Tobin tax e high frequency trading

LOCCIDENTALE_800x1600
LOCCIDENTALE_800x1600
Dona oggi

Fai una donazione!

Gli articoli dell’Occidentale sono liberi perché vogliamo che li leggano tante persone. Ma scriverli, verificarli e pubblicarli ha un costo. Se hai a cuore un’informazione approfondita e accurata puoi darci una mano facendo una libera donazione da sostenitore online. Più saranno le donazioni verso l’Occidentale, più reportage e commenti potremo pubblicare.

Tobin tax e high frequency trading

28 Marzo 2019

Il consiglio dei ministri spagnolo ha recentemente dato il via libera a web tax e Tobin tax, che, nelle stime del Governo, porteranno 2 miliardi nelle casse dello Stato (circa 1,2 miliardi di euro da web tax e circa 850 milioni di euro da Tobin tax). L’imposta sulle transazioni finanziarie sarà pari allo 0,2% e interesserà gli acquisti azionari inerenti società quotate in borsa che abbiano una capitalizzazione superiore al miliardo di euro. Nessuna tassa, invece, sarà applicata per l’acquisto di azioni di piccole e medie imprese o di società non quotate, per l’acquisto del debito pubblico e privato e per i derivati. La proposta normativa, nata con l’obiettivo di ridurre il debito pubblico, era stata sottoposta anche ad un processo di consultazione pubblica, che ha dato riscontro positivo all’introduzione delle misure impositive. Quanto alla tassazione sulle transazioni finanziarie, le somme così raccolte dovrebbero essere destinate a finanziare il sistema pensionistico e di previdenza spagnolo.

La tassa sulle transazioni finanziarie sarà dunque in linea con le misure già adottate da Francia e Italia, dove tale tipo di tassazione è già da tempo vigente. Nell’ambito delle misure fiscali sulle transazioni finanziarie ve ne è però una non molto conosciuta, il cui funzionamento sarebbe invece molto rilevante per la trasparenza dei mercati: la tassazione sul cosiddetto high frequency trading. L’high frequency trading indica gli scambi di Borsa ad altissima velocità, operati in modo automatico sulla base di software derivanti dal trading algoritmico. Operazioni speculative realizzate mobilitando masse in grado di condizionare l’andamento dei titoli. Ovviamente non si sta parlando di investimenti ponderati nel medio-lungo periodo, quanto, piuttosto, di mera speculazione, laddove la rapida immissione e la altrettanto rapida cancellazione degli ordini determinano la possibilità di falsare il book di contrattazioni. Il sistema si basa sulla velocità: gli algoritmi “vedono” gli ordini di un titolo e in quel brevissimo lasso di tempo (frazioni di secondo) tra l’istante in cui l’ordine viene immesso e quello in cui compare nel cosiddetto book di negoziazione di ogni mercato, inondano i mercati di ordini, ricercando su altre piattaforme lo stesso titolo, e riuscendo così a chiudere la negoziazione a un prezzo più conveniente.

Tali ordini hanno, in sostanza, l’unico scopo di alzare o abbassare la quotazione del titolo, venendo poi cancellati, a negoziazione conclusa, in altrettante frazioni di secondo. Tali operazioni sono del resto al limite (e forse oltre) nuove forme di insider trading automatizzato (e deresponsabilizzato, laddove la responsabilità penale è esclusivamente legata ad una persona fisica, nel caso di specie non imputabile per le decisioni di un software) e tuttavia, ormai, tutti i principali operatori finanziari ne fanno uso, al punto che si stima che il 75% degli istituti si avvalga dell’Hft, anche sul mercato dei derivati e su quello dei titoli di Stato. Pur essendo vero, del resto, che l’Hft aumenta la liquidità dei mercati, tale liquidità è solo apparente (ghost liquidity), perché appare e scompare in pochissimo tempo. Quando infatti la speculazione si conclude, in frazioni di secondo vengono automaticamente cancellati tutti quegli ordini immessi sulle diverse piattaforme al solo scopo di manipolare il prezzo del titolo e d’improvviso la liquidità crolla, aumentando così anche il rischio di bolle finanziarie. E di tutto questo giro vorticoso di soldi l’Erario intercetta però solo le briciole (e forse neppure quelle). Fin dal 2013, infatti, tale fenomeno è soggetto a tassazione in Italia (e in Francia, solo altro Paese che ha previsto una specifica disciplina). L’imposta è calcolata giornalmente ed è dovuta quando il rapporto in una singola giornata, tra la somma degli ordini cancellati e modificati, e la somma degli ordini immessi e modificati, è superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. L’imposta, con aliquota dello 0.02%, si applica quindi sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60% e soggetto passivo dell’imposta è colui il quale, attraverso sistemi di negoziazione automatizzata, immette ordini di acquisto e vendita e le relative modifiche o cancellazioni. Peccato però che il gettito che da tale previsione deriva sia a dir poco “imbarazzante”, nell’ordine di poche centinaia di migliaia di euro. Invece che intervenire sui “soliti noti” e soprattutto sempre con i soliti strumenti (che si chiamino studi di settore o Isa cambia poco), sarebbe dunque opportuno intercettare questi proventi, magari modificando la definizione dei soggetti e delle attività a cui tale norma è diretta ed intervenendo sulle principali mancanze tecniche dell’attuale normativa (limitata base imponibile, applicazione ai saldi di fine giornata e non alle singole transazioni, etc.. etc.).