La proposta Boeri e il peso dell’articolo 18 sul precariato

LOCCIDENTALE_800x1600
LOCCIDENTALE_800x1600
Dona oggi

Fai una donazione!

Gli articoli dell’Occidentale sono liberi perché vogliamo che li leggano tante persone. Ma scriverli, verificarli e pubblicarli ha un costo. Se hai a cuore un’informazione approfondita e accurata puoi darci una mano facendo una libera donazione da sostenitore online. Più saranno le donazioni verso l’Occidentale, più reportage e commenti potremo pubblicare.

La proposta Boeri e il peso dell’articolo 18 sul precariato

07 Novembre 2007

Le parole sono pietre: «giù le mani dall’articolo 18». Torna alla luce un vecchio slogan all’insegna del populismo più genuino. Detonatore di questo ritorno di fiamma è stata la proposta propinata dallo stimato economista Tito Boeri sulle pagine ipertestuali de lavoce.info, caldeggiata da Tiziano Treu e dal neo segretario del Partito Democratico Walter Veltroni, ovvero il contratto unico in tre tempi: prova, inserimento e stabilità. Un contratto unico di lavoro a tempo indeterminato – ha ribadito Boeri – con un periodo di prova di sei mesi (più lungo rispetto all’attuale), e una seconda fase di inserimento (che dura fino a tre anni) con tutele crescenti in modo progressivo, fino ad arrivare a quelle odierne (nella fase finale di stabilità); in pratica nei primi tre anni di vita del contratto l’articolo 18 non trova applicazione.

E naturalmente il solito polverone non poteva farsi attendere. “I neofiti della precarizzazione”: questa l’etichetta apposta dal segretario di Rifondazione Comunista Franco Giordano.

Un anamnesi delle politiche adottate dagli altri paesi europei può aiutarci a capire che, al contrario, una maggiore flessibilità in uscita (compreso l’intervento sull’articolo 18), permette invece di favorire i c.d. outsiders, ovvero coloro che sono fuori dal mercato del lavoro. Un’indagine Eurostat (dati relativi al 2006) rivela come rispetto agli altri stati membri dell’Unione Europea, la percentuale di contratti a tempo determinato nel Regno Unito sia la più piccola, ovvero il 5,8% del totale dei lavoratori subordinati.

Nel nostro Paese, invece, i contratti a termine sono aumentati giungendo a rappresentare il 13,1%. A cosa è dovuto questo divario? Il motivo va ricercato nella differente distribuzione delle tutele vigente nel paese anglosassone: infatti i lavoratori stabili non godono di un contratto “blindato” e quelli assunti su base precaria beneficiano di maggiore sicurezza, in modo da spostare il sistema di tutele dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro  (ve la ricordate la flexicurity di matrice danese, rilanciata dal Libro Verde della Commissione Europea?). Dunque un ottimo antidoto per contrastare la precarietà.

Ma il bandolo della matassa va ricercato nella questione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e segnatamente per quanto concerne il problema della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. La disciplina attualmente vigente in Italia prevede un regime di tutela obbligatoria per i datori di lavoro che occupino fino a 15 dipendenti (il datore può scegliere quale sanzione subire: ripristino del rapporto di lavoro o risarcimento del danno da 2,5 a 6 mensilità) e un regime di tutela (o stabilità) reale per quelli che impieghino più di 15 dipendenti (in questo caso, oltre al risarcimento del danno, è prevista la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro). Al contrario in alcuni paesi europei la tutela del licenziamento privo di giusta causa non dispone il reintegro obbligatorio (come in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Spagna) o comunque è previsto con dovute limitazioni (a titolo di esempio, nel Regno Unito può essere evitato con il pagamento di un compenso ulteriore).

In passato nel nostro Paese uno sforzo in senso riformista è stato fatto: durante la XIV legislatura, infatti, nell’impianto del disegno di legge S 848 del 2001, contenente la «Delega al Governo in materia di mercato del lavoro», spiccava la proposta di una momentanea limitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge 300/1970 e dell’istituto della reintegrazione. Com’è noto, a seguito delle proteste della CGIL culminate nella manifestazione tenutasi a Roma il 23 marzo 2002, il Governo eliminò tale proposta dal disegno di legge.

«Eppure la disciplina del recesso è il principale motivo del dualismo del mercato del lavoro – ha scritto il professor Cazzola sulle colonne de Il Sole 24 Ore del 23 settembre scorso, riportando l’esempio della Spagna – fino a quando non si arriverà a definire, in via generale, una protezione sostenibile contro il licenziamento ingiustificato (confinando la reintegra nel posto di lavoro ai soli casi discriminatori e lesivi di diritti fondamentali) vi saranno sempre i divari ora lamentati. In sostanza per combattere la c.d. precarietà occorre ripensare, in modo unitario e redistributivo, la griglia delle tutele. In altri Paesi europei se ne sono accorti».

In Italia la stragrande maggioranza di imprese ha meno di 10 dipendenti e dunque gli effetti dell’articolo 18 si riflettono unicamente su una platea di lavoratori piuttosto ristretta. Che senso ha, dunque, bollare l’ipotesi di riforma della suddetta norma come una sorta di “escatologia” del sistema di garanzie e tutele dei lavoratori?

www.alessiomaniscalco.blogspot.com