La Corte Ue condanna l’Italia per l’appalto del tramvia dell’Aquila
13 Novembre 2008
di Redazione
La Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia per non aver rispettato la direttiva sugli appalti pubblici nel caso della progettazione e della realizzazione della tramvia municipale dell’Aquila.
I giudici del Lussemburgo sono infatti intervenuti su richiesta della Commissione che aveva esaminato la questione in seguito ad un reclamo. Per l’esecutivo europeo, a cui poi la Corte del Lussemburgo ha dato ragione, aver assegnato i lavori con la procedura della “finanza di progetto” e aver poi modificato il progetto preliminare, che era alla base della gara successivamente alla pubblicazione del bando è in contrasto con quanto previsto dalla direttiva europea che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Nel 2002 il Comune dell’Aquila ha constatato la fattibilità ed il pubblico interesse di una proposta presentata dal raggruppamento CGRT in qualità di promotore per la progettazione e la realizzazione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico. L’importo stimato dei lavori ammontava a 33,5 milioni di euro. Il Comune ha quindi bandito una gara per l’attribuzione di una concessione di lavori ma, a seguito dell’esperimento infruttuoso di tale bando, ha attribuito la concessione al CGRT.
L’accordo prevedeva che la persona incaricata della gestione del servizio di tramvia in forza di un contratto di servizio da concludere con il Comune sarebbe stata tenuta a corrispondere un canone periodico al CGRT, dell’importo di 1,4 milioni di euro per un periodo di trent’anni. Peraltro, il progetto preliminare dell’opera, sul quale si basava la gara d’appalto, è stato modificato nel progetto definitivo che il CGRT ha presentato dopo la pubblicazione del bando di concessione. Tali modifiche sono state approvate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Commissione ha fatto presente, e la Corte europea ha accolto l’osservazione, che la convenzione conclusa nel 2002 configura un appalto pubblico di lavori “dato che il CGRT non gestisce in prima persona l’opera, ma percepisce un canone garantito da un terzo incaricato della gestione, il CGRT non si assumerebbe i rischi finanziari di detta gestione”. Di conseguenza, tale operazione non potrebbe essere qualificata come concessione di lavori pubblici, ma come appalto pubblico di lavori e richiederebbe il rispetto delle relative procedure di aggiudicazione.
