‘Sì’ agli incentivi all’apprendistato. Della serie, meglio tardi che mai
06 Novembre 2012
Con uno straordinario ritardo di 10 mesi è arrivato il via libera agli incentivi all’apprendistato voluti dalla Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011). E’ la circolare n. 128 dell’Inps, emanata lo scorso 2 novembre, a darne l’ok alla materiale fruizione, a distanza di ben 307 giorni dall’entrata in vigore. Un ritardo davvero notevole, se si pensa che gli incentivi operano sui rapporti di apprendistato che vengono stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
I dieci mesi di ritardo si concretizzano in un rinvio di dieci mesi che sicuramente ci sarà stato nelle decisioni aziendali sulle assunzioni. Infatti, l’esperienza suggerisce di aspettare il completo dispiego delle regole, prima di avvalersi di nuove norme. Ancora vivo è per esempio il ricordo delle vicende legate agli incentivi sui contratti di formazione e lavoro, i Cfl, per i quali, a distanza di molti anni, le imprese si sono viste costrette a restituire i benefici che pure avevano applicato nel rispetto della legge. In campo contrattuale, addirittura, il consiglio è attendere il formarsi del cosiddetto “consolidato orientamento giurisprudenziale”, poiché è tutta speciale e peculiare la vena creativa che caratterizza le sentenze dei giudici.
Questa strana cautela si è dimostrata vincente, ahimè!, anche stavolta con riguardo agli incentivi sui contratti di apprendistato. Eppure, in uno Stato di diritto, equivoci o insicurezze sull’applicazione di norme e disposizioni non dovrebbero esistere o, quantomeno, dovrebbero essere ridotte al lumicino. Gli incentivi all’apprendistato in esame, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, riconoscono lo sgravio totale dei contributi per tre anni ai piccoli datori di lavoro (ossia datori di lavoro che occupano fino a nove addetti) che assumono apprendisti negli anni 2012/2016. Venerdì scorso, come accennato, l’Inps ha emanato le istruzioni operative ed ecco la novità: lo sgravio contributivo è assoggettato alla regola cosiddetta «de minimis».
Come volevasi dimostrare, direbbe argutamente il diffidente, a distanza di dieci mesi dall’entrata in vigore, i datori di lavoro vengono a sapere che devono fare i conti con la regola comunitaria per cui l’importo di incentivi che possono ricevere in un triennio è di 200 mila euro (100 mila euro a chi opera nel settore del trasporto su strada, 30 mila euro a chi opera nel settore pesca, 7.500 euro a chi opera in quello della produzione agricola e 500 mila euro a chi fornisce servizi di interesse economico generale). E se intanto un’azienda avesse già proceduto nelle assunzioni, contando proprio di poter fruire dell’incentivo, e adesso non lo può più perché fuori dai limiti del «de minimis»? Pazienza, i problemi sono soltanto suoi!
E non è tutto. Con quella stessa circolare l’Inps ha precisato pure alcune novità del Tu apprendistato in vigore dal 25 ottobre 2011 (il tempo è ancora più lontano: oltre un anno fa), tra cui quelle relative allo speciale regime incentivante per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Ha spiegato che se il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità ha i requisiti anagrafici previsti per una delle tre tipologie di apprendistato, la disciplina applicabile raddoppia potendo essere scelta tra: a) quella ordinaria, oppure b) quella speciale e specifica per gli assunti dalle liste di mobilità (regime ex legge n. 223/1991 che include un contributo economico, a favore dei datori di lavoro, pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore), a condizione che datore di lavoro e lavoratore abbiano inserito nel contratto, per iscritto, la clausola di rinuncia alla facoltà di recesso al termine della formazione.
La domanda ritorna prepotente: e se intanto qualche azienda avesse fatto delle assunzioni di lavoratori in mobilità, ma senza contare sulla possibilità di scegliere tra i due regimi? Pazienza, i problemi sono soltanto suoi!
Che dire? E’ l’Italia, bellezza!