Dietro la guerra tra Salerno e Catanzaro c’è il fallimento di un sistema
10 Dicembre 2008
di Nicolò Zanon
Messi al cospetto della guerra tra le procure di Catanzaro e Salerno, alcuni timorati commentatori sostengono che essa non va presa a pretesto per invocare alcuna riforma dell’ordinamento giudiziario che diminuisca – il refrain è abituale – “l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”. Il sistema vigente, argomentano, possiederebbe già gli anticorpi efficaci per rimediare alle storture, come mostrerebbe soprattutto il tempestivo intervento del CSM.
Non è così. Intanto, il CSM è intervenuto velocemente solo perché il Capo dello Stato, con un atto extra ordinem ma giustificato dall’eccezionalità della situazione, ha chiesto e ottenuto informazioni dai due uffici giudiziari, esplicitamente affermando che la vicenda è senza precedenti, gravida di implicazioni istituzionali e può determinare una lesione al bene supremo della funzionalità della giurisdizione.
Poi, ci sarebbe da riflettere sulle responsabilità dell’organo – lo stesso CSM! – che nominò i due procuratori ora in predicato di essere trasferiti per incompatibilità ambientale, ovvero di essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Ma soprattutto (lo ammette a denti stretti anche G. D’Avanzo, La Repubblica del 5 dicembre), di fronte a questa vicenda è difficile sottrarsi all’impressione del fallimento della funzione d’accusa come “potere diffuso”.
Tecnicamente, l’espressione significa che, nell’attuale ordinamento giudiziario e processuale, gli uffici del pubblico ministero sono autonomi e indipendenti l’uno dall’altro, cioè non sono organizzati gerarchicamente. Non esiste quindi un unico organo di vertice del pubblico ministero, capace di impartire direttive a tutti gli altri uffici sottoordinati e responsabile all’esterno del modo in cui, complessivamente, la funzione d’accusa viene esercitata sul territorio nazionale. Anzi, l’esercizio dell’azione penale appartiene per intero all’assoluta indipendenza, sottratta a istruzioni e controlli gerarchici, della singola Procura territorialmente e funzionalmente competente.
Secondo la giurisprudenza, nemmeno l’avocazione delle indagini preliminari da parte del Procuratore generale presso la singola Corte d’appello (esercitabile sulle procure del distretto) allude all’esistenza di un vero rapporto gerarchico: ma anche ad ammettere (senza concedere) che essa sia uno strumento di controllo gerarchico, resterebbe che le procure di ogni singolo distretto di Corte d’appello farebbero comunque parte per sé stesse, senza collegamenti con tutti gli altri uffici del p.m.
In definitiva, la guerra tra Salerno e Catanzaro è l’esempio estremo di quali rischi possa correre un sistema di uffici che, in relazione all’esercizio dell’azione penale, funzionano e agiscono in modo del tutto autonomo e indipendente, come monadi giudiziarie (nel nostro caso, monadi “impazzite”).
Come sanno gli addetti ai lavori, un certo coordinamento gerarchizzato delle funzioni d’indagine spettanti sul territorio agli uffici del p.m. è una vecchia rivendicazione, sempre respinta con orrore dalle vestali dell’assoluta libertà non solo di ogni singola Procura, ma persino di ogni singolo sostituto, in nome di una malintesa “personalizzazione” delle funzioni giudiziarie.
La gerarchizzazione interna dei singoli uffici di Procura, introdotta (o, forse, re-introdotta) dalle recenti riforme serve a poco, da questo punto di vista. E’ invece l’atomismo diffuso che caratterizza l’assetto organizzativo e i poteri degli uffici del p.m. nel nostro ordinamento (fu definito così dagli studiosi, fra cui Gianfranco Miglio, raccolti nel cosiddetto “Gruppo di Milano” nei primi anni ottanta) a richiedere qualche intervento urgente di manutenzione.
Immagino già i commenti delle vestali di cui sopra: qui si tenta di costruire un ordinamento gerarchico degli uffici del p.m., che possa definitivamente cancellare l’indipendenza del p.m., mettendolo sotto il controllo dell’esecutivo.
Non necessariamente. Riporto un progetto che non fu redatto dalla P2, ma fu presentato senza successo da Piero Calamadrei all’Assemblea Costituente. L’art. 19 del suo complessivo progetto prevedeva la seguente soluzione, sotto il titolo “Funzioni del procuratore generale Commissario della giustizia”
Il procuratore generale Commissario della giustizia è nominato dal Presidente della Repubblica tra i magistrati aventi il grado di procuratore generale di Corte di appello o di Corte di Cassazione, scegliendolo in una terna proposta dalla Camera dei Deputati all’inizio di ogni legislatura.
Esso è il capo degli uffici del pubblico ministero, dei quali vigila e coordina l’azione; fa parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura; esercita l’azione disciplinare presso la Suprema Corte disciplinare, esercita l’ufficio di pubblico ministero presso la Suprema Corte costituzionale.
È l’organo di collegamento tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato; e come tale prende parte al Consiglio dei Ministri con voto consultivo e risponde di fronte alle Camere del buon andamento della Magistratura. Rimane in carica per tutta la legislatura anche in caso di cambiamento del Gabinetto; ma deve dimettersi qualora una delle Camere gli dia uno speciale voto di sfiducia.
Chissà che, in tempi di ventilate riforme costituzionali della giustizia, la vicenda De Magistris non sia l’occasione per tornare a riflettere insieme a uno degli indiscussi maestri del nostro diritto.
