Se le donne andassero in pensione più tardi investirebbero sul loro futuro
02 Febbraio 2009
C’è una bella similitudine manzoniana che fa al caso nostro: quella del naufrago che esita a separarsi dai precari appigli a cui si è aggrappato anzichè appoggiarsi ad approdi più sicuri. Così si comportano molte donne impegnate in politica e nelle organizzazioni sindacali: rivendicano una prospettiva di pari opportunità, migliori condizioni di lavoro non discriminanti, ma nello stesso tempo non riescono a liberarsi – anche sul piano culturale – di un vecchio e superato assetto di tutele che rappresenta un ostacolo in più nella battaglia per allargare la platea occupazionale delle donne.
Capita così che una normativa disposta a favore della maternità quando la lavoratrice rischiava di morire di parto viene strenuamente difesa anche adesso, in circostanze assolutamente diverse. Per fortuna dall’Unione europea vengono segnali di rinnovamento robusti. Poche settimane or sono è stato il turno dell’Alta Corte di Giustizia che ha condannato l’Italia per discriminazione di genere perché consente alle dipendenti della pubblica amministrazione di andare in pensione a 60 anni, cinque anni prima dei loro colleghi maschi. La sentenza dell’Alta Corte di Giustizia presenta molti aspetti discutibili, ma è sicuramente un’opportunità per il nostro Paese che, per fare le cose, ha sempre bisogno del ‘‘vincolo esterno’’.
Soprattutto la sentenza fa giustizia – anche sul piano culturale – di un luogo comune molto diffuso in Italia, quando si affronta il tema della previdenza: quello per cui la donna deve essere risarcita della sua condizione di oggettiva discriminazione attraverso uno ‘sconto’ sull’età pensionabile, quando questo stesso ‘sconto’ altro non è se non ‘l’ultima raffica’ della discriminazione di genere. E’ scritto nella sentenza: ‘“Per la Corte invece, la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione d’età diversa a seconda del sesso non compensa gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici donne e non le aiuta nella loro vita professionale né pone rimedio ai problemi che esse possono incontrare durante la loro carriera professionale”.
La presa di posizione dell’Alta Corte – afferrata al balzo dal ministro Renato Brunetta – ha contribuito a riaprire il dibattito nel nostro Paese, dove anche il Governo è riottoso a riparlare di pensioni. Nei giorni scorsi – le novità non vengono mai da sole – la Ue ha dato l’assalto al cielo di un altro caposaldo delle tutele tradizionali delle donne: il lavoro notturno. Anche in tal caso quanto da noi, in certi ambienti purtroppo bipartisan, è considerato una tutela indisponibile, in Europa è ritenuta una discriminazione. In una lettera del 29 gennaio scorso al ministro degli Affari esteri Franco Frattini, la Commissione europea ha redarguito il nostro Paese proprio sul tema del lavoro notturno delle donne:
“Desidero nuovamente richiamare la Sua attenzione – è scritto nella lettera – su un problema specifico relativo alla conformità dell’articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a quanto stabilito dall’articolo 2, par. 7 della direttiva del 9 febbraio 1976 relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002. La Commissione è stata informata del recepimento di tale direttiva nella legislazione italiana il 1° agosto 2005.
L’articolo 53, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce il divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, le lavoratrici cui si applica tale divieto, a norma all’articolo 22, comma 1, dello stesso decreto hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione.
La disposizione è stata oggetto di un procedimento per infrazione (n. 1998/2357). In data 1° febbraio 2006 la Commissione ha deciso di chiudere tale procedimento per motivi tecnici.
La Commissione è rimasta tuttavia dell’opinione che la disposizione in questione sia in contrasto con il diritto comunitario. Quindi, nell’ambito del presente procedimento per infrazione ha indirizzato alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora il 4 luglio 2006 ed un parere motivato il 25 gennaio 2007, ribadendo che la disposizione in questione è da ritenersi in contrasto con il diritto comunitario”.
La Commissione europea prende poi in esame la posizione esposta dall’Italia, sintetizzandola come segue:
“Nella loro risposta del 23 marzo 2007 le autorità italiane affermano che l’articolo 53 del decreto legislativo n. 151/2001 ha in primo luogo lo scopo di proteggere la salute e la sicurezza delle lavoratrici incinte o puerpere. Esse fanno riferimento al considerando 7 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, che recita: "alcuni studi hanno dimostrato che l’organismo umano è più sensibile nei periodi notturni ai fattori molesti dell’ambiente nonché a determinate forme di organizzazione dei lavoro particolarmente gravose e che lunghi periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro".
