Pensioni, per “salvare” i giovani occorre ripensare il sistema
15 Febbraio 2010
Anche se a parlarne è il Presidente del Consiglio (come ha fatto Silvio Berlusconi a Bruxelles nei giorni scorsi) in Italia il tema delle pensioni non riesce ad attecchire sui media. Sarà perché una miniriforma importante è stata fatta nel luglio scorso; sarà perché l’aspirazione dell’italiano medio è quella di andare in pensione al più presto.
Almeno è questa la convinzione che di lui si è fatta la classe politica, al punto di bandire con cura l’argomento dalle campagne elettorali (che in Italia sono molto frequenti). Ma di trattamenti pensionistici si può parlare in molti modi, non solo per realizzare dei risparmi e garantire un’effettiva sostenibilità del sistema in un futuro ormai prossimo. Occorre andare alla ricerca di un migliore equilibrio sociale, partendo da una domanda: quale futuro pensionistico è riservato ai giovani?
Il problema non riguarda tanto gli effetti del modello contributivo. Il meccanismo di calcolo non è di per sé eccessivamente penalizzante a fronte di carriere lavorative regolari, continuative e adeguatamente retribuite. Il punto critico sta proprio qui: i giovani avranno pensioni inadeguate perché la loro presenza nel mercato del lavoro è contraddistinta spesso da storie lavorative discontinue ed interrotte. Tale problema non si pone soltanto per coloro che sono già entrati nel mercato del lavoro, ma anche per quelli che vi entreranno, essendo le esigenze di flessibilità connesse ai nuovi assetti dell’economia e della produzione. Occorre allora proporre un sistema pensionistico futuro che possa coniugare sostenibilità ed adeguatezza dei trattamenti, prendendo a riferimento un modello di lavoro diverso da quello del passato.
Così, insieme al sen. Tiziano Treu ho proposto un progetto di legge delega (io sono primo firmatario alla Camera, lui al Senato) che vuole affrontare i problemi descritti. In dettaglio, la disciplina di delega prevede, per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi e collaboratori in via esclusiva, alla prima occupazione, che – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – si iscrivano per la prima volta ad una delle gestioni di previdenza obbligatoria:
a) l’applicazione di un’aliquota unica di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza, in misura complessiva pari al ventisei per cento del reddito lordo da lavoro, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del prestatore (fatto salvo il caso dei collaboratori titolari di partita Iva, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di modalità di versamento dei contributi previste dalla legislazione vigente); a tal fine sono previsti criteri di gradualità per il raggiungimento di tale aliquota in particolare per le categorie del lavoro autonomo che attualmente hanno aliquote inferiori. Tale principio è rivolto a superare quel divario previdenziale che costituisce anche una delle cause del dualismo del mercato del lavoro;
b) la generale assimilazione dell’aliquota di computo a quella di contribuzione, salvo regimi speciali o transitori previsti dalla legge;
c) il riconoscimento di un trattamento pensionistico obbligatorio articolato secondo due componenti: una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all’attuale assegno sociale e rivalutabile secondo le medesime disposizioni; e una pensione calcolata secondo il vigente sistema contributivo; ciò allo scopo di assicurare, in particolare ai soggetti con minore capacità reddituale e contributiva, trattamenti pensionistici obbligatori complessivi e lordi non inferiori al 60 per cento della retribuzione di riferimento;
d) infine, l’accesso alla pensione di base è condizionato al possesso dei seguenti requisiti, contributivi e anagrafici : almeno dieci anni di soggiorno legale, anche non continuativo, nel territorio nazionale; almeno dieci anni complessivi di contribuzione effettiva, anche non continuativa, ad una o più gestioni di previdenza obbligatoria; la maturazione dei requisiti anagrafici già previsti dalla legge per l’accesso alla pensione contributiva.
Un’altra disciplina di delega (articolo 2) è riservata ad alcuni specifici interventi correttivi applicabili, in via generale, a tutti i lavoratori già iscritti alla previdenza obbligatoria. In particolare, si propone:
a) la revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni attraverso l’introduzione di forme di indicizzazione miste, riferite tanto all’andamento del costo della vita, quanto alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi. In particolare, si ammette la possibilità di applicare, su opzione del lavoratore interessato, meccanismi dinamici di compensazione che prevedano trattamenti iniziali ridotti, che crescano nel tempo a dinamica più sostenuta;
b) il ripristino del pensionamento flessibile – unificato per vecchiaia e anzianità, per tipologia di lavoro (dipendente, autonomo e parasubordinato) e per genere – in favore dei lavoratori ai quali si applica, anche pro rata, il sistema contributivo, secondo principi e criteri che tengano conto, ai fini del requisito anagrafico minimo per l’accesso alla pensione, dei limiti di età vigenti a regime nel sistema retributivo;
c) allo scopo di sostenere le pensioni degli attuali lavoratori parasubordinati in via esclusiva, iscritti alla Gestione separata Inps entro il 31 dicembre 2010, si prevede per essi un regime speciale di computo della pensione, articolato secondo l’anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino ad un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili al montante contributivo ovvero di un incremento dell’aliquota di computo, entro il limite dell’aliquota applicabile ai lavoratori dipendenti;
d) il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche alle lavoratrici madri. In particolare: per le lavoratrici che possono accedere, in costanza di rapporto, agli strumenti obbligatori o volontari di astensione dal lavoro per maternità e puerperio, la valutazione doppia, ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva, dei periodi di astensione effettivamente goduti, fino a un massimo di due anni; per la generalità delle lavoratrici madri, il riconoscimento, per ciascun periodo di sospensione lavorativa entro due anni dall’evento del parto, di una contribuzione figurativa di base per la durata massima di sei mesi per ciascun evento;
e) la revisione dei requisiti di reddito utili per il conseguimento della pensione minima nel sistema retributivo nel caso del pensionato che vive in coppia, allo scopo di consentire al coniuge in disagiate condizioni economiche il conseguimento dell’integrazione del trattamento a calcolo, se inferiore all’importo della pensione minima vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
f) l’agevolazione e l’incentivazione dei contratti part-time, con particolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità nel sistema retributivo nonché ai lavoratori e alle lavoratrici impegnati in attività di cura e di assistenza di propri familiari;
g) la predisposizione di un "Piano nazionale per il prolungamento della vita attiva", orientato ad incentivare il rinnovamento dell’organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori maturi, anche nell’ambito di attività di tutoraggio e affiancamento svolte a favore dei lavoratori ai neo-assunti.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria, non risultando possibile procedere in sede di conferimento della delega, a causa della complessità della materia trattata, all’esatta determinazione degli effetti finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni delegate, secondo quanto previsto dalla riforma della legge di contabilità, la quantificazione degli oneri è rimessa alla fase d’adozione dei decreti e l’individuazione dei relativi mezzi di copertura condizionata all’adozione di specifici provvedimenti legislativi.
Si dispone infatti che i decreti legislativi dai quali derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, che non trovino compensazione incrociata nell’ambito di altri decreti delegati ai sensi della presente legge, siano emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo deve essere dunque allegata una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
