La riforma Fornero si scorda di tutelare i “co.co.pro” con partita Iva
12 Ottobre 2012
La riforma Fornero si scorda di tutelare i ‘precari’ con partita Iva. Li individua, li accerchia e li obbliga pure a un dietrofront sulle modalità delle prestazioni di lavoro, costringendo ad inquadrarle in uno schema prestabilito. Ma nel momento del bisogno se ne dimentica. Se dovessero perdere il lavoro infatti, le ‘co.co.pro. con partita Iva’ non avranno diritto all’una tantum, la speciale indennità di disoccupazione riservata ai co.co.pro., figura di prestatori di lavoro a cui sono equiparati in tutto tranne che nell’aspetto della tutela per disoccupazione.
Dopo la legge n. 92/2012 (riforma Fornero del lavoro) le tipologie di collaborazioni sono diventate quattro, una in più rispetto al passato quando convivevano le co.co.co. (le collaborazioni escluse dal lavoro a progetto), le co.co.pro (il lavoro a progetto) e le mini co.co.co. (le collaborazioni di breve durata che, per tale ragione, restano escluse dal lavoro a progetto). A queste si è aggiunta la «co.co.pro. con partita Iva»: pur sempre una «collaborazione a progetto» – tanto che, se manca il progetto, scatta la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato – con la differenza del possesso, da parte del collaboratore, di una posizione Iva (numero di partita Iva).
La nuova «co.co.pro. con partita Iva» è figlia dell’azione di contrasto delle “false partite Iva”. A tal fine, infatti, la riforma Fornero ha introdotto una specifica presunzione di legge in base alla quale le prestazioni rese da persona titolare di partita Iva sono considerate co.co.co., salvo prova contraria fornita dal committente, qualora ricorrano almeno due di tre presupposti:
a) collaborazione con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
b) corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, che costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
c) collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Quando ricorrono due dei predetti presupposti, il rapporto (che nominativamente è un contratto di lavoro autonomo professionale, con partita Iva) è ritenuto ex legge “co.co.co.”, con applicazione della relativa disciplina: quella del lavoro a progetto, dettata dal dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi). Tanto che, per essere ritenuta legittima, la co.co.co. deve avere un progetto: se manca scatta la sanzione della conversione in rapporto dipendente a tempo indeterminato; se c’è la co.co.co. dà vita alla «co.co.pro. con partita Iva», rapporto finora sconosciuto.
Per completezza di discorso si aggiunge che la presunzione non opera in due situazioni:
a) prestazione lavorativa connotata da competenze teoriche di elevato grado ovvero da capacità tecnico pratiche, svolta da soggetto con reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti (euro 18.663 per l’anno 2012);
b) prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione ad un ordine, a registri, albi, ruoli o elenchi la cui ricognizione avverrà con decreto del ministero del lavoro.
Soffermiamo l’attenzione sulla disciplina della nuova «co.co.pro. con partita Iva». Dal punto di vista contrattuale (rapporti tra collaboratore e committente) la riforma Fornero non ha previsto differenze tra co.co.pro. con e senza partita Iva: la disciplina è la stessa, è quella dettata dalla riforma Biagi. Anche dal punto di vista contributivo non c’è differenza tra co.co.pro. con e senza partita Iva, ad eccezione dell’obbligo al versamento dei contributi all’Inps (li versa il collaboratore e non il committente nel caso di partita Iva): in entrambi i casi l’aliquota dovuta alla Gestione separata Inps è ripartita tra committenti (per 2/3) e collaboratori (con e/o senza partita Iva, per 1/3).
E’ dal punto di vista fiscale che si registra la differenza di trattamento tra co.co.pro. con e senza partita Iva. Prima della riforma Fornero, infatti, tutte le collaborazioni hanno prodotto redditi trattati fiscalmente come assimilati al reddito di lavoro dipendente; adesso, invece, la tassazione differisce a seconda che il reddito derivi da co.co.pro. con o senza partita Iva: nel primo caso il reddito è di lavoro autonomo, nel secondo resta reddito assimilato al lavoro dipendente. E’ proprio questo diverso trattamento fiscale che decide l’esclusione dei co.co.pro. con partita Iva dal diritto all’una tantum, in caso di disoccupazione. Un’esclusione prevista dalla stessa riforma Fornero che, nel ribadire la previgente disciplina per l’una tantum – quando, tuttavia, non esistevano le nuove co.co.pro. con partita Iva – stabilisce che, dal 2013, la speciale indennità spetta a tutti i collaboratori iscritti alla gestione separata Inps «con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge n. 662/1996». Quest’ultima norma individua «i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo», con la naturale conseguenza che i lavoratori che conseguono redditi di lavoro autonomo – prima erano soltanto i professionisti senza cassa; adesso ci sono pure i nuovi co.co.pro. con partita Iva – non hanno diritto all’una tantum.
Con l’introduzione delle nuove co.co.pro. con partita Iva, la riforma Fornero ha inteso intromettere uno scudo protettivo ai rapporti di collaborazione mono-committenti con partita Iva, ritenuti spesso, a torto o a ragione, fucina di false collaborazioni. Se questo era davvero il fine, l’operazione può dirsi compiuta a metà: la maggiore protezione dei lavoratori si registra soltanto «dentro», ma non «fuori» del rapporto di lavoro. Infatti, la nuova co.co.pro. con partita Iva è una co.co.pro. a tutti gli effetti fintantoché è occupata; ma se resta disoccupata non avrà titolo alla speciale tutela dell’una tantum, così denotando una sostanziale differenza di trattamento rispetto alla co.co.pro. senza partita Iva, quindi tra situazioni soggettive comparabili e, quantomeno, che volevano equipararsi.
Ancora una volta (si veda l’articolo del 4 ottobre scorso Non è precario chi non ha un lavoro, ma chi non ha tutele) si manifesta una (involontaria?) posizione ideologica figlia dell’art. 18: si difende più il ‘posto’ di lavoro che la ‘persona’ del lavoratore. Infatti, per i “collaboratori con partita Iva” la riforma Fornero si è preoccupata di far pagare di più al committente che non garantisce il ‘posto’ di lavoro (come si trattasse di dover infliggere una punizione), ma si è distratta quando si è trattato di proteggere il collaboratore finito nel bisogno (diventato disoccupato).
Il Saggio ben dice che un indizio è un indizio, due indizi sono due indizi, tre indizi sono una prova: scommettiamo che riusciremo a trovare il terzo indizio?