Niente stretta sulle pensioni ma la norma sul “riscatto” va ripensata

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Niente stretta sulle pensioni ma la norma sul “riscatto” va ripensata

04 Settembre 2011

Settimana decisa per la manovra finanziaria. Come annunciato dal presidente, Renato Schifani, il Senato potrebbe dare l’ok definitivo nei prossimi giorni e senza ricorso al voto di fiducia, perché “il Parlamento sta lavorando” e per evitare che il dibattito venga “strozzato”. Nel testo finale di legge non ci sarà posto per la nuova stretta sulle pensioni. E’ stata infatti stralciata la norma che escludeva gli anni del riscatto laurea e del servizio militare dal calcolo dei 40 anni di contributi per il diritto alla pensione d’anzianità ad ogni età. Eppure, dagli “appunti” sui quali al vertice di Arcore è stata decisa la misura si scopre che la platea di lavoratori che avrebbero subito il posticipo della pensione sarebbe stata assai limitata e, comunque, avrebbe subito un effettivo posticipo della pensione per un numero di anni di gran lunga inferiore alle annualità riscattate.

Deve riconoscersi che, ritirando la misura, il Governo ha saputo ben gestire quel “pasticciaccio” che poteva diventare la stretta sulle pensioni. Consisteva in questo: a chi poteva andare in pensione “a prescindere dall’età” (cioè con “40 anni” di contributi) sarebbe stata negata la possibilità di contare ai fini del raggiungimento dei 40 anni per il “diritto” alla pensione (solo per il diritto, non anche per la misura) il periodo di studio riscattato e gli anni di leva (coperti da contribuzione figurativa). Nessuna penalizzazione, invece, avrebbe subìto chi poteva avere la pensione con le “quote” perché, in tal caso, sia i contributi da riscatto che quelli del servizio militare continuavano a essere utili al raggiungimento del minimo di 35 anni di contributi, non solo per il diritto, ma anche per la misura della pensione. Su quanto avrebbe effettivamente inciso la misura si è detto poco o niente, anche per indisponibilità di dati e informazioni precise: quanti utilizzano il riscatto o il servizio militare per raggiungere i 40 anni? E quanti per i 35 anni necessari alle quote? Quanti sono andati con 40 anni di contribuzione ma avrebbero potuto comunque accedere alla pensione con le quote (35 anni di contributi)?

In base agli “appunti” discussi al vertice di Arcore, la misura non avrebbe determinato un posticipo effettivo pari alla durata del corso di laurea riscattato, ma di durata significativamente inferiore. Ciò in quanto il lavoratore, in possesso comunque di un’anzianità inferiore a 35 anni, anche qualora non avesse potuto arrivare al requisito di 40 anni di contributi, avrebbe però potuto accedere al pensionamento al raggiungimento dell’età anagrafica (cioè in base alle quote). Gli esempi indicati dagli “appunti” sono relativi a un lavoratore tipo, laureato ed entrato nel mondo del lavoro al compimento dei 24 anni di età. Costui, all’età di 60 anni avrebbe raggiunto i 36 anni di contributi che diventano il massimo, cioè “40 anni”, contando i 4 anni di riscatto laurea. Ebbene, per tale lavoratore nel 2012 non si sarebbe verificato alcun posticipo della pensione, anche senza tener conto degli anni riscattati (perché avrebbe avuto la pensione in base alla quota); mentre nel 2013 e nel 2014, a fronte dei 4 anni riscattati, il posticipo di pensione sarebbe stato di solo un anno. Gli stessi appunti, inoltre, rilevano che anche nell’ipotesi dei medici del Ssn (categoria più contestataria), per i quali il riscatto può arrivare addirittura a coprire 10 anni, analoghe simulazioni su figure-tipo danno come risultato che l’effettivo posticipo della pensione sarebbe stato in ogni caso di durata di gran lunga inferiore al numero di anni riscattati.

Molti o pochi che fossero i lavoratori colpiti resta il fatto che la misura, nel modo come introdotta (cioè con efficacia retroattiva anche su chi stesse già pagando il riscatto), sarebbe stata difficilmente difendibile in sede giudiziaria. Un pasticciaccio dunque; e perciò bene ha fatto il Governo a ritirarla. Ciò, tuttavia, non voglia dire – speriamo – accantonare l’idea di una sua riedizione. Anche perché, prima di essere foriera di risparmio di soldi pubblici, essa servirebbe a riequilibrare i benefici tra lavoratori. Proviamo a suggerire tre modifiche. Come prima cosa la misura dovrebbe valere solo per il futuro, ossia per chi una domanda di riscatto non ha ancora presentato, né abbia cominciato a pagare.  Come seconda cosa andrebbe rivisto il meccanismo di calcolo degli oneri perché, così come adesso vigente, presente una forte discrasia tra sistema “contributivo” e sistema “retributivo”.

Infine (non per ordine d’importanza), andrebbe valutata l’idea di estendere la “stretta” ad un’altra ipotesi di riscatto: l’omissione contributiva. Perché è un ipotesi che facilmente presta il fianco a casi di “elusione”. Spieghiamo meglio. L’articolo 13 della legge n. 1338/1962 prevede la possibilità, per il datore di lavoro che non ha versato i contributi di un lavoratore, di chiedere all’Inps “di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”. Il problema non sta qua; ma nel successivo comma dello stesso articolo 13 laddove stabilisce che “il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita…, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro… a condizione che fornisca… le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione”. Ecco, questa è l’ipotesi di riscatto che andrebbe modificata, perché è facilmente raggirabile per accaparrarsi benefici che, in realtà, non spetterebbero.

Tanto per intenderci, in virtù di questa norma, oggi, un figlio o un nipote di un contadino può “riscattare” anni di lavoro “prestato in famiglia”, a partire dai 14 anni (se non ancora prima) fino al primo giorno di vero impiego. Che a quell’età il fanciullo stesse davvero nei campi a faticare, piuttosto che a casa a giocare o a studiare, è difficile da provare, ma non fa differenza: l’accredito, con il riscatto a prezzi stracciati, è servito e magari anche con l’ulteriore beneficio di facilitare l’appartenenza al vecchio sistema “retributivo”.