E’ il giorno delle elezioni e il governo Prodi fa ancora danni

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E’ il giorno delle elezioni e il governo Prodi fa ancora danni

14 Aprile 2008

Probabilmente
non c’erano alternative possibili, ma nelle settimane di “zona franca” in cui
il Governo Prodi è rimasto in carica per l’ordinaria amministrazione sono stati
varati due importanti provvedimenti in tema di welfare: il primo – il Testo
Unico in materia di sicurezza del lavoro – ha già percorso l’iter necessario a
diventare legge (dopo la promulgazione del Capo dello Stato credo che manchi
solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale); il secondo – il dlgs sui
lavori usuranti, il cui schema preliminare è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri il 19 marzo scorso – sta raccogliendo i pareri (obbligatori ma non
vincolanti) parlamentari previsti e, probabilmente, diventerà uno degli ultimi
atti dell’esecutivo. L’opposizione ha lasciato fare, benché forti fossero le
critiche e le perplessità riguardanti  ambedue le misure.

Il Testo Unico è un
provvedimento molto complesso (una dozzina di titoli e parecchi allegati) in
cui è stata completamente rivisitata, in modo affrettato e confuso, la materia
con una forte propensione vincolistica e sanzionatoria che caricherà sulle
imprese un cumulo di responsabilità oggettive (anche di rilievo penale) che va
ben oltre il concetto di “rischio professionale” del datore di lavoro, tenuto a
garantire condizioni di sicurezza ai propri dipendenti. Si sta preparando,
pertanto, un effetto da “gride manzoniane”, caratterizzate da un’inutile
severità al dunque solo predicatoria. Ma l’impatto che continuano ad avere
sull’opinione pubblica i ricorrenti infortuni mortali hanno sconsigliato
chiunque a denunciare che “il re era nudo”. Quanto allo schema del dlgs sui
lavori usuranti (a norma dell’articolo 1 comma 3 della legge n.247/2007 che ha
dato attuazione al Protocollo del luglio scorso) bisogna riconoscere che la
Ragioneria generale (RGS) ha fatto il possibile – riuscendoci solo in parte –
per contenere i danni ed impedire quell’assalto alla diligenza insito nelle
ambiguità delle deleghe. E’ noto, infatti, che – mentre nel Protocollo la
copertura finanziaria era ragguagliata a 5 mila trattamenti agevolati all’anno
(chi è sottoposto ad attività usuranti può anticipare di tre anni, a regime,
l’età di pensionamento), nella legge era saltato tale limite quantitativo.
Pertanto, la normativa sui lavori usuranti finiva per evocare la classica
quadratura del cerchio, in quanto una legge non può riconoscere – per giunta ad
ampio spettro – un diritto soggettivo al pensionamento anticipato per quei
lavoratori che risultano adibiti a mansioni considerate usuranti, condizionandone
l’esercizio ai vincoli di bilancio. Il fatto di aver indicato soltanto lo
stanziamento (espungendo il numero delle possibili pensioni agevolate) avrebbe
prodotto – sostenevano i commentatori critici – solamente l’esigenza di dover
rifinanziare l’operazione-esodo anticipato nel caso in cui l’onere dei
trattamenti erogati superasse i finanziamenti previsti.

A tal proposito nello
schema è stata inserita una clausola di salvaguardia, consistente (si veda
l’articolo 5) nel differimento della decorrenza dei trattamenti “con criteri di
priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati”. In sostanza, le
domande presentate ed accolte (per le quali sia accertato il verificarsi di
scostamenti rispetto alle risorse stanziate) finiranno in lista di attesa. C’è
da aspettarsi che la norma susciterà un contenzioso molto ampio, dall’esito
incerto, anche se – visto lo strabismo della delega – era difficile indicare
soluzioni diverse. Un altro aspetto delicato è quello del lavoro notturno.
La riduzione del requisito di età anagrafica non potrà comunque superare i 12
mesi per coloro che lavorano per un numero di notti (anzi di giorni lavorativi
notturni) compreso tra 64 e 71, i 24 mesi per coloro che lavorano un numero di
notti annue compreso tra 72 e 77, mentre il beneficio pieno dei tre anni di
anticipo sarà concesso a quanti svolgono almeno 78 notti di lavoro all’anno.

La
nuova disciplina diventerà completamente operativa nel 2013 in parallelo con
l’andata a regime delle regole per l’anzianità. Considerando la normativa
vigente sul lavoro notturno (secondo il dlgs n.66/2003, in difetto di
disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno chiunque svolga lavoro
notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il
suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale)
appare evidente che il provvedimento del Governo Prodi ha allargato la platea
degli aventi diritto, anche se ha modulato l’ampiezza della tutela tenendo
conto delle notti lavorate nell’anno. Tutti i beneficiari, comunque, stanno al
di sotto del limite degli ottanta giorni di lavoro notturno, previsto dalla
legge. L’altra criticità sta nel confine tra la fase transitoria e l’andata a
regime. Per vedersi riconoscere il requisito di “usurato” la legge
stabilisce che i richiedenti “abbiano svolto tale attività a regime per
almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo transitorio)
almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa”. Grazie alle
maggiori facilitazioni concesse, appunto, nel periodo transitorio, molti
lavoratori avranno la possibilità di aggirare, nei prossimi anni, il pur
graduale innalzamento del requisito anagrafico per la pensione di anzianità. Il
periodo della transizione durerà fino al 31 dicembre 2017 e quindi fino a
quella data varrà il requisito ‘privilegiato’ dei sette anni negli ultimi
dieci. Nella relazione tecnica viene altresì stimato il numero dei soggetti
interessati in ciascuna delle categorie di aventi diritto che ricordiamo di
seguito:

a) lavoratori che svolgono le
attività particolarmente usuranti previste dal dm 19 maggio 1999 (ovvero le
tipologie già individuate in precedenza e che esaurivano la platea dei
possibili aventi diritto;

b) lavoratori notturni come
definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera e) del dlgs n. 66/2003 (riforma
orario di lavoro);

c) lavoratori addetti alla
catena di montaggio;

d) conducenti di mezzi pubblici
pesanti per trasporto di persone.

In
totale vengono previsti per tutte le suddette categorie: 7.410 soggetti nel
2008; 7.840 nel 2009; 7.990 nel 2010, 8.310 nel 2011, 8.550 nel 2012, 8.860 dal
2013.

Agli
oneri si provvede con stanziamenti di 83 milioni di euro nel 2009, 200 milioni
nel 2010, 312 nel 2011, 350 nel 2012, 383 dal 2013.

La
stessa relazione tecnica riconosce che “l’attuazione dei criteri di delega ha
comportato il coinvolgimento di un numero di soggetti valutato superiore, ma
con una determinazione del periodo medio di anticipo inferiore, atteso che 3
anni è il periodo massimo di accesso”. Che cosa dire in conclusione? Ammesso e
non concesso che le previsioni siano credibili – sia per quanto riguarda il
numero dei soggetti tutelati sia gli oneri – emerge con chiarezza, comunque,
un’operazione di aggiramento delle norme d’innalzamento dell’età pensionabile
di anzianità (sia pure corretta nel passaggio tra scalone e scalini + quote),
dal momento che viene compiuta una scelta per estendere il beneficio (magari in
misura inferiore ai tre anni) al maggior numero possibile di utenti.