Prove giuridiche dell’inconsistenza di un caso Giornale-Marcegaglia
18 Ottobre 2010
Nel linguaggio comune, con la locuzione “stato dell’arte” s’intende una particolare congiuntura, lo stato delle cose in un determinato momento. Un significato approssimativo ed improprio, che si segnala per la differenza dall’inglese, dove ‘status/state of art’ definisce un determinato grado evolutivo dell’impresa scientifica e, soprattutto, delle sue applicazioni tecnologiche.
Eppure, forse in nessuna area dello scacchiere occidentale, la nozione esibisce tanta pregnanza e pertinenza come da noi. A patto, però, di scrivere Stato con l’iniziale maiuscola. Le istituzioni repubblicane, infatti, benché deboli ed asfittiche, incerte e in eterna attesa di riforme, mostrano di possedere una straordinaria forza immaginifica. Da commedia dell’arte, per l’appunto, la gloriosa “commedia italiana” o dell’improvvisazione.
Consideriamo – solo per trarre un esempio in una miriade – la turbolenza mediatica di questi giorni intorno al caso Giornale-Marcegaglia. Il Belpaese di Santi, Poeti e Navigatori tracima anche di osservatori e analisti, capillarmente diffusi e dislocati in ogni ambito dell’arena nazionale. Cittadini sicuramente benemeriti, i quali hanno la virtù di non fare mai mancare la loro voce mai stridula, sempre suadente e coinvolgente, allo scopo d’illuminare la via della comprensione a quanti sono privi di un’adeguata strumentazione intellettuale.
Una volta di più, i maestri del pensiero in servizio permanente effettivo, in primis i Soloni del diritto, ci tempestano di commenti, spiegazioni, elucidazioni. Le più varie ed articolate, tali, comunque, da produrre il consueto effetto divisivo: l’apparente scissura di un Paese uniformemente confuso e insoddisfatto. Dopo la cura, tutti al bar dello sport a dibattere e fare il tifo, opportunamente contrapposti.
Altro, naturalmente, è l’intelligenza vera delle cose. Vive su premesse ardue, perché richiede mente, competenza e conoscenza.
I fatti. Il direttore e il suo vice del Giornale sono indiziati di minaccia e violenza privata, delitti certo non esaltanti, in danno della presidente di Confidustria Emma Marcegaglia. Sappiamo, dalla viva voce del procuratore della Repubblica di Napoli che il suo ufficio ha avviato una procedura d’investigazione formale anche sul presupposto della “percezione” da parte della persona offesa dal reato di avere subito un tentativo di coartazione della sua libera volontà. Una vera fortuna, per i due giornalisti, che la signora non abbia ‘percepito’ intenzioni omicide, che non si sia ‘emozionata’ fino a questo punto o, vedi caso, fino al punto di non riuscire a chiedere aiuto alla Fininvest! Nel qual caso il pm di Napoli avrebbe potuto/dovuto chiedere al giudice preliminare un efficace provvedimento cautelare, anziché limitarsi a irrompere nella sede del quotidiano.
Se non che, senza volere apparire cartesiani disincarnati, suggeriremmo un migliore accesso al dominio della ragione e delle ragioni. L’idea stessa e ragionevole d’uguaglianza allocativa si basa essenzialmente sulla possibilità della conversione dei beni e delle risorse in capacità. Purtroppo, nel caso della signora Marcegaglia, cui non mancano di certo le risorse, non è dato conoscere il tasso preciso di conversione.
In questo contesto, la categoria della “percezione”, bene enucleata in dottrina e giurisprudenza, oltre che nel lessico patrio, non soltanto non assurge mai a indizio, men che mai a prova di alcunché, ma non può mai neppure costituire notitia criminis. Salva l’evenienza che l’indole delle percezioni di un potente membro della grande famiglia confindustriale sia… privilegiata. A differenza, putacaso, delle percezioni, ‘inferiori’ e vagamente allucinate, di tanti e disperatissimi disoccupati di Napoli, qualora vedano minacciose formazioni di dischi volanti in assetto di guerra. C’è un giudice a Berlino, preferibilmente in vena di perquisizioni stellari?
Siamo, però, ancora lontani dal nodo essenziale, che è il seguente. Analisti e giuristi di ogni fede e colore si sono ben guardati, come capita spesso, dall’incombenza, indubbiamente fastidiosa, di chiarire ai comuni mortali lo specifico profilo legale della vicenda. Stranezze, dal momento che, in questioni di giustizia, specie in riferimento a un’indagine penale, l’approccio non può che interpellare il ragionamento logico-giuridico, in nessun modo quello politico. Pur con la necessaria esclusione di ogni tecnicismo da addetti ai lavori.
