Ncd: tempi brevi (e certi) per le decisioni amministrative

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Ncd: tempi brevi (e certi) per le decisioni amministrative

Ncd: tempi brevi (e certi) per le decisioni amministrative

17 Luglio 2014

E’ stato presentato oggi in conferenza stampa presso la sede di Ncd un disegno di legge in materia di ‘Tempi brevi (e certi) per le decisioni amministrative’. alla presentanzione hanno partecipato Renato Schifani, responsabile del programma e primo firmatario del ddl, il coordinatore nazionale Ncd Gaetano Quagliariello, i capigruppo di Camera e Senato Nunzia De Girolamo e Maurizio Sacconi, e la portavoce del partito Barbara Saltamartini. Ecco il testo.


SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE N. 1506

d’iniziativa del Sen. Renato Schifani

" TEMPI BREVI PER DECISIONI AMMINISTRATIVE"

Relazione

Onorevoli Senatori, uno dei principali costi burocratici è costituito dalla variabile “tempo”. Mentre il tempo di realizzazione di un progetto è una componente essenziale del calcolo economico retrostante un investimento o una scelta di vita, le amministrazioni pubbliche sono spesso indifferenti ai tempi della decisione amministrativa. Questo costituisce un forte freno agli investimenti, soprattutto stranieri, e quindi alla crescita economica. I tempi fissati nei regolamenti sui procedimenti amministrativi non vengono rispettati e, anche quando si procede con una Conferenza di servizi, il termine di conclusione dei lavori spesso non viene fissato in partenza, come vorrebbe la legge, e, di più,  anche quando viene fissato esso viene superato, senza conseguenze.

Occorre introdurre un forte incentivo al rispetto dei tempi dell’azione amministrativa, garantendo certezze ai cittadini e alle imprese.

Pertanto è necessario in primo luogo che venga ribadita la assoluta necessità che ogni procedimento si concluda con un provvedimento espresso; è inoltre indispensabile che il principio  secondo cui i regolamenti delle amministrazioni fissano il termine di conclusione di ciascun procedimento sia reso effettivamente operante.  In questa ottica appare necessario procedere ad una nuova ricognizione dei termini esistenti,  anche al fine di individuare i procedimenti suscettibili di essere conclusi in tempi più celeri, fissando, peraltro, in via generale la regola dell’impossibilità di superare il termine di novanta giorni, salvo specifiche deroghe, che devono essere comunque assistite da analitica giustificazione. Ove i termini vengano superati, deve essere, peraltro, prevista  una sanzione adeguata, che disincentivi questo tipo di prassi oggi diffusa. A tal fine è necessario rafforzare il meccanismo, già presente nell’ordinamento, in base al quale per ogni giorno di ritardo è previsto il pagamento a favore del privato di un indennizzo monetario automatico. Allo scopo di evitare aggravi sul bilancio pubblico, inoltre, viene espressamente indicato che il pagamento dell’indennizzo integra una fattispecie di danno erariale. 

In caso di silenzio assenso, l’amministrazione competente può agire in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies L. 241/90, entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti per la revoca del provvedimento, o ai sensi dell’articolo  21-nonies, entro 60 giorni dalla formazione del silenzio assenso. Simili meccanismi sono previsti ove si ricorra alla Conferenza di servizi. Nel caso in cui le amministrazioni diverse da quella procedente  non rendano  pareri, nulla osta o altri atti entro il termine previsto, questi si intendono resi favorevolmente. Si realizza così la sussidiarietà orizzontale a favore del diritto dei cittadini e delle imprese ad avere decisioni amministrative in tempi garantiti.

Ancora, si prevede che per alcuni procedimenti, che dovranno essere individuati dal Governo, le attività possano avere inizio contestualmente alla presentazione della SCIA. Restano naturalmente salvi i poteri dell’Amministrazione di pronunciarsi poi, anche con effetti retroattivi, sulle richieste avanzate.

Viene poi disciplinata la questione delle cosiddette irregolarità non essenziali, che non potranno mai determinare la nullità dell’atto, ma solo l’eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria.
Da ultimo si rafforza il principio secondo il quale il rispetto dei termini previsti dai procedimenti è elemento positivo di valutazione dei dirigenti , di cui tenere "prioritariamente" conto al fine della retribuzione del risultato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso, salvo i casi previsti dall’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La mancata adozione del provvedimento nei termini previsti, equivale all’accoglimento positivo della domanda avanzata dal richiedente. Allo scadere del termine previsto, l’amministrazione è comunque tenuta a rilasciare al richiedente,entro 15 giorni, un provvedimento ricognitivo della situazione giuridica formatasi.
Il Governo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, indica le attività e i procedimenti che possono avere inizio contestualmente alla presentazione della comunicazione di certificazione di inizio attività, in attesa del provvedimento della Pubblica Amministrazione. Restano salvi i poteri dell’Amministrazione di pronunciarsi nei termini previsti, anche con effetti retroattivi e ripristinatori, sulle richieste avanzate. 
(Articolo disciplina il silenzio assenso ovvero l’accoglimento della domanda, escludendo però patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, difesa, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo e cittadinanza, salute, pubblica incolumità e normativa europea)

