Dubbi dell’Antitrust su class action e manager pubblici

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Dubbi dell’Antitrust su class action e manager pubblici

28 Novembre 2007

L’Antitrust ha espresso i suoi dubbi sulle norme inserite in
Finanziaria sulla class action e sul tetto ai manager pubblici.

L’autorità presieduta da Antonio Catricalà in una segnalazione alla
Camera, al premier Romano Prodi e al ministro dell’Economia,
Tommaso Padoa-Schioppa, condivide l’opportunità di inserire nel
nostro ordinamento l’azione collettiva che va però migliorata
rispetto al testo della Finanziaria. Occhio poi alla norma sui
manager che “appare idonea ad alterare il regolare
funzionamento del mercato”.

Più in generale l’autorità
sottolinea come alcune norme della Finanziaria “se approvate
definitivamente nel testo attuale, possono determinare
ingiustificate distorsioni della concorrenza e del corretto
funzionamento del mercato”.
Per la class action l’autorità sottolinea come la disciplina “andrebbe perfezionata e migliorata nell’ottica di assicurare,
da un lato, la piena tutela dei diritti dei consumatori e,
dall’altro, di non risultare irrazionalmente punitiva per le
imprese, producendo l’effetto indesiderato di scoraggiare gli
investimenti, l’avvio di nuove attività imprenditoriali o la
loro prosecuzione”.

Inoltre, sul tetto agli stipendi per i manager pubblici,
l’Antitrust sostiene che “la disposizione appare idonea ad
alterare il regolare funzionamento del mercato sotto diversi
profili. In primo luogo occorre ribadire che le attività e i
contratti esentati vengono individuati con una formula generica,
che suscita serie difficoltà applicative, di per sè tali da
ostacolare il funzionamento di rilevanti settori
professionali”.

E ancora: “La possibilità per gli organismi
pubblici di competere sul mercato viene pregiudicata, in quanto
anche prestazioni di per sé indispensabili a tal fine non
possono essere conseguite quando si tratti di prestazioni
diverse da quelle professionali e d’opera artistica oppure
quando il professionista o il prestatore d’opera abbiano un
precedente rapporto con soggetti pubblici. In tal modo sono
trattate diversamente fattispecie che l’ordinamento, e in specie
la disciplina della concorrenza, considera del tutto
assimilabili determinando una grave alterazione del corretto
funzionamento del mercato”.

Secondo l’autorità presideduta da Antonio Catricalà “in una diversa prospettiva, la
disposizione limita gravemente l’attività economica di chiunque
sia già in qualche rapporto con organismi pubblici, precludendo
a costoro la stipulazione di qualsiasi contratto d’opera, anche
professionale o artistica, con soggetti pubblici. In tal modo
viene limitata la possibilità di operare sul mercato di quei
prestatori d’opera, anche professionale o artistica, che, a
differenza di altri colleghi, avessero competenze utilizzabili
prevalentemente negli ambiti interessati dall’applicazione
della norma. La disposizione, in tal modo, risulta quindi
palesemente discriminatoria”.

Altri dubbi vengono avanzati sulle norme per
la gestione del servizio idrico relativamente alla ridefinizione
degli enti che se ne occupano: “L’Autorità auspica che il
legislatore voglia tenere in considerazione le preoccupazioni
illustrate e, quindi, eliminare il riferimento alla priorità
del criterio dei territori provinciali. Sarebbe poi opportuno
garantire, compatibilmente con le esigenze di ridimensionamento
degli apparati, una funzione di regolazione tecnicamente
adeguata e libera da conflitti di ruolo”.