L’Europa sbaglia mira su Chiesa e Ici

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L’Europa sbaglia mira su Chiesa e Ici

29 Agosto 2007

Sarà che parlare di tasse va tanto di moda in questo periodo, fatto sta che a sedere al banco degli imputati per presunte agevolazioni illecite in materia fiscale ora è toccato anche alla Chiesa. La questione, in realtà annosa, è infatti nuovamente tornata alla ribalta dopo la notizia secondo cui la Commissione europea chiederà al governo Prodi «informazioni supplementari» sui presunti “aiuti di Stato” alla Chiesa cattolica in Italia in materia di esenzione fiscale. Tuttavia, contrariamente a quanto diffuso da alcuni organi di informazione, Jonathan Todd, portavoce del Commissario europeo all’Antitrust Neelie Kroes, ha affermato che Bruxelles non ha ancora deciso se aprire una inchiesta e che, solo dopo aver ricevuto una prima informativa, la Commissione europea vaglierà se è il caso o no di chiedere un approfondimento «in forma scritta e verbale».

Dall’UE non fanno sapere quando verrà inviata la richiesta di informazioni, sebbene Todd abbia rilevato che il governo italiano ha già risposto ad una prima lettera. Si sa solo che riguarderebbe una norma contenuta nella finanziaria del 2006, che prevedeva l’esenzione dall’Ici degli immobili di proprietà della Chiesa adibiti a finalità commerciali, rivista dal decreto Bersani che ripristina il pagamento dell’imposta, ma lo limita agli immobili della Chiesa «in cui vengano svolte attività esclusivamente commerciali».

Nel mirino dell’antitrust ci sarebbe quindi l’esenzione dall’Imposta comunale sugli immobili, e forse anche le riduzioni di imposta del 50%, per le attività commerciali svolte da confessioni religiose (es. valdesi, evangelici, ebraici e buddisti) con cui lo Stato ha stretto un’intesa e le onlus. Stando a quanto si apprende, la prima richiesta di informazioni risalirebbe a giugno 2006 su segnalazione di alcuni “soggetti italiani”, di cui Bruxelles non rivela l’identità per evitare eventuali rappresaglie. A fare outing però è stato l’eurodeputato Maurizio Turco, esponente della “Rosa nel Pugno”, già in prima linea contro l’esenzione dell’Iva per la Chiesa in Spagna, che si è accollato ogni responsabilità.

Pronta la replica della Chiesa italiana, attraverso il Segretario generale della CEI, l’Arcivescovo Giuseppe Betori, che dalle pagine del quotidiano Avvenire (28 agosto 2007) fa sapere che «l’esenzione dall’Ici è materia del tutto estranea agli accordi concordatari, che nulla prevedono al riguardo, e ricordare ancora una volta che essa si applica alle sole attività religiose e di rilevanza sociale, che deriva dalla legislazione ordinaria ed è del tutto uguale a quella di cui si giovano gli altri enti noncommerciali, in particolare del terzo settore».

«Chi contesta un tale atteggiamento dello Stato verso soggetti senza fine di lucro operanti per la promozione sociale in campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo, ricreativo e sportivo – ha proseguito – manifesta una sostanziale sfiducia nei confronti di molteplici soggetti sociali di diversa ispirazione, particolarmente attivi nel contrastare il disagio e le povertà. Sarebbe infatti incongruo che lo Stato gravasse quelle realtà, ecclesiali e non, che perseguono fini di interesse collettivo».

La Santa Sede, dal canto suo, è intervenuta sulla questione affermando una assoluta estraneità, “in quanto è materia che non rientra nel Concordato. Riguarda invece gli enti ecclesiastici della Chiesa italiana e su questo punto la CEI ha già risposto in maniera esauriente”, attraverso i suoi organi di stampa.

L’Ici, nata il primo gennaio 1993, figlia del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992 è un’imposta che grava sugli immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) e deve essere versata al Comune. Sin dall’inizio, nell’elenco degli immobili esenti dall’imposta figuravano i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze e i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense del 1929. Nel marzo 2004 la Cassazione ha poi stabilito che possono avere diritto all’esenzione Ici solo gli immobili religiosi «direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali», in quanto equiparabili «a quelli aventi fini di istruzione o di beneficenza», mentre non ne hanno diritto «gli immobili destinati ad altro, cosicché un ente ecclesiastico può svolgere liberamente anche un’attività di carattere commerciale, ma non per questo si modifica la natura dell’attività stessa». Successivamente a sciogliere la matassa venutasi a creare tra la legge del 1992 e la lettura restrittiva contenuta nelle sentenze della Cassazione ci ha pensato il legislatore con il decreto legge sulle infrastrutture del 17 agosto 2005. Con quest’ultimo si è infatti ripristinato lo spirito e la lettera del decreto del 1992, includendo gli immobili utilizzati dagli enti ecclesiastici «per attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura, pur svolte in forma commerciale, se connesse a finalità di religione o di culto» , tra quelli compresi nel diritto all’esenzione. La norma, dunque, non innovava di una virgola rispetto al passato e non sottraeva neanche un euro alle casse dei Comuni.

Nel decreto del 1992 venivano elencati tra gli immobili esenti dall’imposta, quelli destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive – quindi non solo agli immobili degli enti ecclesiastici –. Mentre non erano esenti, ad esempio, i locali affittati a esercizi commerciali, e quindi gli alberghi, le librerie, i negozi di oggetti religiosi, i cinema parrocchiali, o le case e i locali dati in affitto a terzi. Per questi beni l’Ici è stata sempre pagata. L’esenzione perciò spettava sulla base di due requisiti: uno soggettivo e riguardante l’immobile senza fini di lucro; l’altro oggettivo e concernente l’immobile totalmente dedicato alle attività sopraricordate.

Il dissidio nasceva dal fatto che mentre per la legge del 1992 era necessario e sufficiente che l’immobile fosse utilizzato da un ente non commerciale e fosse destinato ad una o più delle attività tassativamente elencate, per la Corte di Cassazione occorreva anche che queste attività venissero svolte in forma non commerciale. E proprio qui sta la differenza. Perché quelle attività sono svolte spesso in forma almeno in parte commerciale (si pensi alle scuole cattoliche che si sostengono grazie alle rette). Se prevalesse la lettura restrittiva della Cassazione, tutti questi immobili non sarebbero esenti dal pagamento dell’Ici. Ma se si esamina bene la legge del 1992 si ha la prova che la natura commerciale o meno dell’attività svolta nell’immobile è ininfluente ai fini del pagamento dell’Ici; la norma di esenzione non dà alcuna indicazione su come le attività debbano essere svolte.

Niente di nuovo, quindi, sotto il sole. Si tratta di un riconoscimento da parte dei legislatori della rilevanza sociale delle attività svolte dai soggetti che operano senza finalità di lucro, e nella fattispecie dell’azione svolta dalla Chiesa per la crescita e lo sviluppo non solo del nostro Paese ma anche dei Paesi poveri, e che trova, per esempio, espressione nella legge 222 del 1985 sugli enti ecclesiastici e sul sostentamento del clero, in cui si chiede alla Chiesa italiana di destinare i fondi del tanto criticato 8 per mille ad essa assegnati «per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del Terzo Mondo».