Jobs act, referendum su ripristino art.18: quesito inammissibile perché propositivo e manipolativo

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Jobs act, referendum su ripristino art.18: quesito inammissibile perché propositivo e manipolativo

05 Gennaio 2017

Il quesito referendario per abrogare le modifiche apportate con il Jobs Act all’art. 18 dello statuto dei lavoratori sui licenziamenti ha “carattere surrettiziamente propositivo e manipolativo” e per questo “si palesa inammissibile”. E’ quanto sostiene l’Avvocatura dello Stato nella memoria depositata oggi per conto della Presidenza del Consiglio, in vista della decisione della Corte Costituzionale sull’ammissibilità dei referendum sul lavoro.

“L’abrogazione dal corpo del decreto legislativo 81/2015 dei tre articoli suddetti potrebbe determinare un vuoto normativo idoneo a privare di una compiuta e necessaria regolamentazione, tutte quelle prestazioni che – per la loro limitata estensione quantitativa o temporale – non risultino utilmente sussumibili nel paradigma normativo del lavoro a termine o di altre figure giuridiche contemplate dall’ordinamento vigente”, si legge nella memoria. L’Avvocatura rileva che “il proposito referendario non è tanto quello di sopprimere il ‘voucher‘, quale strumento di remunerazione e disciplina del lavoro accessorio, ma di abolire lo stesso istituto del lavoro accessorio” e su questa base chiede che il quesito sia dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale.

Sostiene inoltre l’Avvocatura dello Stato nella memoria sul quesito referendario relativo alle disposizioni che una loro abrogazione “porrebbe il problema del coordinamento tra le due disposizioni che (in caso di esito positivo del referendum), lungi dal porsi in rapporto di specialità, si limiterebbero a regolare la stessa fattispecie della prestazione lavorativa”.

Secondo l’Avvocatura, “l’eventuale esito positivo della consultazione condurrebbe, dunque, ad una condizione di incertezza normativa”. Inoltre “una eventuale modifica della disciplina nel senso del quesito referendario, avrebbe, come ulteriore effetto, quello di incidere sulla regolamentazione delle vicende negoziali in essere al momento della modifica normativa”.