Il secondo argomento addotto nella risposta è che, secondo la direttiva 92/85/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, le "lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento devono essere considerate sotto molti punti di vista come un gruppo esposto a rischi specifici" e che pertanto "devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione della loro sicurezza e salute".
Le autorità italiane non sembrano avere dubbi sul fatto che le misure destinate a proteggere la salute e la sicurezza di tali lavoratrici devono essere collegate alla natura specifica dei rischi a cui sono esposte a causa della loro particolare condizione e che quindi tali misure devono essere proporzionalmente più severe rispetto a quelle generali. Inoltre l’indennità speciale a cui ha diritto la categoria di lavoratrici in questione, e che ammonta all’80% della loro retribuzione, costituisce un’indennità adeguata. In terzo luogo, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, secondo capoverso della direttiva 76/207/CEE, modificata dalla direttiva 2002/73/CE, la normativa italiana garantisce alle lavoratrici gestanti e puerpere:
− il diritto di riprendere, al termine del periodo di sospensione, il medesimo posto di lavoro alle stesse condizioni precedentemente applicate,
− il diritto di vedersi riconosciuto il periodo di sospensione ai fini dell’anzianità di servizio e ai fini pensionistici,
− il diritto, in caso di rapporto di lavoro a termine, di vedersi sospesa la decorrenza del termine di conclusione del contratto durante tale periodo,
− il diritto, qualora trattasi di prestazioni con turnazioni, di continuare a svolgere la propria attività lavorativa nelle ore non rientranti nella fascia che va dalle 24.00 alle 6.00 e di concordare con il proprio datore di lavoro lo spostamento dei turni rientranti in detta fascia in altri orari.
Per finire, le autorità italiane fanno osservare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, quarto capoverso della direttiva 76/207/CEE, modificata dalla direttiva 2002/73/CE, "la direttiva lascia altresì impregiudicate le disposizioni della direttiva 96/34/CE". Quest’ultima, con riferimento ai congedi parentali, sancisce la necessità fondamentale di conciliare la vita professionale con quella familiare affermando, tra l’altro, che: "la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali stabilisce, al punto 16 relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne, che è opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari".
Queste considerazioni non sono ritenute valide dalla Commissione, la quale contesta punto per punto le argomentazioni del Governo Italiano e in particolare sostiene che:
a) il divieto totale e automatico imposto dalle autorità italiane costituisce un ostacolo alla parità tra uomini e donne e quindi un trattamento meno favorevole nei confronti delle donne e va perciò considerato come una discriminazione ai sensi dell’articolo 2, par. 7, della direttiva 76/207/CEE;
b) la disposizione equivale a un divieto di lavorare per le donne in gravidanza, siano esse disposte a lavorare o meno, per un periodo che eccede ampiamente il periodo di congedo di maternità previsto dalla normativa nazionale che recepisce l’articolo 8 della direttiva 92/85/CEE, compensato dal versamento di un’indennità pari all’80% della retribuzione normale delle lavoratrici. In altre parole, il divieto totale e automatico ha come conseguenza per le donne interessate, una perdita del 20% del reddito, dovuta unicamente al fatto che sono donne. Di conseguenza, dal punto di vista delle retribuzione, l’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, ha per effetto anche una situazione di discriminazione diretta contraria all’articolo 2, par. 7, della direttiva 76/207/CEE.
La questione dell’applicazione del citato articolo 53 si è posto nei giorni scorsi nella Nuova Alitalia, dove ben 358 donne, assunte a tempo indeterminato, hanno presentato la documentazione relativa ad ottenere i benefici concessi alle madri con figli piccoli (essere esonerate dal lavoro notturno). La Nuova Alitalia ci è rimasta con un palmo di naso. Non si può affrontare un futuro difficile con il piombo nelle ali. In altre parole, tante lavoratrici non solo hanno conservato il posto di lavoro, ma pretendono anche di confermare le precedenti condizioni di privilegio, quelle stesse che per la Ue finiscono per costituire una discriminazione di genere. E che hanno contribuito, da noi, al disastro dell’ex compagnia di bandiera.
