Per una Giustizia a misura d’uomo
03 Luglio 2014
di redazione
Ncd: Progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare / Scheda sintetica
EQUILIBRIO ED EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO. PER UNA GIUSTIZIA A MISURA D’UOMO
– Il progetto di legge ripropone la riforma costituzionale della giustizia presentata dall’allora guardasigilli Angelino Alfano, per introdurre il tema di un sistema giudiziario più equilibrato e più efficiente. In poche parole, a misura d’uomo.
– Parità fra accusa e difesa, giudizio terzo e imparziale, disciplina dell’azione penale, responsabilizzazione dell’attività giurisdizionale, stop alle degenerazioni correntizie, stop alla giustizia domestica. Sono questi i capisaldi attorno ai quali ruota la proposta. Con un obiettivo: riequilibrare la bilancia.
– Il Titolo IV della Costituzione non si chiama più “la Magistratura”, ma “la Giustizia”.
– Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
– Istituzione di due diversi Consigli Superiori della Magistratura: uno per la magistratura giudicante, uno per la magistratura requirente. Entrambi presieduti dal Capo dello Stato (diverso il caso in presenza di una forma di governo semipresidenziale), con membri di diritto rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione, e composti per metà da giudici (o da pubblici ministeri) eletti previo sorteggio degli eleggibili per arginare la degenerazione correntizia, e per metà da membri eletti dal Parlamento (con gli attuali requisiti). Fra i laici vengono eletti i vicepresidenti dei due CSM. I Consigli Superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione.
– Giudizio disciplinare affidato a una Corte di disciplina esterna, articolata in due sezioni (per i giudici e per i pm) e composta per metà da membri eletti dal Parlamento e per metà da membri eletti da giudici e pm previo sorteggio degli eleggibili.
– Rinvio a disposizioni di legge per la regolamentazione delle modalità di utilizzo della polizia giudiziaria.
– Obbligo di esercizio dell’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.
– Utilizzabilità dei magistrati onorari non solo per funzioni monocratiche.
– Limitazione dell’appellabilità delle sentenze di proscioglimento ai soli casi previsti dalla legge.
– Responsabilità dei magistrati al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.
– La riforma non si applica ai procedimenti penali pendenti al momento della sua entrata in vigore.
LEGGI IL TESTO INTEGRALE DEL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA.