Ecco perché il Csm rischia di violare la Costituzione

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Ecco perché il Csm rischia di violare la Costituzione

Ecco perché il Csm rischia di violare la Costituzione

02 Luglio 2008

Con una lettera di poco più di una cartella indirizzata al Vice Presidente del C.S.M. Nicola Mancino, il Capo dello Stato, ancora una volta distinguendosi per saggezza e consapevolezza costituzionale, sembra aver posto fine alle polemiche scaturite dal  parere emesso (e, anzi, “preannunziato” da indiscrezioni di stampa) dalla VI Commissione del Consiglio superiore della Magistratura e all’ordine del giorno del  plenum stesso dell’organo di autogoverno dei giudici sulla presunta incostituzionalità dell’emendamento governativo al “D.D.L. Sicurezza”, che porterebbe alla sospensione per un anno dei processi per reati punibili con pena non superiore ai 10 anni di reclusione.

Con un’encomiabile “interpretazione autentica” delle attribuzioni costituzionali del C.S.M., da lui per altro presieduto, il Presidente Napolitano ha opportunamente puntualizzato come la facoltà del medesimo di esprimere pareri sui disegni di legge in materia giudiziaria, legislativamente prevista e ulteriormente garantita da una “prassi istituzionale consolidata”, non può spingersi alla formulazione di rilievi o di censure sulla costituzionalità dei progetti legislativi, essendo tali valutazione riservate dalla Carta fondamentali “ad altri organi istituzionali”.

In tal modo, il Quirinale sembra avere risolto con autorevolezza quei dubbi di compatibilità costituzionale che l’iniziativa di Palazzo dei Marescialli aveva destato in dottrina e nel dibattito politico, sia per la natura costituzionale dell’ “organo” C.S.M., sia per le conseguenze che la presa di posizione di quest’ultimo avrebbe potuto determinare sugli equilibri fra i principali organi costituzionali dello Stato.

Dubbi di cui, per altro, si erano fatti portatori  i Presidenti dei due rami del Parlamento dinanzi allo stesso Capo dello Stato lo scorso 30 giugno, durante un colloquio che sembra essere andato  aldilà dei contenuti espressi nei comunicati ufficiali, e che la stampa ha eloquentemente definito “riservato, ma anche molto schietto” nella critica all’iniziativa del C.S.M..

Ed invero, il comportamento del Consiglio Superiore era apparso in dissonanza con i principi della Carta del ’48 in materia di forma di governo.

In primo luogo, il dettato costituzionale in materia di attribuzioni del C.S.M. (in particolare, l’art. 105 Cost.) è da considerarsi  insuscettibile di ampliamenti dettati dalla prassi. In particolare, la mancata previsione di un  ruolo di valutazione costituzionale del Consiglio nell’ambito del procedimento legislativo assolve espressamente alla finalità di garantire il principio della separazione fra i poteri dello Stato.

Riconoscere, dunque, non già ad un’associazione di categoria di carattere privato (quale, ad esempio, l’A.N.M.) ma all’Istituzione di autogoverno dell’ordine giudiziario un preventivo potere di controllo sugli atti del Parlamento avrebbe creato, di fatto, un precedente grave per i suoi effetti sull’equilibrio istituzionale fra i poteri dello Stato disegnato dal Costituente.

A legittimare un intervento di valutazione di costituzionalità del C.S.M. sul procedimento legislativo non può essere invocata neanche la legge n. 195/1958 sulle attribuzioni del C.S.M. Il penultimo comma dell’art. 10 della stessa, infatti, si limita a prevedere la “possibilità” che il Consiglio possa rendere pareri su iniziative legislative in materia di giustizia, ma solo al Ministro Guardasigilli, non certo alle Camere nell’ambito di un già avviato procedimento legislativo, e non certo su questioni di costituzionalità.

Né può tacersi, inoltre, la circostanza che tale iniziativa del C.S.M. sembrava manifestarsi lesiva anche delle stesse prerogative costituzionali del Capo dello Stato, che di tale organo, per altro, è, per dettato costituzionale, il Presidente. Ciò in base alla considerazione che non è il C.S.M., bensì il Presidente della Repubblica a potersi esprimere in via preventiva su eventuali dubbi di costituzionalità, sia in sede di autorizzazione alla presentazione dei d.d.l. governativi alle Camere (art. 87 Cost.), sia previo rinvio, con messaggio motivato, ex art. 74 Cost., alle Camere di leggi già approvate. Valutazioni, queste, che il Capo dello Stato opera con l’ausilio dei suoi uffici di consulenza, e non mediante le strutture o la chiamata in causa di un organo costituzionalmente estraneo al procedimento legislativo.

Siffatto sospetto di "invasione di campo" delle funzioni costituzionali era ravvisabile altresì, con riferimento alle prerogative della Corte costituzionale, cui la Carta attribuisce in via esclusiva la funzione di sindacato di costituzionalità di tipo “successivo” delle leggi e degli atti ad essa equiparati, in forza dell’art. 134 Cost.

Posta l’assenza nel nostro ordinamento (a differenza di altre esperienze costituzionali) di qualsiasi forma di “ricorso previo” di costituzionalità, è la Consulta a doversi pronunziare su tali valutazioni, con un giudizio che, come essa stessa ha autorevolmente chiarito (cfr. sentenza n. 303/2003), deve essere rigorosamente posto al riparo da qualsiasi forma di condizionamento preventivo.

E’ facile osservare, dunque, come la sussistenza di un preventivo parere di costituzionalità emanato dall’organo di autogoverno della magistratura finirebbe per incidere sulla libertà di valutazione del Giudice delle Leggi, che non potrebbe non tenere in conto la pronunzia di un organo di rilevanza costituzionale.

Senza contare, infine, che tali prese di posizione del C.S.M. avrebbero potuto anche assumere la connotazione di una sorta di indirizzo “politico-giudiziario” alla magistratura giudicante, quasi sollecitata alla promozione di questioni di legittimità costituzionale sulle norme valutate da Palazzo dei Marescialli, con un serio pericolo di pregiudizio al principio di  soggezione del giudice alla sola Legge.

Non si sottovaluti, infine, l’inopportunità di un parere reso su un testo di legge che ancora non ha nemmeno completato il proprio iter parlamentare. Tanto più che, in sede di procedimento legislativo, soltanto alle Commissioni Affari Costituzionali delle Camere è riservata la competenza di esprimere  parere preventivo di costituzionalità sul testo in esame.

Conclusivamente, val la pena porsi una domanda: a chi giova la promozione di comportamenti praeter constitutionem, se non contra constitutionem, quasi di “resistenza al legislatore”, in un tema, quale la “questione giustizia”, che da oltre un decennio avvelena la dialettica politica e civile del nostro Paese? Di certo, non all’equilibrio fra i poteri, né ai rapporti costituzionali fra le Istituzioni della Repubblica.

Ma fortunatamente, c’è ancora un Garante sul Colle.