Libano, si avvicina il processo per l’omicidio di Hariri

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Libano, si avvicina il processo per l’omicidio di Hariri

07 Giugno 2007

Lo scorso 30 maggio, con risoluzione num. 1757, adottata ex Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza (CdS) ha formalizzato la costituzione di un Tribunale speciale per il Libano. La risoluzione è passata con 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e con l’astensione di Cina, Federazione Russa, Indonesia, Qatar e Sud Africa. A differenza dei due Tribunali penali internazionali ad hoc, costituiti dal CdS per l’ex Iugoslavia e il Ruanda, il Tribunale per il Libano non nasce da un intervento di autorità del Consiglio, ma da un Accordo concluso tra l’Onu e le autorità libanesi. Di questo accordo, allegato alla  risoluzione 1757, il CdS fissa al 10 di giugno la data di entrata in vigore, data entro la quale il governo di Beirut è chiamato a notificare all’Onu le misure predisposte per garantire l’establishment del Tribunale. Molte sono le assonanze con i cosiddetti Tribunali ibridi, noti anche come corti internazionalizzate, e cioè tribunali interni costituiti da un atto internazionale, più spesso un accordo, e con una composizione mista, essendo i giudici che lo costituiscono, alcuni locali, altri “internazionali”. Tribunali di questo tipo sono la Corte speciale per la Sierra Leone e il Tribunale per la Cambogia, creati da un accordo tra lo Stato territoriale e l’Onu, nonché le sezioni speciali del Tribunale di Dili (Timor est, poi divenuto Stato indipendente con il nome di Timor Leste), istituite con il regolamento n. 15/2000 dell’Untaet. Peculiare è tuttavia il fatto che la sede del Tribunale per il Libano sarà stabilita, in consultazione con il governo di Beirut, fuori dal territorio libanese. Si parla dell’Olanda o di Cipro, ma anche l’Italia è tra le candidate. Con lo Stato ospite, le Nazioni Unite dovranno concludere un accordo internazionale, detto Accordo di sede.

Quanto al suo funzionamento, il Tribunale garantisce il doppio grado di giurisdizione attraverso l’organo d’appello. I suoi giudici sono designati per un periodo di tre anni, con mandato rinnovabile e sono in parte giudici internazionali in parte libanesi. Sono nominati dal Segretario generale, i primi su indicazione degli Stati membri dell’Onu, i secondi tra una lista di 12 individui stilata dal governo libanese, su indicazione del Csm. La funzione del Tribunale è esercitata in Camere, composte da giudici di ambo le categorie, che nominano il presidente. In particolare è prevista la costituzione di una Pre-Trial Chamber, formata da un solo giudice internazionale, e di una Trial Chamber composta da tre giudici, due internazionali e uno libanese. L’organo d’appello si compone invece di cinque giudici, tre internazionali e due libanesi. Il Procuratore è nominato dal Segretario generale per un periodo di tre anni. Un funzionario dell’Onu, nominato sempre dal Segretario generale, è posto a capo della cancelleria. Prevista anche la costituzione di un ufficio difensivo, chiamato a prestare assistenza agli imputati.

Quanto alla competenza, ex art. 1 dello Statuto, il Tribunale avrà giurisdizione sulle persone responsabili dell’attacco del 14 febbraio 2005, che ha causato la morte dell’ex Primo ministro libanese, Rafik Hariri. Il Tribunale potrà anche giudicare i responsabili di altri attacchi di analoga gravità, purché occorsi in Libano tra il 1 ottobre 2004 e il 31 dicembre 2005, o anche oltre tale data se c’è l’accordo tra le Parti contraenti. La competenza del Tribunale appare dunque molto limitata, sia ratione materiae che ratione temporis. La fattispecie criminale è descritta in maniera vaga, ma maggiori chiarimenti sulla sua qualificazione sono espressi nel preambolo della risoluzione del CdS, che definisce l’attacco ad Hariri un crimine di terrorismo. La sua giurisdizione non è esclusiva, ma concorrente con quella dei tribunali interni. Tuttavia quella del Tribunale speciale prevale, con la conseguenza che i casi istruiti dai giudici libanesi potrebbero passare alla sua attenzione, ove ne faccia richiesta.

In sede di voto, il Sud Africa ha contestato l’intervento del CdS, dichiarandolo non conforme alle funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere ex Cap. VII, e altre critiche hanno riguardato l’ingerenza indebita che il Consiglio eserciterebbe negli affari interni del Libano. A dire il vero, si tratta di critiche facilmente superabili. Ex Cap. VII il Consiglio può intraprendere misure coercitive, implicanti o non implicanti l’uso della forza armata, a fronte di un’accertata minaccia o violazione della pace e della sicurezza internazionale o di un atto di aggressione. Che la situazione in Libano costituisca una minaccia alla pace, il Consiglio lo dichiara espressamente nel preambolo della 1757, oltre che nelle risoluzioni precedenti. La costituzione del Tribunale, del resto, risponde all’esigenza di fare chiarezza sulla vicenda Hariri che già in passato aveva portato alla costituzione di una Commissione indipendente di inchiesta dell’Onu. Dall’ultimo rapporto della Commissione sono emerse connessioni preoccupanti tra l’attentato e le autorità siriane, che aggravano le tensione dell’instabile area mediorientale e che rendono il caso di rilevanza internazionale. Inoltre, quanto all’ingerenza negli affari interni di uno Stato, quando il CdS agisce ex Cap. VII, non è tenuto al rispetto del limite giuridico detto della “domestic jurisdiction”, cioè degli affari di esclusiva rilevanza interna. Del resto, nella misura in cui una questione interna assurge a minaccia alla pace internazionale, diventa automaticamente questione di interesse internazionale. In più, la costituzione del Tribunale risponde a una precisa richiesta del governo libanese, formalizzata nell’accordo con l’Onu, per cui l’intervento delle Nazioni Unite si realizza con il consenso dell’avente diritto.

Le spese per la costituzione del Tribunale e per la sua attività saranno sostenute dagli Stati membri dell’Onu, privilegiando i contributi volontari, salvo che il Libano se ne faccia interamente carico. Quanto al suo effettivo funzionamento, occorre attendere la predisposizione di misure per l’esecuzione della risoluzione, rispetto alle quali il Segretario generale dovrà tenere informato il CdS con rapporti periodici. Al Segretario generale, inoltre, è stato affidato il compito di stabilire, in consultazione con il governo libanese, la data di inizio dei lavori del Tribunale.