Riforme, Commissione con funzioni e organizzazione meglio definite per garantire e tutelare i partiti politici
31 Gennaio 2023
Ringrazio il sen. Quagliariello per l’invito a partecipare a questo incontro di riflessione sulle dinamiche che attengono alla vita e al funzionamento dei partiti politici che, appare superfluo ricordarlo, costituiscono l’architrave della democrazia in un sistema politico di garanzie e in un sistema parlamentare come il nostro ordinamento.
Evidentemente non posso esprimere aspettative con riguardo ai contenuti dei principi regolatori che disciplinano la vita dei partiti, che liberamente intendono accettare i controlli della Commissione, essendo chi vi parla un componente di quell’organismo indicato dalla legge quale soggetto verificatore della corretta osservanza e applicazione delle norme che in sede parlamentare i soggetti politici hanno deciso di osservare.
Invece mi corre l’obbligo cogliere l’occasione che mi è stata offerta per rappresentare le criticità che contraddistinguono l’operatività e la funzionalità della Commissione che ho l’onore di presiedere.
Essa, come noto, è stata istituita con la legge n. 96 del 2012. E’ stata poi aggiornata la sua denominazione, lo status dei suoi componenti e ulteriori attribuzioni con il D.L. n. 149 del 2013 e con la legge n. 3 del 2019 (c.d. spazzacorrotti), con le quali, tra l’altro, è stato previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati designati dalle rispettive magistrature e nominati con provvedimento congiunto dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
In particolare la richiamata legge n. 3 del 2019 ha significativamente ampliate le competenze intestate alla Commissione, senza tuttavia intervenire sulla previsione degli organici.
La Commissione, di fatto Autority, continua ad assolvere ai propri compiti sulla base delle scarne disposizioni organizzative rinvenibili nelle norme espresse (dotazioni di n. 7 funzionari reclutabili in altre Amministrazioni, supporto di personale di segretaria proveniente dal Senato della Repubblica, mentre l’ospitalità e l’utilizzazione degli arredi e degli strumenti di comunicazione sono assicurati dalla Camera dei deputati (esattamente nell’edificio in cui ci troviamo, ove alcune stanze (n. 5) sono state messe a disposizione della Commissione).
Di fronte ad una particolare emergenza (pagamento di spese di giustizia decise dal giudice in taluni casi di soccombenza in giudizi in cui la Commissione era parte convenuta) si è ricorsi, grazie ai buoni uffici dei Segretariati Generali delle Camere, ad un accredito, dal bilancio dei due rami del Parlamento, incrementati con due rispettivi nuovi capitoli, della somma complessiva di euro 60.000,00 poi confluiti in un conto corrente bancario, con funzioni di tesoreria, operante sotto la responsabilità del Presidente, con tutte le conseguenze procedurali (redazione di bilancio preventivo e consuntivo, obblighi fiscali e contabili conseguenti, ecc…). Il tutto in assenza di norme specifiche, ma solo ancorandosi a principi generali (e al buon senso e prudenza, mi sia consentito).
In buona sostanza ravviso che si renda necessario codificare, secondo norme organizzative certe, l’architettura funzionale della Commissione di garanzia, al fine di consentirne una funzionalità corretta ed efficace.
Peraltro un modello di funzionalità e di assoluta garanzia di indipendenza, operando l’organismo presso il Parlamento, sussiste già e può essere individuato nell’Ufficio parlamentare di bilancio istituito con Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e Legge 24 dicembre 2012, n. 243.
(Presidente Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)