Ho una società che ha sede sulla spiaggia
11 Agosto 2008
Italiani popolo di emigranti. Oggi lasciare la propria terra è sempre più facile e a volte lo si può fare restando seduti alla propria scrivania, aprendo magari una società offshore in uno dei tanti paradisi fiscali del mondo.
Basta una carta di credito e qualche centinaio di euro e tramite internet tutti possono diventare amministratori di società, spesso dai nomi fantasiosi, con sede direttamente sulla spiaggia.
I cosiddetti tax heavens garantiscono peraltro parecchi vantaggi. Le holdings off-shore sono infatti caratterizzate da un bassissimo livello di imposizione e godono spesso di regimi di esenzione totale da tutte le imposte sui redditi, con modeste imposte annuali a carattere patrimoniale.
Il regime impositivo poi è, di solito, strettamente “territoriale”: in altre parole, tanto le persone fisiche, quanto le società residenti sono assoggettate a tassazione solamente per i redditi di fonte nazionale. Per le persone fisiche poi, generalmente, non è prevista la tassazione globale del reddito complessivo: solo alcune categorie di reddito sono considerate tassabili.
Non è infine di solito applicata alcuna ritenuta, né sugli interessi pagati ai non residenti, né su quelli pagati ai residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Ma non sempre ciò che luccica è oro e non sempre emigrare conviene. L’art. 2 del DPR 917/86, al comma 2 bis dispone infatti che “si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto del Ministero delle Finanze da pubblicare in G.U.”.
Se dunque un soggetto ha trasferito la propria residenza in un cosiddetto “paradiso fiscale”, si inverte l’onere della prova e sarà comunque considerato fiscalmente residente in Italia, salvo prova contraria (a suo carico). Questo significa che l "migrante" dovrà dimostrare come il trasferimento sia reale e non avvenuto al solo fine di godere di un trattamento fiscale più favorevole.
Il trasferimento fittizio di residenza, del resto, non deve essere analizzato “per comparti stagni”.
Chi pianifica un trasferimento fittizio pone in essere, infatti, una serie di “inganni”, proprio allo scopo di attribuire a tale trasferimento una parvenza di veridicità: ad esempio loca un immobile nel Paese di virtuale residenza, intrattiene nello stesso Paese relazioni sociali ed economiche, vi apre conti correnti e società ecc. ecc.
Ma anche ai fini penali tali circostanze, rivestendo di veridicità una situazione falsa, avranno una ancora maggiore potenzialità ingannatoria e costituiranno dunque un‘aggravante e non certo un‘attenuante.
Le “prove” della effettiva residenza, in realtà dunque non sono altro che gli stessi mezzi fraudolenti, predisposti a tavolino per ingannare l’Amministrazione Finanziaria.
Durante la gestione Visco l’Agenzia delle Entrate ha molto pubblicizzato tali tipi di operazioni, in particolare quando il personaggio coinvolto era popolare e quindi assicurava un grande ritorno mediatico.
Ma tutti gli altri? E soprattutto, chi sbaglia, paga? E se sì, quanto paga? Ma questo sarà oggetto di prossimi articoli…
