Assistenza, previdenza e gli interessi dei sindacati

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Assistenza, previdenza e gli interessi dei sindacati

17 Novembre 2008

 

Senza fare troppo rumore e quasi sicuramente ispirandosi a criteri eminentemente pratici di "taglio" della spesa corrente, il Governo ha attuato nel disegno di legge finanziaria (approvato dalla Camera giovedì scorso) un intervento di carattere strutturale nel campo della previdenza. Vediamo brevemente di che cosa si tratta.

Nell’articolo 2, commi 25 e 26, è prevista una riduzione di 4,6 miliardi di euro di trasferimenti dal bilancio dello Stato a quello dell’Inps. Tale scelta è motivata dal fatto che alcune leggi varate dal Governo Prodi hanno aumentato le aliquote contributive del lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato e prodotto così un maggiore gettito contributivo a favore dell’Inps che – a sua volta – ha determinato un incremento dell’avanzo di esercizio. In tale contesto alcune prestazioni, fino ad ora ritenute di carattere assistenziale e quindi poste a carico dello Stato, dal prossimo anno non saranno più imputate alla Gias (la Gestione degli interventi assistenziali, appunto). Una quota dei minori trasferimenti è utilizzata ai fini dell’incremento dei trasferimenti alla Gestione degli invalidi civili (che sicuramente è parte dell’assistenza).

Le prestazioni ‘trasferite’ dall’assistenza alla previdenza sono le seguenti:

a) incremento dell’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 1 comma 11 lett. a) della legge n.296/2006;

b) incremento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola;

c) revisione dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato;

d) soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario,

e) abolizione del divieto di cumulo.

Ovviamente, l’operazione ha suscitato le critiche dell’opposizione (per la quale l’Inps è una specie di cattedrale sacra) i cui emendamenti sono stati respinti. Ed è stato giusto così, perché è assurdo che lo Stato continui ad erogare il medesimo ammontare di risorse, tratte dal gettito fiscale a carico di tutti i cittadini, quando col solo prelievo contributivo l’Istituto presenta avanzi di alcuni miliardi di euro, come e’ avvenuto negli ultimi anni. La questione della separazione tra previdenza ed assistenza, pur evocando un principio di correttezza contabile, è stato usato come un alibi dal blocco sindacal-sinistrorso per mettere a carico dello Stato quanto l’Inps non era più in grado di fronteggiare con le proprie entrate ordinarie. A tal proposito è bene fare un po’ di storia di questa vicenda tipicamente italiana.

Il principio della separazione tra assistenza e previdenza ha trovato attuazione nella legge n. 88/1989 che ha riformato in tal senso la struttura del bilancio dell’Inps. In particolare – oltre alla Gestione delle prestazioni temporanee, che eroga le prestazioni contro la disoccupazione involontaria, la Cig ordinaria, gli assegni al nucleo familiare, nell’ambito del Comparto dei lavoratori dipendenti – venne istituita (art. 37) la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno al reddito (Gias) che divenne il collettore degli apporti dal bilancio dello Stato a quello dell’Inps. Così, una serie di prestazioni (pensioni sociali, agevolazioni contributive, prepensionamenti, quota parte per ciascuna mensilità di pensione, ecc.) furono poste a carico dello Stato, il quale si accollò anche l’onere di ripianare il debito accumulato dall’Istituto.

Così, già dal 1989 i bilanci delle gestioni Inps furono predisposti secondo le nuove direttive, che prevedevano una ricomposizione funzionale delle attività con riferimento alla loro natura previdenziale o non previdenziale. Va riconosciuto, tuttavia, che gli effetti della legge n. 88/1989 furono importanti nel determinare – sia pure ope legis – un processo di risanamento del bilancio Inps, sia attraverso l’istituzione del Comparto dei lavoratori dipendenti che, accorpando Fpld e Gpt, finiva per compensare le passività del primo con il saldo attivo della seconda e per realizzare un risultato complessivo positivo; sia grazie alla Gias che aveva il compito di raccogliere le prestazioni più critiche, poste a carico della fiscalità generale.

Sulla via della separazione tra previdenza ed assistenza vanno segnalati due interventi molto importanti: il primo contenuto nella legge n. 449/1997 (la Finanziaria per il 1998); il secondo nella legge n. 448/1998 (la Finanziaria per il 1999). Nel primo caso, furono rivisti i confini tra due settori, spostando nel campo dell’assistenza (e quindi del finanziamento di natura fiscale a carico dello Stato), oltre ad ulteriori trasferimenti e all’adeguamento degli oneri di cui all’articolo 37 legge n. 88/89, la copertura degli oneri delle pensioni d’invalidità ante 1984 degli oneri delle pensioni Cdcm ante 1989. Venne altresì stabilito che lo Stato avrebbe garantito la copertura piena alla Gias, la quale da allora in poi sarebbe stata, per definizione, in pareggio. La legge n.448 dell’anno successivo fece il resto, nel senso che stabilì il superamento della pratica delle anticipazioni di tesoreria, usate al posto dei trasferimenti dovuti e sancì la cancellazione (articolo 35) del debito pregresso accumulato a tale titolo dall’Inps. Si trattò di un’operazione da 160mila miliardi di lire. Il bilancio dell’Inps ricevette un notevole beneficio, in termini di risultato d’esercizio, per effetto della integrale finanziamento della Gias; quanto alla situazione patrimoniale passò da un dato negativo ad uno positivo.

Come è agevole notare, in conclusione, la questione della separazione tra previdenza ed assistenza ha alle spalle un lavoro complesso ed implica, già adesso, un robusto apporto della fiscalità generale. Tanto che ormai sembra essersi smarrito il significato originario dei concetti di assistenza e di previdenza, in quanto è considerato classificabile nel primo settore tutto quanto è stato posto dalla legge a carico dello Stato e dei trasferimenti dal suo bilancio, anche quando tali operazioni dipendono essenzialmente da scelte di opportunità politica e da motivi di riequilibrio dei conti del più importante ente previdenziale.