Dalla Tarsu all’Irap: imposte sotto esame

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Dalla Tarsu all’Irap: imposte sotto esame

02 Giugno 2009

L’imposizione fiscale è uno strumento necessario alla stessa esistenza dello Stato e al funzionamento dei servizi pubblici. Anche le imposte, o meglio le leggi che tali imposte stabiliscono, devono rispettare però alcuni principi fondamentali, costituzionali e comunitari e possono dunque essere oggetto di valutazione di legittimità, comunitaria e costituzionale.

E’ il caso, per esempio, della tassa sui rifiuti, la Tarsu, la cui legittimità è oggi sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia Europea. La questione non è di poco conto se solo si riflette in ordine al fatto che tale tributo locale “vale” più di 4 miliardi di Euro.

L’avvocato generale presso la Corte UE, infatti, nel procedimento davanti alla Corte avviato a seguito di una ordinanza del TAR Campania, ha concluso che il principio comunitario del “chi inquina paga” non consente l’adozione di sistemi di prelievo sulla produzione dei rifiuti fondati sulla capacità di reddito dei contribuenti.

Il problema deriva dal fatto che, a seguito di vari differimenti della trasformazione della Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) in Tia (tariffa di igiene ambientale), si applica ancora oggi il parametro, tipico appunto della Tarsu, dei metri quadri della superficie utilizzata, paramatero considerato non in linea con il principio di cui all’art. 174 del Trattato UE, in base al quale, come detto, chi inquina, paga.

I ricorrenti al Tar Campania (nel caso di specie albergatori) hanno dunque sottolineato come la Tarsu sia fondata non solo su indici di produzione dei rifiuti per metro quadrato, ma anche su parametri di tipi reddituale.

Anche se dunque gli Stati membri non sono tenuti a istituire forme di prelievo esattamente corrispondenti ai costi di gestione dei rifiuti imputabili a ciascun produttore, tuttavia, secondo l’Avvocato generale la commisurazione della Tarsu a indici di capacità reddituale non rispetta il citato principio comunitario, non potendosi escludere, dice l’Avvocato, che, in astratto, attività “ricche” producano meno rifiuti di attività “povere”.

Un’altra imposta perennemente sotto censura, sia comunitaria che costituzionale (fino ad oggi però tutte superate) è l’Irap. L’ultima censura davanti alla Corte Costituzionale è stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna che con Ordinanza del 03 aprile 2009, n. 42, ha rimesso la questione di legittimità dell’imposta alla Corte Costituzionale, laddove la relativa normativa dispone l’indeducibilità dell’Irap sul costo del lavoro e sugli oneri finanziari.

Secondo la citata Commissione, infatti, l’indeducibilità dell’Irap dai redditi comporta allora che il 4,25% (tale è infatti l’aliquota dell’imposta) del costo del lavoro e degli interessi passivi aumenti, di fatto, l’imponibile soggetto a tassazione.

Tali costi, infatti, integralmente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, diventerebbero così, secondo la tesi prospettata, deducibili ai fini Ires solo nella misura del 95,75%. Peraltro sull’argomento è opportuno evidenziare che il recente articolo 6 del Dlgs 185/08 (il cosiddetto decreto anticrisi) ha già comunque riconosciuto ai contribuenti il diritto di chiedere il rimborso forfetario del 10% dell’Irap versata.

Il fatto è che, comunque, al di là delle sottili questioni giuridiche sottese alla legittimità giuridica o meno delle imposte, il “problema fiscale” per gli Stati, alla fine, è soprattutto un problema di equilibri di bilancio. Il governo greco, per esempio, per risolvere i suoi problemi finanziari ha recentemente lanciato una speciale lotteria nazionale.

Anche al fine di incentivare il contrasto all’evasione fiscale e far emergere il “nero”, infatti, l’Amministrazione finanziaria greca ha promesso di essere pronta a rimborsare tutte le fatture emesse se le ultime due cifre della fattura corrispondono alle ultime due cifre del biglietto vincente della lotteria nazionale (ad estrazione settimanale).

Attenzione però a pensare di importare un sistema del genere in Italia. L’adozione di una lotteria del genere, infatti, potrebbe dare luogo ad una marea incontenibile di false fatturazioni, dietro magari precostituzione di apposite operazioni evasive.

La fantasia degli evasori, purtroppo, supera quasi sempre infatti quella del legislatore.