Liste Pdl: il Tar potrebbe ammetterle “con riserva”

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Liste Pdl: il Tar potrebbe ammetterle “con riserva”

04 Marzo 2010

Il PDL ricorrerà certamente al TAR contro la decisione della Corte di Appello di Roma che lo esclude dalle prossime regionali. Altrettanto farà Formigoni per la sua Lista alle regionali lombarde. E’ poi probabile, ed a questo punto auspicabile per tutti, che i TAR facciano come si fa per la partecipazione ai concorsi pubblici ed ammettano le liste in questione <con riserva>, rinviando al Collegio la decisione sul merito del ricorso. L’urgenza e la necessità sono indubbie. Qualche problema potrebbe porlo la presunta fondatezza delle ragioni della PDL e di Formigoni (il fumus del ricorso) ma la casistica è talmente ampia e gli interessi contrapposti, ammesso ci siano, di natura e peso così diversi (diritti elettorali vs norme organizzative) che l’esito di questa fase giudiziale sembrerebbe scontato. Inoltre: anche dimezzando i tempi ordinari impiegati dai TAR per decidere e quello dell’eventuale appello al Consiglio di Stato contro una decisione sfavorevole del TAR, la sentenza definitiva arriverà oltre lo svolgimento delle elezioni e la proclamazione dei risultati. E le cose sarebbero più facili per tutti !

Atre vie sono percorribili ma sono dense di incognite politiche e trappole giuridiche. Possono essere seguite ugualmente ma la tutela cautelare del diritto degli elettori del PDL da parte del TAR rimane dirimente.

L’intervento della magistratura avrà peraltro implicazioni importanti anche nel caso di esito favorevole per i ricorrenti. In particolare diventerà impossibile rinviare l’adeguamento della normativa che regola gli incombenti elettorali a meno che non si decida di abdicare alla magistratura amministrativa la potestà di stabilire quali procedure amministrative, e quando, hanno incidenza sull’esercizio dei diritti politici.

Le iniziative politiche di piazza sono comprensibili ma costituiscono un placebo perché il quesito, ancorché di rilievo politico, necessita di soluzione giuridica. Perché va riassunto così: la violazione di una norma prescrittiva di adempimenti amministrativi può limitare od impedire l’esercizio del diritto di votare i rappresentati delle istituzioni ?

Verrebbe spontaneo rispondere: sì che lo può ! altrimenti perché dettarla ?

Ma non è così.

L’ordinamento giuridico affida alle Istituzioni rappresentative la potestà di dettare le regole della convivenza ed anche le norme che stabiliscono i tempi e le modalità per adottare quelle regole. Si tratta delle <regole per fare le regole>. Ma non tutte le <regole di procedura od azione> sono di pari rilevanza. Una cosa sono difatti le regole per lo svolgimento delle elezioni, altra le regole che fissano gli incombenti amministrativi necessari ad organizzare la competizione elettorale.

In diritto il <tempo> ha rilevanza come riferimento per compiere una certa azione (non dopo il……    oppure   non prima del ……). La violazione del termine finale (non dopo il …) produce in genere preclusione e per questo si dice <perentorio>. Eppure tutti i termini finali sono tali. Ad esempio il termine concesso dalla legge ai giudici per motivare le sentenze è un termine finale ma non è perentorio bensì ordinatorio, ovvero anche se violato non importa alcuna sanzione. Questo perché, si dice, quel termine è imposto a tutela dello stesso diritto su cui grava e non di un altro diritto ad esso contrapposto.

Sono invece perentori i termini imposti a garanzia di chi deve esercitare un diritto o subire gli effetti di un diritto altrui, nell’ambito di un rapporto tra interessi confliggenti che possiedono uguale natura e dignità (o comunque sono stati assunti come tali per accordo tra le parti o volontà della legge). Ma nel caso di elezioni c’è un solo diritto: quello del cittadino di votare. E con riferimento particolare alle norme che stabiliscono tempi e modalità per le procedure preliminari all’esercizio del diritto di voto, un diritto contrapposto, di pari grado e natura, manca del tutto. Quelle violate nel Lazio ed in Lombardia sono <norme organizzative> che non possono dunque ritorcersi contro l’esercizio del diritto perché sono state dettate a sua stessa tutela. In una Democrazia la competizione elettorale tutela esclusivamente l’interesse, generale e comune a tutti, del Corpo Elettorale ad esprimersi, sempre e comunque, nella sua interezza. Lo scopo è evidente: sottrarre le Istituzioni a dubbi di rappresentatività. Dal canto sua la magistratura amministrativa sa bene che errori materiali, scadenze di termini, carenze di firme, soprattutto se relative ad atti burocratici, possono rilevare per il pagamento di una contravvenzione non per l’esercizio di diritti della persona e tanto più di quello di voto. Per questo la remissione in termini è divenuto un istituto di chiusura del sistema esteso in alcuni casi addirittura alle questioni fiscali. Vogliamo negarla agli elettori ?

Poi, a bocce ferme, qualcuno risponderà degli errori commessi con tanta leggerezza ma contestualmente sarà bene porsi il problema della semplificazione degli incombenti burocratici che imbrigliano il diritto elettorale.