Le modifiche definitive al ddl intercettazioni
09 Giugno 2010
di redazione
La durata. Le intercettazioni sono possibili solamente per i reati puniti con più di cinque anni di carcere. I telefoni possono essere messi sotto controllo per un massimo di 75 giorni. Previsto un periodo aggiuntivo di tre giorni (motivato dal pm e riconosciuto dal giudice) prorogabili di volta in volta con provvedimento del pm controfirmato dal giudice fino a che esista la necessità. Per i reati più gravi (mafia, terrorismo, omicidio, ecc.) le intercettazioni sono possibili per 40 giorni, più altri 20 prorogabili.
Divieti e sanzioni. La stampa non potrà avere accesso alle intercettazioni fino alla conclusione delle indagini (cioè fino all’udienza preliminare). Gli atti delle indagini in corso possono essere pubblicati solo per riassunto. Gli editori che ne consentono la pubblicazione rischiano fino a 300mila euro di multa, che salgono a 450mila se si tratta di intercettazioni di persone estranee alle indagini. Anche i giornalisti saranno sanzionati: fino a 30 giorni di carcere o una multa di un massimo di 10mila euro se pubblicano intercettazioni durante le indagini o atti coperti da segreto.
Intercettazioni ambientali. Niente più "cimici" nascoste in casa o in auto per registrare le conversazioni degli indagati. Saranno consentite per un massimo per tre giorni, prorogabili di tre in tre con provvedimento del pm controfirmato dal giudice.
Registrazione di conversazioni private. Le registrazione carpite di nascosto sono permesse solo ai servizi segreti e ai giornalisti professionisti e pubblicisti.
Talpe. Se il responsabile dell’inchiesta passa alla stampa atti coperti dal segreto d’ufficio o semplicemente rilascia dichiarazioni pubbliche circa un’inchiesta a lui affidata può essere sostituito dal capo del suo ufficio. La sostituzione del magistrato, quindi, non avviene più per automatismo, ma occorre la volontà del capo dell’ufficio.
Riprese dei processi. Sarà il presidente della Corte d’Appello, anche senza il consenso delle parti, a decidere se autorizzare le riprese tv dei processi o meno.
Parlamentari e sacerdoti. Se nelle intercettazioni finisce un parlamentare occorre il via libera della Camera di appartenenza. Vietato ascoltare i loro assistenti e familiari se sono estranei ai fatti per cui è in corso l’indagine. Per intercettare un sacerdote bisogna avvertire la diocesi e se si stratta in particolare di un vescovo, il pm è obbligato ad avvertire la segreteria di Stato vaticana.
Norma transitoria. Le nuove regole si applicano ai processi in corso. Quindi, anche se erano già state autorizzate intercettazioni con le vecchie regole, dovrà essere applicato il tetto dei 75 giorni. Dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, inoltre, saranno necessari 15 giorni di vacatio ordinaria per consentire alle Procure di allestire il registro segreto e un luogo dove conservare le intercettazioni, di cui è responsabile il capo dell’ufficio.