Vediamo. In che cosa consiste esattamente una “minaccia”? Intesa sub specie iuris, naturalmente, e non in termini emozionali e impressionistici. “Minaccia” è la prospettazione di un male futuro, di un “ingiusto danno” dipendente dalla volontà dell’agente. Se, vedi caso, un passante “minacciasse” la signora Marcegaglia di licenziamento in tronco, il reato non sussisterebbe, dal momento che il licenziamento non rientra nelle possibilità di quel buontempone. L’attenzione, perciò deve spostarsi sulla nozione di “ingiusto danno”. Ai fini del delitto de quo, infatti, non rileva l’occorrenza di un danno qualsiasi, bensì solo quella di un danno “ingiusto”. E ingiusto è il danno contra ius, cioè connotato da una precisa valenza antigiuridica. Inoltre, seconda dottrina e giurisprudenza, il danno risulta “ingiusto” non se e quando venga percepito come ingiusto, bensì se tale si rivela in termini effettivi ed oggettivi. Pacificamente.
Ora, e al contrario, lo stesso procuratore di Napoli ha tenuto a precisare che la libertà d’informazione è inviolabile. Dunque, qualsiasi pubblicazione, lungi dall’essere un danno, men che mai ingiusto – ovviamente salvi i casi di falso o diffamazione – è pienamente legittima. Ciò che non è consentito – va da sé – è l’uso dell’informazione per scopi diversi da quelli consentiti dalla legge. E’, difatti, illecita qualsivoglia forma di coazione dell’altrui libertà morale, bene giuridico tutelato dalla norma penale. Ragione per la quale, tuttavia, la fattispecie, qualificata come ‘reato di pericolo’, si sostanzia ed esaurisce – ecco il punto! – nell’avvertimento intimidatorio, idoneo a incutere timore, a prescindere dalla successiva esecuzione della ‘promessa’. Come l’effettiva pubblicazione di articoli o dossier, a fortiori se tali dossier non esistono, come nel caso che occupa.
Epperò, qui giunti, ci imbattiamo in un problema ulteriore. Se, in ossequio alla libertà di stampa, la pubblicazione di servizi informativi non costituisce l’“ingiusto danno” della minaccia, indefettibile elemento costitutivo dell’ipotesi di violenza privata, per quale reato starà mai procedendo l’ufficio del pm partenopeo?! E, inoltre, di che cosa sarà mai andato alla ricerca nella sede del Giornale, visto che il reato di violenza privata, ove mai commesso, alla stregua della norma incriminatrice si consuma ed esaurisce in toto nell’atto (e nel luogo) del (preteso) avvertimento?! Lo saprà il cielo.
Anche perché – ripetiamo – l’eventuale rintraccio di dossier presso il Giornale nulla poteva aggiungere alla fattispecie di cui si tratta, men che mai la prova dell’assunto investigativo. Prova della violenza privata mediante minaccia, infatti, è la minaccia medesima. Da distinguere e non confondere, come si diceva, con l’attuazione della minaccia, la quale, semmai, può integrare altri reati che alla minaccia si aggiungono, aggravandola. Il diritto non è una congettura metafisica. E nemmeno una…percezione, peraltro non diretta e personale, bensì per l’interposta persona di un addetto stampa. Un portavoce che, stavolta, invertendo i ruoli, di voce ha portato la sua, con annessa e connessa interpretazione.
Dev’essere proprio vero, comunque, che la paura, diversamente dal coraggio, è contagiosa. Forse anche per questo, non di rado, genera violenza. Non solo privata, purtroppo.
Certo è che una siffatta bizzarria di metagiuridiche configurazioni di regole e procedure inedite rischia di minare, se non mina, in uno con l’intelligenza pubblica, anche i valori e i presupposti della comune lealtà civile, rovesciandoli nel bailamme delle molteplici comunità politiche di appartenenza. Con il solo esito perverso dell’ottundimento della mente e della coscienza, puntualmente schierate e confliggenti. Nella nebbia.
E’ lo Stato dell’arte, bellezza! Dei mestieri (e delle caste), la vecchia commedia da canovaccio: vi scorre una forma insidiosa e tenace di vita condivisa, pensiero vibrante d’inanità, esercizio di uno sguardo che trasfigura fantasticamente il mondo sull’onda delle percezioni.
Tra industriali immacolati e percettivi, magistrati in caduta libera e creativa e un’intellighenzia à la carte, il cittadino sbanda e, sul contraccolpo, si posiziona. In cieca fazione. Sicché, il principio attivo dell’invocata coesione sociale deperisce nelle brume della superficialità, della mediocrità e dell’ignoranza. E della malafede.
Al contrario, il focus delle riflessioni qui proposte individua cruciali “questioni di giustizia”. E la giustizia, asse strategico dello Stato costituzionale di diritto, è un bene troppo importante e delicato per abbandonarlo nelle rozze mani di giustizialisti d’accatto e che recitano a canovaccio, appunto, a fronte di (troppo) pochi garantisti onesti, ma in costante svantaggio…istituzionale.
Soltanto l’innesco virtuoso di dinamiche critiche e oggettivanti, analitiche e pratiche, ad opera dei gruppi dirigenti della società e dello Stato, e di un rinnovato rigore e vigore del discorso pubblico, potrebbe accendere una finestra di luce nel buio dei giorni. I nostri. Non sembra alle viste.