Italia News 15 Febbraio 2011 di Tommaso Edoardo Frosini E’ il presidente della Repubblica che scioglie le Camere. Ma non da solo L’atto di scioglimento delle Camere è atto complesso, in cui sono determinanti le due distinte volontà, del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio. Immaginare un decreto di scioglimento senza la controfirma del Presidente del Consiglio, quale atto “partecipato”, è fuori dalla lettera e dallo spirito della Costituzione. Lo scioglimento anticipato delle Camere non è, non può e non deve essere un atto unilaterale del Presidente della Repubblica. art. 88 Cost. presidente della repubblica scioglimento delle camere