camera (volgarmente) sottoposto a indagini?Per provocarne le inutili, ingiuste dimissioni, mentre si procedeva in una prospettiva di archiviazione?
Ma chissà come sarà contentoil premier Berlusconi, che di informazioni di garanzia – a garanzia, ovviamente! – ne ricevette una mentre presiedeva un summit internazionale! Ecco, ora, può considerarsi risarcito. Finalmente.
