Scatta domani la mini riforma delle pensioni voluta nel 2007
30 Giugno 2009
Prende il via la «mini-riforma» delle pensioni del protocollo sul Welfare del 2007 (divenuto legge n. 247/2007). Da domani 1° luglio debuttano le famose «quote», cioè quelle sommatorie tra contribuzione ed età anagrafica che consentono di andare prima in pensione (rispetto alla pensione “ordinaria” che è quella di vecchiaia) con il trattamento di anzianità. Per poter dire addio al lavoro in pratica serve un anno di età in più (minimo 59 anni ai dipendenti e 60 anni ai lavoratori autonomi) e serve soddisfare la quota con l’anzianità contributiva (la prima è 95 ai dipendenti e 96 agli autonomi).
La legge n. 247/2007, tra le altre novità, ha voluto superare il famigerato «scalone» della riforma Maroni (per un beneficio limitato a pochi pensionati), scalone che prevedeva il brusco passaggio da 57 a 60 anni di età del requisito dell’età anagrafica da accompagnare ai 35 anni di contribuzione per ottenere la pensione di anzianità. Le nuove regole decorrono dal 1° luglio e consistono, in buona sostanza, nella previsione delle «quote» quali requisiti per l’accesso al pensionamento. Tre le quote (in ogni caso l’anzianità contributiva non può essere inferiore a 35 anni), che serviranno dunque a quei lavoratori che vogliano andare in pensione prima del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione: una volta raggiunta tale anzianità di lavoro, infatti, si continua a potere andare liberamente in pensione a prescindere dall’età:
· dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010 vige la quota 95 con un’età non inferiore a 59 anni per i lavoratori dipendenti (età 59 e 36 anni di contribuzione; oppure età 60 e 35 anni di contributi);
· dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010 vige la quota 96 con un’età non inferiore a 60 anni per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, etc.);
· dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012 vigerà la quota 96 con un’età non inferiore a 60 anni per i lavoratori dipendenti;
· dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012 vigerà la quota 97 con un’età non inferiore a 61 anni per i lavoratori autonomi;
· dal 1° gennaio 2013 in poi vigerà la quota 97 con un’età non inferiore a 61 anni per i lavoratori dipendenti;
· dal 1° gennaio 2013 in poi vigerà la quota 98 con un’età non inferiore a 62 anni per i lavoratori autonomi.
In base al nuovo sistema delle «quote», nel calcolo dell’anzianità contributiva va sempre esclusa la contribuzione non utile per il diritto alla pensione. Invece, ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) è computabile tutta la contribuzione, sia quella utile che quella non utile per il diritto alla pensione di anzianità (ad esempio la contribuzione figurativa per disoccupazione). Per il perfezionamento della «quota», inoltre, purché in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni di contribuzione, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Per esempio, il lavoratore dipendente che al 31 dicembre 2009 raggiunga l’età di 59 anni e 6 mesi e che sia in possesso di un’anzianità contributiva di 35 anni e 6 mesi (1.846 settimane) avrà maturato i requisiti per ottenere la pensione di anzianità.
La mini riforma delle «quote», poi, fa i conti con le finestre di accesso al pensionamento, anch’esse modificate dal protocollo Welfare (praticamente dimezzate). Chi perfeziona la «quota», infatti, ha a disposizione due sole finestre di uscita, che sono quelle già predisposte dalla riforma Maroni.
In particolare, i lavoratori dipendenti possono lasciare il lavoro rispettivamente dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell’anno successivo, a seconda che i requisiti (contributivi e di età anagrafica) vengano raggiunti nel primo o nel secondo semestre. Gli effetti delle nuove finestre si fanno marcatamente sentire soprattutto a carico dei lavoratori autonomi. I quali, infatti, possono lasciare il lavoro rispettivamente dal 1° luglio dell’anno successivo o (addirittura) dal 1° gennaio del secondo anno successivo, a seconda che il diritto alla pensione (cioè la maturazione dei requisiti in base alle quote) venga perfezionato nel primo o nel secondo semestre. In questo caso, pertanto, l’attesa minima prima di lasciare il lavoro passa da 6 a 12 mesi, mentre quella massima sale da 9 mesi a un anno e mezzo.
La situazione resta più semplice per coloro che arrivano a 40 anni di contribuzione: restano valide le vecchie quattro finestre, quelle utilizzate fino al 2007.