La legge Gentiloni: una cambiale pagata ai fantasmi e ai supporter (Sky)

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La legge Gentiloni: una cambiale pagata ai fantasmi e ai supporter (Sky)

15 Ottobre 2006

Sono quattro le misure di rilievo definite nel disegno di legge Gentiloni approvato dal Consiglio dei ministri dell’11 ottobre.

  • E’ stabilito un tetto del 45% ai ricavi da pubblicità nel settore televisivo: la norma, che vale per l’anno solare successivo all’approvazione parlamentare, si applica solo a Mediaset cui riduce di circa un quarto il fatturato globale (derivato per intero dalla pubblicità tv e pari oggi a circa il 60% del totale).
  • Entro un anno dall’approvazione del ddl è vietato controllare più di due reti che trasmettono in tecnica analogica: la norma colpisce Rai e Mediaset che dovranno entrambe o chiudere o vendere o trasferire su altra piattaforma una rete delle tre che oggi gestiscono.
  • Le frequenze liberate dalla cessata attività delle reti analogiche eccedenti saranno cedute a soggetti terzi senza vincolo di destinazione per usi in tecnica digitale.
  • La quota del 20% di programmi terrestri, non importa se analogici o digitali, che la legge Gasparri impone a ogni operatore televisivo come limite per la diffusione è modificata in modo da includere anche i programmi pay-per-view che coprono larga parte della popolazione ma sono accessibili solo a quella piccola frazione di pubblico che paga per vederli: la norma colpisce Mediaset e Telecom che ora usano il digitale terrestre per dare in pay-per-view le partite del campionato di calcio e dovranno smettere se vogliono mantenere gli attuali programmi free; favorisce invece Sky che tornerà a essere monopolista nel mercato della pay-tv.

Si tratta di misure molto forti sia perché incidono pesantemente sulla vita delle imprese televisive (riduzioni obbligate di fatturato; amputazioni di asset, quali le frequenze, acquisiti sul mercato dove sono liberamente negoziati dal 1975; inibizioni di attività) sia perché hanno effetti di lungo periodo nella delicata fase di passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale (allungamento previsto dei tempi; investimenti per la transizione ostacolati nel momento in cui tutti e tre i soggetti che li stanno effettuando, ovvero Mediaset Telecom e Rai, patiscono dure punizioni, mentre ottiene un vistoso premio Sky, il restante operatore tv di grandi dimensioni, che non ha speso nulla in quanto si serve di una piattaforma concorrente).

E’ lecito chiedersi se misure così pesanti siano realmente indispensabili e proporzionate rispetto agli scopi dichiarati. I principi generali, che formano l’articolo 1, dichiarano quale fine precipuo del ddl “consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza” e in connessione “evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico”; si vuole “promuovere altresì una transizione ordinata, intesa a ottimizzare l’uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse”.

In tutto il mondo le norme a tutela della concorrenza sanzionano gli abusi di posizione dominante e non la semplice posizione dominante; anche in Italia esistono numerosi settori – dall’energia alle telecomunicazioni, dai servizi postali al trasporto aereo – nei quali sono stabili (e non sanzionate) posizioni dominanti con quote fino all’80% dei propri mercati. Il tasso di competizione nel mercato televisivo italiano, dove operano quattro imprese di grandi dimensioni e circa 600 di dimensioni medie e piccole, si colloca nella media di settore e non è inferiore a quello di Paesi come la Germania (tre operatori maggiori) o la Francia (quattro operatori).

Quanto al pluralismo, ripetute sentenze della Corte costituzionale lo identificano nella presenza combinata in campo televisivo del pluralismo interno (rappresentazione di voci culturali e politiche diverse all’interno della medesima impresa televisiva) e del pluralismo esterno (molteplicità delle imprese operanti sul mercato). Il pluralismo interno vale soprattutto per la Rai in quanto azienda titolare del servizio pubblico, ma norme come quelle introdotte dalle leggi sulla par condicio, soprattutto nelle interpretazioni che ne fornisce l’Agcom, lo estendono anche alle imprese televisive private. Il pluralismo esterno è garantito dalla varietà delle voci e non dalla tipologia dei ricavi che le sostengono: nel mercato italiano esistono operatori importanti, da Sky a Fastweb, che attingono a risorse diverse dalla pubblicità.

