La Consulta dichiara incostituzionale parte della legge sulla droga

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La Consulta dichiara incostituzionale parte della legge sulla droga

24 Novembre 2007

“Il primo assalto delle Regioni con le giunte rosse alla legge sulla droga che porta anche il mio nome non ha prodotto i risultati da loro sperati. Noi per  usare una terminologia cara ai loro principi ma non di certo ai nostri, possiamo dire che abbiamo limitato il danno. Comunque la Corte ha sostanzialmente confermato l’impianto della normativa, almeno su questo punto”.

Carlo Giovanardi, relatore della legge sulle tossicodipendenze, commenta così la sentenza 387 della Corte Costituzionale. Che  ha dichiarato incostituzionali quattro commi dell’articolo  4 della legge sulla droga comunemente chiamata Fini-Giovanardi.

Il primo vulnus è quello alla  libertà di scelta che lo Stato ha inteso dare a chi voglia curarsi in strutture private. Purchè atte allo scopo.

“Adesso quella libertà la decideranno le regioni e non lo Stato”, dice Giovanardi, “ e chissà che ne verrà fuori.. rispetto però a quanto chiedevano Umbria, Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana e Emilia Romagna, cioè di non riconoscere affatto quel principio della libertà di cura e di scelta da parte del tossicodipendente, almeno l’impianto della norma non è stato menomato”.

Diverso invece il discorso che riguarda l’obbligo, non condiviso dalla Consulta, di destinare le donazioni liberali dei “filantropi anti droga” alle Regioni  vincolandole a progetti “in tema” con la volontà del donante.

“Questa è una cosa che lascia molto perplessi – afferma sempre Giovanardi – che noi avevamo travasato pari pari dalla Jervolino Vassalli e della quale evidentemente non si era mai accorto nessuno.

Ora io mi chiedo: se io privato voglio fare una donazione di due milioni di euro  alla regione Lazio o alla Toscana o all’Umbria, perché venga costruito un centro di disintossicazione dalle droghe e una di quelle regioni invece mette su  un ospedale pediatrico, a me sembra mica una cosa ragionevole, vedremo se sarà possibile in seguito fare nuovi interventi legislativi”.

Sia come sia, da venerdì 23 novembre, data di emanazione della sentenza 387, relatore il giudice Gaetano Silvestri, il principio della libertà di cura inmateria di lotta alla droga  non è più un faro rispetto alle esigenze di bilancio delle Regioni.

Che rifiutano criteri predeterminati a livello centrale dallo stato per accettare le strutture private in convenzione senza poterci mettere bocca.

Così come prevedeva  l’ormai abrogato articolo 4, comma  15 del decreto legge  30 dicembre 2005.

I ricorsi in tal senso erano stati presentati tutti dalle regioni  rette da giunte rosse: Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lazio. Cosa che spiega anche le parole ironiche di Giovanardi di cui sopra.

Sotto la mannaia della Consulta è infatti caduto un altro pezzo della stessa legge, sempre lo stesso comma e lo stesso articolo di cui sopra, stavolta nel pararagrafo in cui prevede che “le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all’articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee”.

Questo paragrafo normativo è stato ritenuto duplicemente incostituzionale.

Secondo la Corte “nell’abilitare le Regioni e le Province autonome a ricevere erogazioni liberali, fatte ai sensi dell’articolo  100, comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), per le finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo, la norma censurata pone una duplice e inaccettabile prescrizione:

1) le medesime Regioni e Province autonome devono ripartire le somme percepite tra gli enti di cui all’articolo 115 del testo unico sulle tossicodipendenze; 2) i criteri per la ripartizione devono essere  predeterminati dalle rispettive assemblee”.

Entrambe le prescrizioni sarebbero in conflitto con norme costituzionali.

Per il relatore Silvestri infatti  “la prima viola la Costituzione, in quanto pone un preciso vincolo di destinazione rispetto ad entrate costituite da erogazioni liberali disposte direttamente in favore delle Regioni.”

Il relatore sottolinea anche il fatto che la Corte ha ripetutamente precisato che la predeterminazione di vincoli siffatti da parte dello Stato, al di fuori degli indirizzi e dei limiti resi necessari dal coordinamento della finanza pubblica, “è lesiva dell’autonomia finanziaria, costituzionalmente protetta, delle Regioni e delle Province autonome ..”

Questo significa in poche parole che le Regioni con quei soldi possono farci quello che vogliono senza essere vincolate a progetti di recupero dei tossicodipendenti. E tanto meno distribuire i soldi agli enti pubblici e privati che si occupano dello specifico settore.

La seconda prescrizione contenuta nel medesimo paragrafo di legge violerebbe invece “l’autonomia organizzativa interna delle Regioni, poiché individua quale organo regionale debba fissare i criteri di ripartizione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali di cui sopra.” Una volta si diceva “tutto il potere ai soviet”, oggi si potrebbe dire, “tutto il potere agli enti locali di sinistra.”