Omicidio Raciti, Cassazione: Speziale è un violento

Banner Occidentale
Dona oggi

Fai una donazione!

Gli articoli dell’Occidentale sono liberi perché vogliamo che li leggano tante persone. Ma scriverli, verificarli e pubblicarli ha un costo. Se hai a cuore un’informazione approfondita e accurata puoi darci una mano facendo una libera donazione da sostenitore online. Più saranno le donazioni verso l’Occidentale, più reportage e commenti potremo pubblicare.

Omicidio Raciti, Cassazione: Speziale è un violento

16 Gennaio 2008

Antonino Speziale, recluso in un
istituto minorile per i disordini in occasione dell’incontro di calcio Catania-Palermo che
hanno portato alla morte dell’ispettore di
Polizia Filippo Raciti, ha una “concreta propensione alla violenza”.

Ecco perché, dice la Cassazione con due sentenze della Sesta sezione
penale (la 2207 e la 2208), non gli può essere revocata questa forma
di custodia cautelare.

In particolare, le due pronunce, bocciando il
ricorso della difesa di Speziale, parlano dei “comportamenti violenti
posti in essere dallo Speziale, che giustamente sono stati reputati
dal Tribunale sintomi plurimi ed univoci di una concreta sua
propensione alla violenza e che si riannodavano agli ulteriori sintomi
già evidenziati in sede di ordinanza applicativa della misura”.

Legittimamente, dunque, rileva ancora la Cassazione, è stata
bocciata dal Tribunale per i minorenni di Catania la richiesta della
difesa di Speziale di fare rientrare il ragazzo “nel nucleo
famigliare”, in quanto il Tribunale “rilevava che sussistevano
ulteriori inquietanti episodi confermativi della propensione dello
Speziale ad atti di violenza fisica, tutti avvenuti in costanza della
permanenza dell’indagato nell’istituto minorile”.

Quali atti di violenza? “l’aggressione
ad un detenuto, motivata dalla circostanza che quello era figlio di un
appartenente alle forze dell’ordine; le minacce rivolte ad un altro
detenuto al fine di indurlo ad addossarsi la responsabilità del
menzionato fatto; l’istigazione all’aggressione di un minore rumeno
ivi ristretto; la violenza usata nei confronti di un altro detenuto
per futili motivi; l’aggressione ai danni di altri due, per la quale
era stata irrogata la sanzione disciplinare della esclusione dalle
attività in comune per dieci giorni”.