Immigrati, Ap Senato presenta ddl reato traffico essere umani. Pene da 15 anni a ergastolo per scafisti

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Immigrati, Ap Senato presenta ddl reato traffico essere umani. Pene da 15 anni a ergastolo per scafisti

30 Aprile 2015

Un rafforzamento degli strumenti di lotta contro gli sbarchi di immigrati clandestini ed in particolare nei confronti delle organizzazioni che gestiscono questi ‘viaggi della morte’. E’ quanto previsto da un disegno di legge del gruppo di Area popolare Ncd-Udc al Senato, presentato dai senatori Nico D’Ascola, Antonio Gentile e dal presidente del gruppo Renato Schifani, e firmato dai senatori del gruppo. In questo modo si intende fornire nuovi e più efficaci strumenti nella lotta ai nuovi schiavisti, che vanno ad affiancarsi a quelli messi in campo in questi mesi dall’Italia grazie all’impegno del ministro Alfano.Il disegno di legge realizza un deciso inasprimento della lotta agli scafisti attraverso l’introduzione nell’ordinamento penale del reato di "Traffico di essere umani". Una nuova tipologia di reato che, come viene spiegato nella relazione al provvedimento, "intende tutelare non tanto le frontiere o la disciplina dei flussi migratori ma la persona in quanto tale, i cui beni essenziali sono gravemente minacciati dal traffico illegalmente organizzato". In particolare i proponenti richiedono di intervenire sull’articolo 7 del Codice penale, affinché il delitto di traffico di essere umani sia "punibile incondizionatamente secondo la legge italiana, a prescindere dal luogo in cui è stato commesso". Un modo per poter perseguire tale efferato crimine su una "scala amplissima, senza soffrire limitazioni scaturenti dal territorio, consentendo così all’Italia di assumere ruolo guida nel contrasto e nella repressione di tali gravissimi fatti". Infine, per quanto concerne le pene previste queste varieranno in base alla presenza di precisi eventi aggravanti. In generale la pena stabilita va dai 5 ai 15 anni di reclusione per chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto illegale. Pena che poi è destinata ad aumentare fino a 30 anni in presenza di morte non voluta dal reo durante il traffico illecito. Mentre nel caso di volontarietà nel decesso della persona trasportata la pena è stabilita nell’ergastolo.