Davvero non se ne era accorto nessuno?
23 Maggio 2020
Il 19 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il famigerato D.L. “Rilancio”.
Si tratta di un decreto legge composto da ben 266 articoli, che è entrato in vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione” e che sarà poi “presentato alle Camere per la conversione in legge”.
A voler dar fede alla sua intitolazione, il Decreto-legge contiene delle “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
In questo quadro, l’art.180 si occupa specificamente del “Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno”, un tema quanto mai significativo per i molti Comuni italiani che rischiano di essere messi in ginocchio dalla crisi del turismo e di non poter più pagare alcun servizio.
Proprio per questo, due giorni fa, il Sindaco di Firenze si era detto “furioso”, dopo aver letto il testo del decreto, lamentando il previsto contributo di soli 100 milioni di euro ed evidenziando soprattutto che la relativa previsione serviva purtroppo a ben poco in quanto la messa a disposizione dei fondi avrebbe poi richiesto un altro decreto, demandato al Ministro delle Finanze: un intervento ritenuto inadeguato, insomma, se non addirittura inutile, e definito da Nardella come una vera e propria “presa in giro”.
Vista la delicatezza della situazione, anche il Presidente dell’Anci Decaro era stato in questo caso molto chiaro e diretto: “doveva essere un decreto bilancio più che rilancio, noi così i bilanci non li chiudiamo, anche noi siamo come le aziende, con entrate e uscite. Le uscite servono per il trasporto pubblico, l’illuminazione, la raccolta dei rifiuti. Non avendo tasse, imposte e multe, rischiamo di non poter fornire servizi”.
In effetti, con i primi due commi dell’art. 180 è stato “istituito” un Fondo di 100 milioni per il parziale ristoro dei Comuni ed alla concreta ripartizione del medesimo si dovrà poi provvedere “con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
Ma a prescindere da queste polemiche, che evidenziano delle difficoltà ormai ben note, nessuno avrebbe mai potuto immaginare il sorprendente contenuto dei commi successivi che danno all’articolo 180 un significato completamente diverso rispetto a quello di cui si era effettivamente dibattuto in sede politica, introducendo piuttosto una norma destinata ad incidere sul sistema penale.
In materia di tassa di soggiorno, la Corte di Cassazione ha infatti da tempo stabilito che l’indebito trattenimento della stessa da parte degli albergatori integri il reato di peculato. Secondo il rigoroso orientamento affermatosi in materia, anche il semplice ritardo nel versamento dell’imposta configura quindi il reato di cui all’art.314 c.p., punito con la reclusione da tre a dieci anni, e gli albergatori che non avevano scelto di patteggiare (riuscendo in tal modo ad ottenere la sospensione condizionale della pena) si erano poi trovati addirittura esposti al dramma del carcere (a seguito del divieto di accedere alle misure alternative inopinatamente stabilito dalla Legge Spazza-corrotti per i reati contro la pubblica amministrazione), magari anche solo in conseguenza di una loro temporanea difficoltà finanziaria.
Considerata la nota sentenza pronunciata a carico di Cesare Paladino, comunemente indicato dalla stampa come proprietario dell’Hotel Plaza e come padre della compagna del Presidente del Consiglio, il tema era poi assurto anche agli “onori” della cronaca politica, specie mentre si succedevano i noti anatemi della maggioranza contro i corrotti e contro gli evasori con i relativi interventi normativi.
Ma questa volta, il Governo della Spazza-corrotti, della Spazza-prescrizione e della Spazza-evasori è riuscito a sorprendere positivamente proprio i suoi più acerrimi nemici, da sempre fautori di un diritto penale minimo e di una giustizia giusta, introducendo – nella parte finale del quarto comma dell’art.180 – una disposizione assolutamente inattesa in forza della quale “per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa”.
Niente più peculato insomma, niente più carcere né confische, e – soprattutto – niente più macchie sulla fedina penale, ma solo una eventuale multa, il cui mancato pagamento non potrà comportare a sua volta alcuna sanzione penale.
Mentre la risoluzione del problema drammaticamente sollevato dai Sindaci sembra essere stata quindi rinviata ad altro momento, nella notte fra il 19 ed il 20 maggio scorso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è invece verosimilmente verificata proprio questa imprevista ed imprevedibile “abolitio criminis”.
Tutto questo è ovviamente avvenuto all’oscuro del Parlamento, il quale potrà ora incidere solo parzialmente su questo profilo in quanto la norma appare sufficientemente esplicita nel suggerire l’applicazione della sola sanzione amministrativa e la conseguente abolitio criminis dovrebbe essersi quindi già verificata con la pubblicazione del decreto, almeno per i c.d. fatti concomitanti.
In caso di conversione, anche quegli albergatori davvero disonesti che avessero effettivamente trattenuto le somme da loro incassate per conto dei Comuni italiani potrebbero poi dormire sonni più tranquilli, confidando nel fatto che nessuno potrà più disporre nei loro confronti un provvedimento di sequestro obbligandoli forzosamente alla restituzione.
Una scelta forte, insomma, che non sembra aver molto a che vedere con le “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia” e che sarebbe stato doveroso rimettere al Parlamento, se possibile nell’ambito di una più ampia ed accurata valutazione delle note sovrapposizioni esistenti fra i veri e propri reati tributari ed i paralleli accertamenti di rilievo amministrativo, da tempo stigmatizzate dalla dottrina più avveduta.
Su alcuni giornali si è parlato espressamente di un “colpo di spugna”, e chi ha avuto modo in passato di descrivere alcune legittime proposte normative con espressioni quali “Salva Berlusconi”, “Salva Dell’Utri” e da ultimo “Salva Rixi”, potrebbe forse parlare oggi di un inatteso comma “Salva Suocero”.
Ma bisogna guardare alle leggi per il loro contenuto generale e non già per celebrare eventuali processi alle intenzioni. Ed in assenza di altri elementi, è giusto ritenere – anche per ragioni di rispetto istituzionale – che il Presidente del Consiglio, alias Avvocato del Popolo, non si sia in alcun modo accorto del sorprendente inserimento di questa norma all’interno del D.L. “Rilancio”, né tantomeno dei suoi eventuali effetti sulla fedina penale del Paladino, in quanto in caso contrario si sarebbe verosimilmente dovuto astenere.
Ma se così è, non resta allora che affermare con forza che questo modo di legiferare è semplicemente inaccettabile e che richiede una reazione immediata da parte di coloro che hanno ancora a cuore il nostro paese e le sue istituzioni democratiche: a Palazzo Chigi, al Quirinale o in Parlamento qualcuno dovrebbe rendersene conto e trarne le dovute conseguenze.