Ciò porta alla prima grave incongruenza del ddl Gentiloni. Essa deriva da un errore analitico: i ricavi da pubblicità sono separati, con un artificio privo di logica, dagli altri tipi di ricavi televisivi ai quali invece sono funzionalmente collegati, come dimostrano sia il nesso normativo fra canone e affollamenti (in quanto gode del canone, Rai deve dedicare alla pubblicità in un’ora meno minuti degli altri operatori: solo il 12% invece del 18%) sia il nesso economico fra pregio dei canali pay e quantità di spot (i canali premium, che fanno pagare un prezzo extra, eliminano quasi del tutto la pubblicità che invece abbonda nei canali basic semigratuiti). Si identifica così come autonoma, anche se in realtà non lo è, un’area (la pubblicità) dove esiste un forte operatore specializzato e se ne decurtano d’autorità gli introiti ipotizzando che ciò realizzi una “più equa distribuzione delle risorse” e faciliti l’accesso di nuovi operatori. In realtà nessuna disciplina anti-trust persegue il fine di mercati equi o di proporzionata distribuzione (ciò è piuttosto l’obiettivo di un dirigismo socialista) e comunque anche un tale fine, posto che perseguirlo abbia razionalità economica, potrebbe essere ottenuto con mezzi meno traumatici del taglio di fatturato a un operatore: una diminuzione del canone compensata da una maggiore quota oraria di spot vendibili dall’azienda di servizio pubblico sfocerebbe in una distribuzione più equilibrata dei ricavi pubblicitari; una più celere diffusione della tecnologia digitale terrestre o della larga banda, in quanto abbassa le barriere all’ingresso, aumenterebbe il numero degli operatori televisivi disseminando gli introiti e riducendo la concentrazione.

La seconda incongruenza è data dalla ricostituzione del monopolio nell’area complementare alla pubblicità, vale a dire nell’area pay. Mentre nella pubblicità si impone d’autorità il tetto ai ricavi del 45%, nell’area pay, dove da un anno Sky ha finalmente trovato due seri concorrenti, il ddl Gentiloni, con l’art. 2 comma 6 che inibisce a Mediaset e Telecom l’attività pay-per-view basata sulle carte prepagate, restaura per legge il monopolio. Ciò fra l’altro viola lo spirito della decisione con cui nel 2001 la Commissione Ue autorizzò la fusione tra Telepiù e Stream (da cui nacque Sky) subordinandola a una serie di impegni intesi a promuovere in tempi brevi la concorrenza nell’area pay (rompendo il monopolio che la fusione creava). 

La terza incongruenza riguarda il trasferimento forzoso di una rete analogica da parte degli operatori che ne hanno tre. Ciò allontana nel tempo il passaggio da analogico a digitale che, a parte espropri redistributivi, costituisce il mezzo più efficace e rapido per aumentare il numero degli operatori televisivi. Due sono i motivi per cui i tempi si allungano: in primo luogo il ddl non solo toglie risorse alle società che più hanno investito nel digitale (Mediaset e Telecom anzitutto, poi Rai) ma inoltre, focalizzando tutta l’attenzione sul business analogico, rende incerta la data entro cui gli investimenti fatti potranno avere un ritorno; in secondo luogo, non vincolando a usi in tecnologia digitale le frequenze derivate dai trasferimenti forzosi, deve dare ai nuovi entranti che sceglieranno la tecnologia analogica il tempo necessario per ammortizzare impianti e contenuti. La transizione sarà forse “ordinata”, ma certo non sarà rapida: l’Italia, che oggi è ai primi posti in Europa nel processo che porta a una completa diffusione televisiva in tecnica digitale, finirà tra breve in fondo alla classifica.

