Fini sa che dimostrare che la casa di Montecarlo è di Tulliani è impossibile

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Fini sa che dimostrare che la casa di Montecarlo è di Tulliani è impossibile

26 Settembre 2010

La sfida che Fini lancia è vincente perché dimostrare che la casa di Montecarlo è di Giancarlo Tulliani è impossibile. E il Presidente della Camera lo sa.
Le società off-shore non solo consentono al proprietario di mantenere l’anonimato ma anche di tener nascosto il nome di chi l’ha voluta costituire e nell’interesse di chi è stata costituita.
Primo: le società off-shore appartengono a chi detiene i titoli cartacei che ne attestano l’esistenza riportandone i dati identificativi. Ne consegue che la semplice consegna dei titoli equivale a donazione/vendita della società e di tutti i beni che questa possiede. E non c’è alcuna possibilità di ricostruire i trasferimenti avvenuti se non mediante dichiarazione da parte dell’ultimo detentore. Ammesso che dica la verità !
Secondo: questi titoli cartacei sono approntati, insieme alla registrazione degli atti costitutivi ed identificativi della società off shore,  dall’autorità competente del paese dove ha sede la società off shore. E vengono stampati su richiesta di studi legali/società finanziarie (in genere non di quel paese) che a loro volta hanno ricevuto un mandato da parte del proprietario. Una volta emessi, questi titoli cartacei sono consegnati/inviati allo studio legale/società finanziaria richiedente il quale provvede ad avvertire il cliente/proprietario. Il cliente può dunque non essere noto alle autorità del paese ove a sede la off shore ma di certo è noto allo studio legale/società finanziaria che ha ricevuto il mandato di costituirla.
Terzo: il cliente, una volta informato dell’esistenza dei titoli e della loro giacenza presso lo studio legale/società finanziaria da lui incaricata, può scegliere tra: -ritirare i titoli per tenerli sotto il materasso; -depositare i titoli in una cassetta di sicurezza intestata a suo nome oppure ad un conto anonimo; -lasciare i titoli allo studio legale/società finanziaria che ha curato la costituzione della società off shore; -chiedere a quest’ultimo studio legale/società finanziaria di aprire una cassetta di sicurezza intestandola alla stessa società off shore e di depositarvi in titoli cartacei. In quest’ulimo caso, il più diffuso, la proprietà della off shore è di chi ha in mano le chiavi della cassetta di sicurezza. Così l’anonimato è a doppia mandata e se anche la finanza o la magistratura entrassero in possesso della chiave della cassetta di sicurezza potrebbero non risalire mai al proprietario della società. A meno che…… A meno che non riuscissero ad individuare lo studio legale/società finanziaria che hanno ricevuto il mandato di costituire la società off-shore e quest’ultima declinasse le generalità del cliente. Il che però è pressoché impossibile. Il segreto professionale dello studio legale/società finanziaria che svolge legittimamente queste attività è difatti molto più impenetrabile del segreto bancario o del segreto opponibile dalle autorità politiche di un paese/paradiso fiscale. 
Però, però, però.
Questi paesi-paradisi fiscali lavorano in genere con pochissimi studi legali/società finanziarie per ovvie ragioni di fiducia ed affidabilità. E se vogliono possono sapere la verità anzi sono i soli a poter sapere la verità. Quale studio legale/società finanziaria esiterebbe difatti a confessare di fronte al rischio di perdere la possibilità di lavorare con quel paese/paradiso fiscale ?
Magari facendo filtrare la notizia richiesta attraverso il suo corrispondente legale in loco e questa arriverebbe sul tavolo del Governo del paese-paradiso fiscale. Questo rende difficile dubitare della provenienza e del contenuto della lettera del Ministro della Giustizia di St Lucia. Ma a parte questo rimane quasi impossibile accertare qualcosa in qualsivoglia altro modo.