Art. 2
1. All’articolo 28, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:
a)    al comma 1, le parole «30 euro» sono sostituite con le parole «200 euro» e le parole «comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro» sono eliminate; (si aumenta indennizzo per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo a € 200,00 togliendo il tetto massimo di € 2.000,00)
b)    dopo il comma 2, è inserito il comma 2-bis: «La corresponsione dell’indennizzo ai sensi dei commi precedenti costituisce danno erariale»; (con questa dicitura il ritardo diventa un vero e proprio danno erariale)
c)    al comma 7, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «ai quali, per l’anno in cui si è verificato il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, accertato con sentenza di condanna, non è corrisposta alcuna somma a titolo di trattamento accessorio». («ai quali» si riferisce a dipendenti pubblici che non hanno adempiuto al loro dovere)

Art. 3
Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a)    all’articolo 14-ter, comma 7, dopo le parole «il cui rappresentante» sono inserite le seguenti: «non abbia partecipato alla conferenza ovvero»; (si prevede acquisito assenso anche nella salute, pubblica incolumità, tutela paesaggio e ambiente, escluso Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e Autorizzazione Integrata Ambientale, quando il  rappresentante di queste non ha partecipato alla conferenza e non abbia espresso la volontà dell’amministrazione)
b)    all’articolo 16, comma 2, le parole «è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere» sono sostituite dalle seguenti: «l’amministrazione procede indipendentemente dall’espressione del parere, che si intende reso in senso favorevole». (In caso di decorrenza dei termini senza comunicazione di esiti, non sarà più facoltà ma dovere dell’amministrazione procedere direttamente ed in senso positivo)
c)    all’articolo 20, comma 3, in fine sono  aggiunti i seguenti periodi: «Il procedimento per la revoca del silenzio assenso deve essere avviato entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 21-quinquies.  L’annullamento del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 21-nonies, deve intervenire entro 60 giorni dalla sua formazione». (Prima l’amministrazione poteva assumere determinazioni in via di autotutela evocando ed annullando senza criteri. In questo modo si fissa il termine di 60 giorni e non oltre)

Art.4
1.    Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, (trattasi di decreti ministeriali che devono adottare regolamenti ministeriali) su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa ricognizione dei termini fissati nei decreti di cui all’articolo 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (trattasi di termini non superiori a 90 giorni), sono individuati i procedimenti per i quali è possibile procedere all’abbreviazione dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti.
2.    I termini non possono essere superiori a novanta giorni, salvo deroga espressamente prevista nel decreto di cui al primo comma.
3.    Entro il termine di cui al primo comma, gli enti pubblici nazionali, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti previsti nei loro ordinamenti, nel rispetto dei principi fissati ai precedenti commi.

Art.5
Il termine iniziale di ogni procedimento coincide con la data di presentazione della richiesta di avvio del procedimento stesso. Irregolarità non essenziali della richiesta di avvio, ad esclusione di quelle relative alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici per le quali si applicano le norme di cui all’art.39 del DL 24 giugno 2014 n.90 eventualmente rilevati dall’amministrazione e comunicati all’istante, potranno essere da quest’ultimo sanati prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, e non comportano interruzione del termine in questione. Il termine può essere interrotto solo se l’errore formale è rilevato e comunicato dall’amministrazione nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine. In tal caso il termine stesso scadrà nei dieci giorni successivi alla comunicazione di cui sopra.
In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili non sanate, l’amministrazione può disporre una sanzione pecuniaria non superiore a dieci mila euro.
(La norma intende precisare il momento iniziale di ogni procedimento che viene a coincidere con la data di presentazione della richiesta di avvio del procedimento stesso. Viene poi stabilita la non rilevanza delle irregolarità non essenziali, eventualmente punibili con una sola sanzione pecuniaria.)

Art. 6
Il primo periodo del comma 2, dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è sostituito dal seguente:
“Il puntuale rispetto dei termini previsti nei diversi procedimenti, costituisce elemento positivo di valutazione dei dirigenti, di cui tenere prioritariamente conto al fine della retribuzione di risultato”.
(Viene rinforzato il rispetto dei termini previsti dai diversi procedimenti, che costituisce ora elemento prioritario, al fine della retribuzione di risultato dei dirigenti)