Testamento biologico: i giudici riaprono il caso di Eluana

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Testamento biologico: i giudici riaprono il caso di Eluana

Testamento biologico: i giudici riaprono il caso di Eluana

17 Ottobre 2007

La
sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha deciso un nuovo processo in una
diversa sezione della Corte di Appello di Milano, sul caso di Eluana Englaro,
in coma dal 1992 a seguito di un incidente stradale, farà senz’altro molto
discutere. In una nota, Il Primo Presidente della Suprema Corte, Vincenzo
Carbone, spiega che la Corte ha escluso che l’idratazione e
l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé,
oggettivamente, una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente
un trattamento sanitario. Ha deciso che il giudice può, su istanza del tutore,
autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: 1) che la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata
clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità,
secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della
coscienza e delle capacitá di percezione; 2) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal
vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici,
religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni,
che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla
continuazione del trattamento. In tutti gli altri casi a prevalere dovrebbe essere il diritto
alla vita.

L’invito che la Corte fa a ricostruire la volontà
pregressa del malato in realtà apre alla possibilità di un intervento del
legislatore a favore del testamento biologico, che per molti è l’anticamera
dell’eutanasia. Del resto, appare un’evidente forzatura  consentire la possibilità che il giudice,
concorrendo le due condizioni, autorizzi la sospensione dell’alimentazione e
dell’idratazione artificiali di una persona in stato vegetativo. Una forzatura
solo se si considerino i dubbi che tanti, anche tra i parlamentari, hanno su
questa materia ed in particolare relativamente al fatto che la sospensione
delle cure ordinarie equivalga ad una pratica eutanasica.

Eppure, questo delegare alla magistratura una materia tanto delicata la dice lunga sull’impasse della politica su questi temi. Attualmente in Parlamento ci sono dieci proposte di legge per regolamentare il diritto alla vita. Ma il Parlamento
da oltre un anno non decide sul testamento biologico. Come se il connotato
della democrazia non fosse prendere delle decisioni. Del resto, questo accade
su tutto, o quasi tutto, e non desta più meraviglia. Ci si barcamena tra principi condivisi (il
cittadino, pur non avendo l’obbligo, può indicare in anticipo
le cure che accetta o rifiuta nell’ipotesi di trovarsi in una situazione
patologica in cui non può intendere o volere; nomina da parte del paziente di
un fiduciario che interpreta il suo volere; possibilità di modifica in ogni
momento delle volontà espresse nel testamento biologico; no all’accanimento
terapeutico) e principi non condivisi (interruzione dell’alimentazione forzata
e dell’idratazione; se il fiduciario del paziente e il medico sono in
conflitto, il soggetto neutro che decide è il giudice o il Comitato etico
dell’ospedale?; il medico sarà obbligato a rispettare la volontà del paziente o
può esercitare obiezione di coscienza? chi decide quando la terapia sconfina
nell’accanimento terapeutico?).

Ma era proprio necessaria questa discussione,
che sembra non finire mai? I medici italiani hanno detto no e l’hanno detto con
nettezza. Nel documento finale approvato ad Udine, nel luglio scorso, al termine
di un convegno organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici,
dei Chirurghi e degli Odontoiatri, dove c’erano quasi tutti i 103 Presidenti
degli Ordini dei Medici, non viene espressa alcuna esigenza di una legge che
introduca in Italia il testamento biologico e si afferma: “qualora il
legislatore decidesse di intervenire in materia di dichiarazioni di volontà
anticipate di trattamento sanitario, debba preliminarmente essere garantita una
efficace rete di tutela dei soggetti più deboli, perché inguaribili, terminali,
morenti, ancor più se divenuti incapaci”. In precedenza, era stato l’Ordine
di Milano a mettere sotto accusa la “concezione contrattualistica della
medicina” e “l’esasperazione del principio di autodeterminazione del
paziente” in favore di “un’alleanza terapeutica tra medico e paziente
che non può essere codificata e burocratizzata”.

La dizione “testamento di
vita” traduce l’espressione inglese living will, che significa “volontà
espressa in vita” da un soggetto e riferite in modo particolare al proprio
morire. Si parla anche di “advance care
directives”, che in italiano è stato tradotto con “direttive anticipate
per il medico” o “direttive anticipate”. I due termini sono stati
utilizzati in modo intercambiale, riferendosi a generiche dichiarazioni di
volontà del paziente circa le scelte terapeutiche ed assistenziali che lo
avrebbero riguardato. C’è chi rileva, come, ad esempio, Maria Luisa Di Pietro,
professore associato di Bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, che
il testamento biologico, così come previsto in alcuni paesi che l’anno
adottato, ha finalità anche eutanasiche. Il Comitato italiano per la Bioetica
ha fatto, invece, propria la dizione ‘dichiarazioni anticipate di trattamento’,
al posto di direttive anticipate, al fine di evidenziarne la non vincolatività
per il medico.

