La Finanziaria 2008 fissa i paletti di un pasticciato federalismo all’italiana
11 Febbraio 2008
Le vie, contorte, del “federalismo” all’italiana non finiscono di stupire. Al punto che il commento più appropriato alle ultime soluzioni normative contenute nella legge finanziaria 2008 è forse fornito dal celebre motto coniato da Giovannino Guareschi, “contrordine, compagni”.
Quell’indecoroso minestrone che (ormai?) è diventata la legge finanziaria ammannisce anche quest’anno un piatto dall’aroma e dal gusto alquanto discutibili.
In sintesi: il sistema dei controlli su regioni e comuni, radicalmente ridisegnato dalla riforma costituzionale del 2001 e attuato dalla legge n. 131 del 2003 in chiave coerente con la tutela dei principi autonomistici, viene stravolto. La legge n.131/2003, approvata a conclusione di un approfondito dibattito culturale e politico dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (che aveva previsto, tra l’altro, l’abolizione dei controlli su regioni ed enti locali), aveva ritenuto di esaltare il ruolo della Corte dei conti, organo della Repubblica e non dello Stato. Alla Corte veniva così demandato un controllo finanziario su regioni ed enti locali, in funzione del rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti dai Trattati europei; ed un controllo sulla gestione.
La novità fondamentale, e di taglio “federale”, era data dalla circostanza che il controllo di gestione era affidato a sezioni regionali della Corte, appositamente costituite e composte di cinque membri: tre di nomina “centrale” e due di nomina regionale, proprio nella logica di rispetto delle autonomie. Non di minor rilievo era la ulteriore circostanza che la legge n. 131 era stata approvata dal Parlamento con una votazione bipartisan.
La riforma si basava su una forma di controllo “collaborativo”: in sostanza, il controllo sulla gestione operato dalle sezioni regionali era mirato al conseguimento di livelli di maggiore efficienza gestionale delle amministrazioni controllate e da un rapporto di ausiliarietà con le Assemblee elettive, sollecitate dalle relazioni della sezione, vale a dire dalle valutazioni e dalle proposte conseguenti ai controlli effettuati, ad interventi, comunque politicamente autonomi, correttivi o migliorativi rispetto alle soluzioni già adottate.
Sotto il profilo dei controlli finanziari finalizzati, come da insegnamento costante della Corte costituzionale, all’esigenza primaria del coordinamento della finanza pubblica da parte del Parlamento la soluzione ovvia era quella di ricorrere ancora alla Corte dei conti, organo centrale e unitario. A garantire il necessario collegamento con e tra le sezioni regionali, il regolamento di organizzazione della Corte disponeva che tale funzione fosse affidata ad un’apposita sezione, denominata delle autonomie, composta dai presidenti di tutte le sezioni regionali: ed il risultato era un coordinamento condiviso, non gerarchico né sovraordinato.
E’ su questo quadro normativo, sommariamente descritto, che cala la finanziaria 2008, stravolgendolo. Senza entrare in pedanti dettagli tecnici, basterà osservare come l’articolo 3, comma 60, sposta la competenza a riferire al Parlamento, “anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali”, in capo alle sezioni riunite della Corte. Il referto della Corte al Parlamento non sarà più circoscritto, dunque, ai profili finanziari della gestione, come previsto dalla legge n. 131/2003, rilevanti ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ma potrà estendersi ad ogni aspetto gestionale delle autonomie, anche sulla base di controlli effettuati direttamente. Privata della sua competenza fondamentale, la sezione delle autonomie è dunque destinata alla soppressione, con il previsto riordino del regolamento di organizzazione della Corte.
Ma non basta: il comma 61 dello stesso articolo 3, coerentemente – va detto – con il “riassetto” dei controlli disposto dalla finanziaria, ha abrogato l’articolo 7 della legge n. 131. Tradotto: è abrogata la norma che prevedeva la presenza, nelle sezioni regionali, di due consiglieri designati dalla regione in nome delle autonomie locali: e la tutela dei principi autonomistici?
Ma vi è di più: il comma 62 attribuisce al consiglio di presidenza della Corte il potere di riorganizzare gli uffici ed i servizi. Al fine di coordinare le nuove funzioni istituzionali, il consiglio di presidenza è così chiamato ad approvare i regolamenti “concernenti l’organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese”. Si realizza, in tal modo, la situazione, a dir poco paradossale, e costituzionalmente dubbia, per la quale un organo creato per l’amministrazione del personale di magistratura, come organo di autogoverno e con una componente politica, si ritrova investito, da un lato, di poteri che riguardano e coinvolgono la struttura e la stessa organizzazione gestionale della Corte; e, dall’altro, chiamato a regolamentare le forme di esercizio della funzione di controllo, vale a dire di una funzione vitale del vigente assetto costituzionale.
Nella migliore delle ipotesi, pertanto, è lecito sostenere che la soluzione normativa offerta dalla legge finanziaria ripropone scenari incoerenti con la riforma costituzionale del 2001 e ribalta, per ragioni indecifrabili, gli aspetti più innovativi dati dalla legge di attuazione della riforma del Tit. V della Costituzione, come realizzati dalla legge n. 131/2003. Il sistema dei controlli vira verso nuove forme di accentramento, grazie al ruolo egemone ora affidato alle sezioni riunite , mentre le sezioni regionali vanno verso forme di omologazione, oltretutto depauperate anche della componente locale. Si indeboliscono, insomma, e non si rafforzano quei principi autonomistici che erano la logica della riforma costituzionale del 2001.
Schizofrenia legislativa. O, se si vuole: “contrordine, compagni”.