E’ inutile parlare di risparmio di risorse se non si fa pulizia dentro gli Enti locali

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E’ inutile parlare di risparmio di risorse se non si fa pulizia dentro gli Enti locali

05 Gennaio 2009

Il controllo e il risanamento della finanza pubblica passa non solo attraverso il legittimo contrasto all’evasione fiscale, ma anche attraverso il controllo della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, in particolare di quelle degli enti locali. Se i due controlli non sono tra di loro collegati, infatti, si rischia da una parte di riscuotere le somme derivanti dal contrasto all’evasione fiscale e dall’altra di sperperare le stesse somme nell’ambito di una gestione “allegra” delle finanze locali.

La concreta possibilità di attuare il federalismo fiscale passa anche attraverso questo tipo di controllo. L’impegno politico di chi è stato eletto per rappresentare la collettività passa dunque anche attraverso l’attività di denuncia alla Corte dei conti delle eventuali responsabilità amministrativo – contabili nella gestione dell’ente locale.

In base all’art. 103 della Costituzione la Corte dei conti ha giurisdizione in ordine alla cognizione di ogni tipo di danno erariale e in base all’articolo 100 della Costituzione essa ha comunque il compito di partecipare al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Secondo quanto previsto poi dall’articolo 3 della L. 20/94 l’oggetto del controllo della Corte dei conti è individuato nella gestione del bilancio e del patrimonio della amministrazioni pubbliche.

Spesso infatti i bilanci non sono scritti in maniera chiara e trasparente e si possono rilevare gravi e ripetute violazioni dei Principi Contabili predisposti dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, tra cui, per esempio:

– che molti residui attivi iscritti a bilancio potrebbero non avere più ragione di esistere, in quanto non più esigibili;

– la violazione del principio di competenza finanziaria;

– la violazione della necessaria correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate.

Un principio spesso dimenticato è in particolare quello della competenza finanziaria.

Il momento fondamentale della rilevazione della contabilità degli enti locali si concretizza infatti nella registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, la cui contabilizzazione deve avvenire però secondo il principio di "competenza finanziaria".

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dunque ritenuto a tal proposito che per il principio della competenza finanziaria possono trovare iscrizione nel bilancio preventivo soltanto quelle entrate per le quali sia ragionevole presumere che saranno riscosse entro l’esercizio e che, pertanto, la eventuale mancata riscossione (residui attivi) sia da collegare a circostanze non prevedibili in sede di accertamento e che il principio della competenza finanziaria deve ritenersi vincolante per gli enti locali, essendo una diretta estrinsecazione del principio di integrità del bilancio cui devono conformarsi i bilanci pubblici, al fine di tutelare i principi generali posti a presidio della corretta tenuta della contabilità pubblica, funzionali alla redazione di bilanci attendibili e finanziariamente equilibrati.

Possono dunque essere iscritte in bilancio soltanto quelle somme relative ai crediti che scadono nell’anno di riferimento, con ciò assicurando una corretta tutela degli equilibri finanziari dei bilanci locali. Del resto, in assenza di tale equilibrio finanziario, un notevole indebitamento dell’ente rende particolarmente rigida la gestione della spesa corrente. In un tale contesto non sarà allora possibile riportare voci generiche a titolo di “Mutui” senza far riferimento a quale specifico intervento di investimento si riferiscono, né sarà possibile iscrivere in bilancio importi di residui passivi in conto capitale che però poi non trovano riscontro in altrettanti residui attivi della stessa gestione in conto capitale.

Ciò significa infatti che l’ente, visto e considerato che non dispone di liquidità di cassa tali da poter far fronte al pagamento complessivo dei residui passivi iscritti in conto capitale, per poter completare le opere iscritte in bilancio, dovrà ricercare le risorse finanziarie nella gestione corrente del bilancio, magari ricorrendo a operazioni di finanziamento o investimento (vedi per esempio la nota vicenda dei derivati) che, come sappiamo, hanno gettato sul lastrico molti comuni della penisola. Sarà quindi in particolare necessaria un’oculata gestione dei residui, in particolare quelli attivi da cui dipende l’equilibrio economico e finanziario dell’Ente.

Vista peraltro la endemica carenza di liquidità dei nostri Enti sarà necessario procedere ad una solerte ricognizione dei residui attivi al fine di verificare il loro mantenimento in bilancio ed attivarsi per la loro riscossione. L’Ente dovrà allora provvedere ad una revisione dei residui attivi, per verificare posta per posta l’esistenza dei presupposti necessari per mantenere gli stessi residui nella parte entrata del Bilancio relativo all’anno successivo. Se infatti risultano iscritti nel bilancio residui attivi derivanti da esercizi pregressi, non movimentati, l’Ente dovrà provvedere ad accantonare le somme necessarie affinché vengano estinti quei residui per i quali non risultano esistere i presupposti per il loro mantenimento in bilancio.

Si ricorda infatti ancora come mantenere in bilancio residui attivi privi dei necessari presupposti giuridici costituisce esposizione non veritiera, finalizzata ad evidenziare (spesso solo per motivi politici) un risultato di amministrazione migliore rispetto alla realtà.

Quando dunque un consigliere comunale, provinciale o regionale rileverà gravi e numerosi irregolarità contabili e di bilancio tra cui, a mero titolo di esempio, la violazione dei principi del bilancio e delle corrette modalità rappresentative e l’attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa, al fine di rilevare eventuali illeciti contabili e danni, diretti, indiretti o potenziali (anche di immagine) all’Amministrazione e al fine comunque di perseguire il sostanziale mantenimento in equilibrio della gestione potrà (rectius: dovrà) presentare un dettagliato esposto alla Sezione di controllo della Corte dei Conti, adempiendo così al proprio dovere civico e ottemperando al proprio mandato di rappresentante della collettività.

E’ inutile combattere l’evasione fiscale e tagliare le spese inutili se poi nei meandri della contabilità locale si perdono miliardi di euro. Anche quando, nella migliore delle ipotesi, tale sperpero avviene solo per colpa e incapacità di chi è deputato alla gestione delle risorse dell’Ente, tale colpa, trattandosi di risorse della collettività, non è accettabile.

Al di là e prima, dunque, della questione morale, che in queste ultime settimane sta investendo molte amministrazioni locali del centro sinistra, andiamo a controllare se esiste una questione “contabile”. Il risultato infatti è sempre lo stesso: lo sperpero delle risorse pubbliche.