Pensioni d’oro, perché il contributo non è illegittimo

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Pensioni d’oro, perché il contributo non è illegittimo

03 Dicembre 2013

I pensionati che nel 2014 intascheranno più di 91.250 euro in pensione, anche cumulando più di una pensione, dovranno lasciare all’Inps o alla cassa o all’ente di previdenza una quota della pensione il cui importo può variare tra il 6, il 12 e il 18 per cento. Nel disegno di legge di Stabilità 2014, infatti, il governo riprova a introdurre un contributo sulle pensioni d’oro, una misura già prevista dalla Manovra estiva dell’anno 2011 (allora si chiamava “contributo di perequazione”) ma poi dichiarata incostituzionale con sentenza n. 216/13 dalla corte costituzionale.

Come al solito si è subito levato il coro di polemiche avanzando, peraltro, un ‘principio’ d’illegittimità giuridica e morale del prelievo.  Invece la misura, oltre a essere pienamente legittima dal punto di vista giuridico, è anche “buona e giusta” perché (finalmente) toglie ai vecchi e non tocca i giovani (vecchi e giovani intesi dal punto di vista previdenziale, con i primi che hanno goduto e stanno godendo di un regime pensionistico di tutto favore a scapito delle giovani generazioni).

Il nuovo contributo andrà versato dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016; colpirà i pensionati con assegni di pensione (la somma di tutte le pensioni percepite) superiori a 91.250 euro (14 volte il trattamento minimo Inps che nel 2014 sarà pari a 6.518 euro con la rivalutazione dell’1,2 per cento sul 2013) che dovranno pagare un’aliquota del 6 per cento sulla parte eccedente tale importo e fino a 130.357 euro (20 volte il trattamento minimo Inps); del 12 per cento sulla parte oltre i 130.357 e fino a 195.536euro (30 volte il trattamento minimo Inps); e del 18 per centosulla parte eccedente quest’ultimo importo. Rispetto alla versione incostituzionale (al “contributo di perequazione”), il nuovo ticket prevede un campo di applicazione più ristretto; infatti, mentre il vecchiosi riferiva a tutte le pensioni obbligatorie e anche a quelle integrative (quelle erogate dai fondi pensione), il nuovo ticket guarda esclusivamente alle pensioni obbligatorie.

La corte costituzionale, nella citata sentenza, ha censurato l’ex “contributo di perequazione” della Manovra dell’anno 2011 perché avente squisitamente “natura tributaria”, cioè di “imposta” in quanto finalizzata al risparmio di spesa pubblica e così, dunque, mancando di rispettare i principi di uguaglianza perché applicato a una sola categoria di cittadini, cioè a soli pensionati. Per superare questi rilievi d’incostituzionalità, il nuovo ticket viene reintrodotto come “contributo di solidarietà”, versato in favore delle stesse gestioni previdenziali obbligatorie e non più alle casse dello Stato.

In tal modo dunque viene superato quel rilievo della Consulta avendo a sostegno, inoltre, una norma della legge Finanziaria del 2007 (il comma 763, dell’art. 1, della legge n. 296/2006) che, sebbene riguardante la previdenza delle casse dei professionisti, può ritenersi valida per analogia per tutte le “istituzioni” che curano la previdenza dei lavoratori, e che, soprattutto, ha già superato in parte il vaglio costituzionale. Tale norma, peraltro, viene “riletta” dallo stesso disegno di legge di Stabilità per il 2014: con una norma d’interpretazione autentica, infatti, viene stabilito che la disposizione “si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti (…) si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.

Che fine faranno gli introiti del nuovo ticket sui pensionati d’oro? La risposta a questa domanda, oltre a corrispondere alla naturale curiosità di sapere come si muove il Legislatore (a chi “toglie”?e per “dare” a chi?), è anche un buon indizio per capire se la nuova misura supererà l’eventuale nuova censura promossa davanti alla corte costituzionale. “Le somme trattenute”, stabilisce il disegno di legge Stabilità 2014, “vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi” in materia di prepensionamento degli esodati (si tratta dei 6.000 nuovi soggetti ammessi alla salvaguardia dai nuovi requisiti per la pensione introdotti dalla riforma Fornero): con questi presupposti, il ticket appare più che solido.