Il Collegato lavoro è legge

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Il Collegato lavoro è legge

Il Collegato lavoro è legge

20 Ottobre 2010

Il Collegato lavoro è legge. Con 310 voti favorevoli (ci sono anche i voti dei deputati dell’Udc), 204 contrari e 3 astenuti, la Camera ha dato il via libera definitiva al provvedimento che contiene, tra le novità, le nuove norme su arbitrato e conciliazione. Due anni la gestazione in Parlamento, con sette letture in Aula, per un disegno di legge che si presenta come il più travagliato della Legislatura.

Un risultato al quale ha molto lavorato il Relatore, Giuliano Cazzola, ringraziato ieri dal ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, anche per aver ricordato “l’amico” Marco Biagi. Ed era proprio del giuslavorista bolognese ucciso dalle Brigate Rosse la prima idea di rafforzare l’arbitrato quale strumento semplificazione del contenzioso sul lavoro. Sacconi ha quindi aggiunto che adesso «il governo proporrà all’esame del Parlamento il disegno di legge delega sullo Statuto dei lavori, per realizzare compiutamente il sogno di Marco Biagi per un diritto del lavoro moderno a misura della persona».

Oltre all’arbitrato e alle altre misure sul lavoro, il nuovo provvedimento contiene una serie di disposizioni per rendere la pubblica amministrazione più trasparente. Possibilità condivisa dal ministro per la Pa, Renato Brunetta, il quale ha sottolineato che le nuove norme possono aiutare «a completare il percorso di riforma e di modernizzazione della pubblica amministrazione». Solito rituale apocalittico quello dell’opposizione e della Cgil. «Controriforma che fa compiere un passo indietro ai diritti dei lavoratori», il giudizio di Cesare Damiano, Pd, ex ministro del lavoro, e «legge sbagliata che colpisce il futuro dei lavoratori», l’opinione di Guglielmo Epifani, Cgil. Per i leader di Cisl e Uil, invece, le nuove norme, soprattutto quelle sull’arbitrato, si presentano accettabili anche perché hanno recepito le osservazioni del Capo dello Stato e l’Avviso comune firmato dalle Parti sociali l’11 marzo. Vediamo, dunque, le principali novità.

Arbitrato.

E’ la vera riforma sulle controversie sul lavoro. All’atto dell’assunzione, comunque non prima della conclusione del periodo di prova (se la prova non è prevista, dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro), il lavoratore decide se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento. A tal fine, sottoscrive una clausola compromissoria che, pertanto, sarà valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario.

I controlli del giudice.

Le novità, in tal caso, toccano tre ambiti. Primo ambito: rapporto di lavoro. Il controllo del giudice, su tutte le clausole generali relative ai rapporti di lavoro (ivi comprese le ipotesi d’instaurazione, di esercizio dei poteri datoriali, di trasferimento di azienda e di recesso), riguarda esclusivamente l’accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. Secondo ambito: qualificazione del rapporto di lavoro. Il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Terzo ambito: licenziamenti. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice deve tenere conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione, anche delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei Ccnl e nei contratti di assunzione se stipulati con assistenza delle Commissioni di certificazione. Inoltre, nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice deve tenere conto di elementi e parametri fissati dai Ccnl e, in ogni caso, deve considerare le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento

Procedura unica per i licenziamenti.

Il Collegato introduce una disciplina unica sull’impugnazione dei licenziamenti per ogni rapporto di lavoro, inclusi quelli a termine e a progetto (ex co.co.co.). Il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal momento in cui il lavoratore ha avuto notizia delle motivazioni. L’impugnazione, per essere efficace, va corredata dal deposito del ricorso in tribunale, entro 180 giorni o 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo sull’eventuale tentativo di conciliazione o arbitrato.

Le deleghe al Governo.

Il Collegato, ancora, pone le basi per nuove riforme con diverse deleghe al Governo. Prima: riforma della disciplina in tema di lavori usuranti (entro 3 mesi); seconda delega: riorganizzazione degli enti vigilati dai ministeri del lavoro e salute (entro 12 mesi); terza: riordino delle normative su congedi, aspettative e permessi (entro 12 mesi). Infine, prevede il differimento dei termini delle deleghe (altri 24 mesi) su ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e su occupazione femminile.

Altre novità.

Restando in ambito del lavoro, il Collegato introduce una serie di misure contro il lavoro sommerso e nero (nuova sanzione da 1.500 a 12 mila, più 150 euro per ogni giorno di lavoro nero, per i datori di lavoro che non trasmettono la comunicazione preventiva di assunzione); riformula il regime delle sanzioni sull’orario di lavoro; trasforma in reato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dai committenti sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps.