Condoni e mercato del Fisco

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Condoni e mercato del Fisco

22 Luglio 2008

Per la Corte di Giustizia UE con il condono varato dalla Finanziaria 2003 l’Italia ha violato la sesta Direttiva IVA effettuando “una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta”.

 

E questo non è consentito, dato che l’IVA contribuisce al gettito delle risorse proprie dell’Unione Europea e quindi non rientra nella disponibilità decisionale dei singoli Stati.

Il condono, inoltre, ad avviso dei giudici comunitari altera il principio di neutralità fiscale, danneggiando così il mercato comune, oltre che a favorire i contribuenti colpevoli di evasione fiscale (ma alla Corte Europea, sempre attenta più alle questioni economiche che “etiche”, questo interessa meno).

Le cifre degli importi in questione sono impressionanti. Si sta parlando infatti di circa 3,5 miliardi di Euro e più di 900.000 contribuenti.

E’ comunque inimmaginabile (e giuridicamente improbabile, se non impossibile) la ripetizione da parte dei contribuenti delle somme versate per l’adesione al condono, anche considerato che ciò comporterebbe la contestuale riaperture dei termini per gli accertamenti (con un caos di verifiche e contenzioso difficilmente gestibile).

Una nota dell’Economia, recependo il messaggio della Corte, ha subito specificato che per il futuro è escluso ogni tipo di condoni.

Il problema però è che, a ben vedere, sussiste nel nostro Ordinamento una forma strisciante di condono (anche se in senso atecnico), che, periodicamente, viene sottoposto al controllo della Corte dei conti, la quale, 90 su 100, quando ne analizza le conseguenze applicative (per la verità ben poche volte) condanna l’operato dell’Amministrazione Finanziaria.

Si chiama accertamento con adesione. Un istituto che prevede che, a seguito di un accordo tra Fisco e contribuente, al fine di evitare l’alea del contenzioso tributario, a fronte di un pagamento immediato e sicuro, il contribuente ottenga uno “sconto” sia sull’imposta, sia sulle sanzioni.

Mentre però l’abbattimento sulle sanzioni è stabilito dalla legge (nella misura di un quarto, oltretutto parametrato non all’accertato originale, ma alla nuova imposta “concordata”), l’abbattimento dell’imponibile e quindi dell’imposta, dipende dal funzionario che gestisce la pratica, spesso con una discrezionalità che sembra stridere con il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

La Corte dei conti con la delibera 10/08 ha recentemente rilevato a tal proposito che l’abbattimento medio tra l’imponibile accertato e quello definito in adesione è stato del 54,5% (con abbattimenti molto più alti sui verbali della Guardia di Finanza piuttosto che su quelli della stessa Agenzia).

Ma una tale pratica (anche se normativamente prevista) è legittima? E, se sì, entro quali limiti?

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio, n. 5/2007) “gli uffici non hanno la disponibilità della pretesa tributaria, ma devono operare tenendo conto degli eventi fattuali e contabili concreti che emergono dalle singole situazioni”.

Spesso però bisogna prendere atto del fatto che l’accertamento con adesione si risolve, di fatto, in una sorta di mercanteggiamento dove l’azione dell’Ufficio sembra più orientata alla massima “pochi, maledetti e subito” che al principio di tutela del principio di effettiva capacità contributiva.

Tale modus operandi, quando l’accordo riguardi l’IVA, risorsa comunitaria, potrebbe del resto comportare gli stessi problemi già sopra evidenziati in materia di condono. La ratio è infatti la stessa.

Inoltre si pongono problemi anche in relazione ad un altro principio di ordine costituzionale: quello di uguaglianza. Controllando infatti gli accertamenti con adesione chiusi in tutta Italia dalle centinaia di Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate e dalle migliaia di funzionari in ciò impegnati, scommetto che emergerebbero (anche solo per questioni statistiche) situazioni identiche chiuse con diverse percentuali di abbattimento; è inevitabile.

Allora ben venga un abbattimento (uniforme) delle sanzioni, anche superiore al quarto conseguente all’adesione (come infatti recentemente previsto dall’attuale Governo), in cambio dell’immediata riscossione e dell’eliminazione dei rischi del contenzioso, ma non sull’imponibile.

Solo così sarebbe assicurato il minimo, indispensabile, uniforme trattamento tributario a cui tutti i cittadini hanno il diritto di aspirare.  Che il Signor Mario Rossi riesca ad ottenere lo stesso “sconto” di Valentino Rossi, è infatti davvero difficile.