Aboliamo la tassa sulle successioni

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Aboliamo la tassa sulle successioni

19 Dicembre 2008

Non si può certo dire che la tassa di successione sia un’imposta indispensabile per le casse dello Stato.

Il gettito non è infatti esorbitante: secondo il preconsuntivo dell’Agenzia delle Entrate per il 2008 si attendono circa 254 milioni. Certo, questo non aiuterà gli italiani ad arrivare alla quarta settimana, ma toglierla sarebbe un bel segnale politico.

Se infatti Berlusconi l’aveva abolita un perché ci sarà stato e il fatto che Prodi, appena insiedatosi, l’abbia subito reintrodotta dovrebbe essere un incentivo a riportare lo status quo violato. La storia dell’imposta di successione del resto è sempre stata molto travagliata. La struttura originaria del prelievo, secondo quanto stabilito dal Dlgs 346/90, era quella di un’imposta progressiva per scaglioni, commisurati sia al valore dei beni trasferiti, sia al grado di parentela o affinità tra de cuius ed erede. Soggetti passivi erano gli eredi e i legatari per le successioni e i donatari per le donazioni.

Ai fini tributari, erano chiamati ad adempiere l’obbligazione tributaria direttamente i chiamati all’eredità che non avessero espressamente rinunciato all’eredità, seppure con la limitazione di responsabilità relativamente ai beni ereditari posseduti.

La materia ha subito poi una radicale riforma con l’art. 69 della L. 21 novembre 2000, n. 342 che, relativamente alla disciplina fiscale dei trasferimenti mortis causa, ha determinato la soppressione dell’imposta sulle successioni, indipendentemente dal rapporto di coniugio, parentela o affinità tra de cuius e avente causa.

Fino all’entrata in vigore della L. 21 novembre 2000, n. 342, esistevano infatti due imposte di successione, entrambe progressive, commisurate l’una al valore globale netto dell’asse ereditario e l’altra al valore delle quote ereditarie di ciascun erede.

Entrambe le imposte erano applicate solo se l’erede, il coerede o il legatario non erano né coniuge né parente in linea retta del de cuius, mentre se l’erede era il coniuge o un parente in linea retta era applicata la sola imposta sul valore globale netto della successione.

Quest’ultima previsione è stata abolita con la L. 21 novembre 2000, n. 342, che ha fatto “sopravvivere” solo il tributo sulla quota di effettivo arricchimento di ciascun erede e comunque applicata con più “leggere” aliquote proporzionali e con una franchigia di 350 milioni di lire per ciascun beneficiario. Con la L. 18 ottobre 2001, n. 383, è stato infine abolito anche il tributo successorio sulle quote. Con il Dl 3 ottobre 2006, n. 262, poi convertito in L. 286/2006, però il legislatore (Prodi) ha “rispolverato” l’imposta di successione e donazione disciplinata dal Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346.

In particolare, l’imposta, abrogata dall’articolo 13, comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stata “riattivata”, sia rimandando al vecchio Dlgs 346/90, che è stato così resuscitato nella versione prima dell’abrogazione, sia prevedendo disposizioni del tutto nuove (aliquote, modalità di calcolo, eccetera).
L’imposta è quindi oggi dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

Ai fini dell’imposta, sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta di successione con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

·         devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro: 4 per cento;

·         devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100mila euro: 6 per cento;

·         devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

·         devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Inoltre, nel caso in cui la successione riguardi beni immobili, si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale nelle seguenti misure:

– imposta ipotecaria, 2 per cento;

– imposta catastale, 1 per cento.

Insomma, alla fine, non proprio due lire. Se dunque nel 2001 quando Berlusconi abolì questo balzello disse che “l’intento è di semplificare gli adempimenti e istituire un regime favorevole per i trasferimenti in cui il vincolo di parentela è più stretto per facilitare il passaggio dentro le famiglie”, non si vede perché oggi questa motivazione non dovrebbe essere più attuale.