Costituzione, diritti e potere alla prova dell’emergenza

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Costituzione, diritti e potere alla prova dell’emergenza

Costituzione, diritti e potere alla prova dell’emergenza

30 Aprile 2020

Ex captivitate salus. Dovremmo forse ripetercelo e sperarlo in questo tempo nel quale ben accettiamo di veder compresse le nostre libertà in nome di una salvezza che è del corpo di ognuno certo, ma ben si espande oltre ed è salvezza dell’ordine costituito, dello Stato, di una comunità intera. L’urgenza di garantire la salute di ognuno (e di tutti) giustifica e legittima il sacrificio di ulteriori diritti, pur consacrati dalla nostra Carta costituzionale: la libertà di movimento e di riunione, la libera azione economica, perfino l’intima determinazione di esercitare senza vincoli e pubblicamente il culto. Il dubbio è allora se l’emergenza sia poi sufficiente; se l’eccezionalità di una contingenza ed il fatto che essa metta a rischio la vita delle persone, come anche la tenuta sociale e istituzionale del Paese, sia poi elemento bastevole a che la sovranità pubblica possa schiacciare le libertà del singolo individuo.

L’idea che una situazione eccezionale causata dall’emergenza possa legittimare il potere pubblico ad adottare misure altrettanto eccezionali non è nuova. Santi Romano, commentando l’imposizione dello stato d’assedio nelle zone colpite dal terribile terremoto di Messina e Reggio del 1908, ebbe a sostenere che l’impellente necessità di difesa dell’ordinamento vigente in una situazione di grave crisi, come poteva essere quella ingenerata da quel tragico sisma, diveniva essa stessa autonoma fonte di diritto. Tale da permettere l’emanazione di un diritto obiettivo nuovo da sostituire al diritto obiettivo esistente. Una posizione dirompente, perché egli in sostanza immagina l’esistenza di un originario potere di affermazione e auto-conservazione dello Stato, che è all’origine dell’ordinamento giuridico e che quella sovrastruttura può travolgere e rifondare. L’eco di questa concezione risuona, pur con tutte le necessarie differenze, nello stato di eccezione di Carl Schmitt. La necessità di auto-conservazione dello Stato può giustificare il ritorno ad un momento pregiuridico, in cui l’autorità si afferma non con la legge ma con il potere commisurato alla propria potenza. L’esistenza dello Stato precede la norma giuridica. L’ordinamento giuridico dunque, con le sue garanzie ed i diritti che tutela, ha bisogno dell’autorità per realizzarsi e dalla stessa può essere sempre e comunque distrutto e rifondato. Lo stato d’eccezione è in sostanza la supremazia del momento politico su quello giuridico; l’eccezione è una demitizzazione del diritto, allo stesso modo di come il miracolo sconvolge il dato di realtà.

Ora, questa ottica totalizzante (e pericolosa nel momento in cui legittima un potere incondizionato!), che sembra dunque ammettere una preminenza dello Stato sui diritti e sulle garanzie del singolo quando esso veda messa a repentaglio la propria esistenza, si scontra con un dato incontrovertibile di questa nostra modernità: la presenza nel nostro ordinamento di una Costituzione rigida.

La Costituzione si pone come elemento di congiunzione tra politica e giurisdizionalità. Essa stabilisce una pluralità di diritti riconosciuti ad ognuno, ne istituisce le adeguate forme di bilanciamento e ne condiziona le limitazioni in maniera specifica e riservata. Lo fa traducendo il comune sentire di una Comunità in regola, in diritto. Essa dà dunque sostanza giuridica ad un sentimento, cristallizzandone i principi condivisi e obbligando l’ordinamento ad esserne pervaso. Se essa dunque è sintesi tra i valori mistici della Comunità-Stato e le regole giuridiche che tale Comunità vuole darsi non ha alcun senso cercare l’eccezione al di fuori di essa. Potremmo dire che lo Stato si auto-conserva nella sua Costituzione. La necessità contingente di rispondere ad una crisi o ad una emergenza si realizza non nella sospensione dell’ordine costituzionale ma nella sua flessibilità. Nella possibilità cioè di rinvenire in quello spazio gli strumenti giuridici adeguati, le forme di bilanciamento tra diritti, la ragionevolezza per intersecare limiti e tutele, la leale collaborazione tra poteri e istituzioni. La normalità della Costituzione è presidio prezioso per questo fine lavoro di adattamento ai fatti e agli accidenti del tempo, che non esclude ma anzi legittima un generale principio di supremazia e salvaguardia dell’ordine costituito.

In questa ottica, si inserisce in maniera efficace lo strumento individuato dal Governo per fronteggiare questa crisi. L’esigenza era duplice: bisognava contemperare una copertura legale alla limitazione di alcune libertà garantite dalla Costituzione e la possibilità di emanare provvedimenti condivisi con le autorità regionali. Il decreto legge n. 6 del 23.02.2020 (poi sostituito dal decreto legge n. 19 del 25.03.2020) elenca una serie di interventi di contenimento dell’emergenza sanitaria, anche incidenti su libertà di rango costituzionale coperte da riserva di legge, l’adozione dei quali è però prevista per il tramite di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati una volta sentiti gli enti regionali coinvolti. In buona sostanza, il decreto legge (comunque poi sottoposto alla conversione parlamentare) offre un ampio ombrello a copertura della riserva rinforzata in tema di restrizioni alle libertà personali dei cittadini giustificate dall’esigenza di contenere il virus e tipizzate nel testo; i vari d.p.c.m. sono il modello operativo di configurazione delle misure concordate con le Regioni per il tramite dell’obbligato confronto disposto per legge. Un assetto ragionevole e di certo costituzionalmente accettabile.

Ma l’aspetto che più colpisce di questa nostra vicenda emergenziale è forse un altro. Il fatto che, almeno per ora, le misure di restrizione, anche quelle più pervasive, siano state accettate dalla popolazione. È incredibile pensare come si sia riusciti a tenere milioni di persone chiuse in casa volontariamente o comunque con forme minime di coercizione e obbligo per un così lungo periodo di tempo. E forse è proprio questa spontanea adesione che testimonia con maggior forza e legittima con più decisione le misure adottate e la forzatura, pur ragionevole, che comunque è stata compiuta. Il parametro di confronto dell’adeguatezza del potere sovrano, prima ancora che nel rispetto di procedure e procedimenti, va ricercato nel senso comune della giustizia, patrimonio condiviso dell’appartenenza, che le regole ed il diritto hanno il dovere di rilevare e assorbire. Anche solo per evitare che la legge si trasformi nella sua stessa corruzione.