Le tre incongruenze che nel ddl disgiungono i (nobili) fini dichiarati dai (pesanti) mezzi utilizzati creano sul mercato perdenti (molti) e vincitori (pochissimi).

La lista dei perdenti include al primo posto il sistema televisivo nel suo complesso. Il trasferimento di due reti, che insieme valgono circa il 20% dell’audience, su piattaforme che oggi raggiungono poco più di un sesto della popolazione significa una perdita secca di spettatori e quindi di introiti (i nuovi entranti avranno un inevitabile periodo di rodaggio): un sistema televisivo meno ricco non facilita il passaggio al digitale che richiede seri investimenti (soprattutto per riempire di contenuti la crescente capacità di trasmissione). Ciò di per sé crea un danno in quanto una nuova tecnologia più efficiente da un lato migliora le prestazioni dei singoli operatori (meno costi di diffusione, più contenuti e servizi da offrire, più flessibili modelli di business) e dall’altro avvantaggia i sistemi televisivi dei Paesi più lesti a introdurla nei confronti dei Paesi più conservatori.

Al secondo posto fra i perdenti ci sono i produttori di contenuti che con una transizione lenta e un settore in contrazione vedono una domanda che, invece di avviare una rapida crescita, o rimane stabile o addirittura si riduce. Al terzo posto infine si trovano le due aziende tagliate nelle reti e compresse nei ricavi (Mediaset e Rai) e le due aziende bloccate nell’espansione verso la pay tv (Mediaset e Telecom).

La lista dei vincenti include in realtà un solo nome, quello di Sky, che non solo incassa il ritorno alla felice condizione di monopolista della pay-tv ma vede anche rinviato il decollo del digitale terrestre che costituisce una piattaforma in seria competizione con il satellite di cui è l’operatore privilegiato. Altre due categorie di soggetti, che in base ai principi dell’art. 1 o a dichiarazioni del proponente, sarebbero dovute rientrare fra i favoriti dalla nuova disciplina, faranno invece fatica a conteggiare vantaggi effettivi. I nuovi entranti, che avviano l’attività in tecnica analogica e che dovranno passare al digitale o entro il 30/11/2012 (come suggerisce l’art. 3 c. 7 e 8) o entro una data da definire comunque non troppo tarda causa vincoli europei, si trovano in una condizione di incertezza e di doppio investimento che non favorisce i piani di business. Gli editori di quotidiani, che coronano una battaglia più che ventennale per la riduzione della pubblicità televisiva, è probabile che traggano scarso vantaggio dal danno inflitto al concorrente storico: gli inserzionisti pubblicitari hanno infatti strumenti di marketing (affissioni, promozioni al punto vendita, concorsi, collection, sponsorizzazioni) che meglio dei quotidiani possono sostituire la televisione nel contatto con il consumatore finale (o almeno con una larghissima parte delle categorie e dei profili che lo compongono).

Il saldo fra perdenti e vincenti è nettamente negativo. Perché allora è nato un ddl congegnato così male? I motivi probabili sono due. Il primo è il pregiudizio ideologico: da 30 anni la sinistra considera un male la caduta del monopolio statale sulla televisione, da più di 20 dichiara Berlusconi un fuorilegge dell’etere e da 12 lo demonizza come pericolo mediatico per la democrazia. Oggi paga una cambiale (interventista e dirigista) ai propri fantasmi. Il secondo motivo è la politica delle alleanze: sia il vincente effettivo sia i vincenti ipotetici (gli editori dei quotidiani) hanno dato una mano sostanziosa alla vittoria della coalizione di sinistra. Anche qui le cambiali si pagano. Del resto basta leggere i commenti della grande stampa nazionale, bulgari negli elogi e uniformi negli argomenti, per averne la prova: ma non rientra tra i conflitti d’interesse spacciare per indipendenti giudizi dettati dall’utile di bottega?