E’
soprattutto il principio di auto-determinazione a far discutere. Come spiega il Professor
Gian Luigi Gigli, Direttore
del Dipartimento di Neuroscienze all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Udine, in una recente intervista apparsa sul sito di “Scienza e Vita”, l’associazione che “presidia le frontiere della vita, dal suo
sorgere fino al suo termine naturale”, “assolutizzare, come si intenderebbe fare in Italia,
il principio di autodeterminazione, mette a rischio uno dei cardini
dell’ordinamento giuridico (l’indisponibilità del bene-vita) e riduce ad una
concezione contrattualistica la relazione medico-paziente”. Alcune linee
guida pubblicate su autorevoli riviste scientifiche della Gran Bretagna,
dove il living will (dichiarazioni anticipate di volontà) è già in atto,
sostengono che laddove manchino direttive anticipate, scritte o espresse in
forma orale inequivocabile e documentata, colui che fa le veci del paziente
incosciente, può assumere decisioni riguardanti la vita del malato “interpretando” quale avrebbe potuto essere la scelta o effettuando egli stesso
le scelte, sulla base di quel che ritiene essere “il miglior” interesse del
paziente. Questo, malgrado il fatto che numerosi studi abbiano dimostrato che
di fronte alle ipotesi di decisioni di fine vita, le scelte del fiduciario sono
discordanti da quelle espresse dal paziente.

Fanno impressione i dati belgi
e olandesi riguardanti le decisioni di fine vita nei bambini di età
inferiore ad un anno. L’assenza di reali speranze di sopravvivenza o
l’aspettativa di una scarsa qualità, portano a decidere per la fine della vita
in circa il 60% dei bambini. Si rileva, d’altra parte, che il 79% dei medici
ritiene proprio dovere professionale ridurre le sofferenze affrettando la morte
(ovviamente sempre nel ‘migliore interesse’ del piccolo paziente). E questo in
base al principio di autodeterminazione esercitato per conto di un paziente non
in grado di esprimere autonomamente le proprie scelte. In Colorado, un
bambino di 5 anni gravemente disabile (ma in grado di frequentare una scuola
appropriata) è stato fatto morire a seguito della sospensione di idratazione e
nutrizione decisa dai suoi genitori, con l’autorizzazione del magistrato. In Svizzera
e nell’Oregon, sulla base del principio di autodeterminazione, è
stato legalizzato il suicidio medicalmente assistito e nel novembre 2006 l’Alta
Corte di Losanna ha emanato linee guida per le persone affette da “disturbi
psicologici gravi, permanenti e curabili”: in nome dell’autodeterminazione
del paziente depresso, viene quindi raccomandato di assecondarne le scelte di
morte.

Esiste anche una
problematica legata al conflitto che può verificarsi tra medico e paziente. A
questo proposito, Giancarlo Pizza, Presidente Ordine dei Medici di Bologna
e Presidente degli Ordini dell’Emilia-Romagna, afferma: ”una
decisione dell’individuo di lasciarsi morire crea un conflitto per la scienza e
la coscienza del medico. L’aspirazione del medico è tenere in vita le persone;
una norma che lo vincoli diventa un grosso problema”. Per Fulvio Borromei, Presidente
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ancona,
è necessario, ove possibile, valutare questa problematica all’interno del codice
deontologico. A parere di Pierpaolo Donadio, Primario
Anestesia e Rianimazione Ospedale Le Molinette di Torino, “può
esistere un conflitto se la volontà espressa precedentemente non può conoscere
le articolazioni di quel che può avvenire a distanza di tempo, anche di molti
anni” e
su una norma che sancisca il testamento biologico, il Prof. Donadio sostiene
che se il paziente esprime un vero testamento biologico deve essere limitato ad
una malattia conosciuta nel momento in cui sottoscrive il testamento biologico,
che può essere inteso in qualche modo come la formalizzazione di un percorso
programmato di cure.

Di certo, i problemi legati al
dolore, alla sofferenza, al fine vita, sono problemi che riguardano l’intimità
più profonda dell’individuo e vanno trattati con la cautela necessaria. Un
domanda s’impone: il Parlamento sarà in grado di trattare questo tema tenendo
presente quel che pensano coloro che si occupano quotidianamente della vita e
della morte? Per la maggioranza dei medici italiani, una legge sul testamento
biologico appare inutile, in alcuni casi dannosa, se concepita in un certo
modo. E questo è un fatto.