Togliere dalla Cirinnà reversibilità e adozioni? Tanto ci penserà la corte europea
01 Luglio 2015
Cosa accadrebbe se il parlamento italiano riconoscesse delle unioni ‘similmatrimoniali’, pur tenendo fuori questioni divisive come la reversibilità delle pensioni o l’adozione? C’è il rischio che questi temi rientrino dalla finestra, con un intervento delle corti europee. Del ddl Cirinnà e di molto altro parliamo con il giurista Alberto Gambino, che prova a tracciare anche una linea di fuga.
Professore, lei insegna diritto civile. Ci spiega meglio che differenza c’è tra i registri anagrafici delle convivenze e un’eventuale registrazione pubblica delle unioni civili?
I registri comunali hanno una finalità meramente amministrativa, certificativa, fanno riferimento alla cosiddetta registrazione anagrafica che in Italia regola la convivenza delle persone sotto lo stesso tetto. Servono ai Comuni per avere contezza di chi sono e di quanti sono i soggetti residenti e conviventi all’interno di un’abitazione, per questioni collegate come il pagamento delle tasse sull’immobile o sulla nettezza urbana. Si certifica una situazione di fatto, ma non si introduce alcuno status.
Cioè?
Status vuol dire che l’ordinamento, con una legge di carattere nazionale, riconosce diritti e doveri a un soggetto, diritti che sono diversi rispetto a quelli di altri. Lo status di coniuge, quello di figlio, di genitore, sono tutte situazioni giuridiche che hanno una loro gamma di diritti e di doveri riconosciuti ad hoc. C’è una ragione di interesse pubblico da parte dell’ordinamento, legata soprattutto alla sfera della protezione, come avviene nel caso del rapporto tra genitori e figli. Tecnicamente si tratta quindi di condizioni privilegiate che l’ordinamento distingue dagli altri diritti individuali.
E i Comuni che hanno già creato dei registri delle unioni civili?
E’ stato un passo ulteriore rispetto a una situazione nella quale gli enti locali possono già decidere sulla base di un criterio di ragionevolezza se stabilire o meno dei benefici per i cittadini. I Comuni di cui mi parla hanno fatto una forzatura, dettata, se vuole, da una matrice ideologica. Perché appunto gli enti locali garantiscono dei diritti alle coppie non sposate o ai single: le previdenze in caso di indigenza, un diritto di abitazione se non si ha casa, eventuali graduatorie come per l’iscrizione di un bambino a scuola… L’ente locale può decidere discrezionalmente se anteporre o posporre alcune categorie in una graduatoria, a prescindere che le persone siano inserite o meno nei registri.
Chi decide?
La stella polare resta sempre la Costituzione e se la nostra carta mette al primo posto le coppie sposate sarebbe strano che un Comune decidesse di non privilegiarle magari quando cercano casa.
Si può dire che se il parlamento italiano riconoscesse delle unioni ‘similmatrimoniali’, anche senza tenere conto di questioni come la reversibilità delle pensioni o della stepchild adoption, c’è il rischio che parta subito qualche ricorso in sede europea? La nuova legislazione italiana potrebbe essere giudicata discriminatoria dalla Ue?
E’ una ricostruzione verosimile. Se nella normativa si assicura ai conviventi un nucleo essenziale di diritti e di doveri che, civilisticamente, appartiene solo alle coppie sposate, se ci si richiama a essi – l’assistenza morale e materiale reciproca, la coabitazione, il dovere del mantenimento, la fedeltà (nel codice c’è anche quest’obbligo) – in realtà stiamo istituzionalizzando una convivenza. Emerge un’istituzione tipica del diritto civile, regolata da un insieme di diritti e doveri che vengono riconosciuti soltanto ad alcuni soggetti in forza di un atto che si chiama matrimonio.
Insomma se anche i temi più divisivi restassero fuori da un eventuale compromesso politico sul ddl Cirinnà, potrebbero rientrare subito dopo dalla finestra europea?
Se una normativa, si chiami o meno matrimonio, riecheggia e riproduce quel nucleo di diritti e di doveri che ho elencato, in forza del principio di non discriminazione e di ragionevolezza, la Corte europea dei diritti dell’uomo come ha già fatto per altri Paesi interverrà dicendo: attenzione, avete dato dei diritti alle coppie conviventi dello stesso sesso, dei diritti che sono analoghi a quelli che nel codice civile hanno tipicamente le coppie sposate. A questo punto dovete anche assegnargli tutti gli altri, compresi reversibilità e adozione.
Com’è andata altrove?
Seguendo lo stesso percorso logico, Paesi come Austria e Germania che erano partiti con delle normative dove si diceva di voler escludere l’adozione o la reversibilità, hanno però riconosciuto i diritti reciproci compresi nel matrimonio e quindi sono stati ‘sanzionati’ dalla Cedu che ha chiesto l’estensione anche ad altre prerogative matrimoniali come l’adozione. E’ un discorso eminentemente giuridico e va spiegato in termini giuridici. Aggiungo che, se si decide di fare un istituto simile al matrimonio, è giusto e sacrosanto che la Corte europea dei diritti dell’uomo ponga la questione delle discriminazioni, perché si sta dando alle persone un istituto che manca di alcuni pezzi. Bene, quei pezzi ce li darà l’Europa e a quel punto non dovremo lamentarci allorquando la corte europea trovi una piattaforma giuridica e istituzionale garantita dal ddl Cirinnà.
I tempi europei quali sarebbero?
Almeno in linea teorica prima di ricorrere alla Corte europea dei diritti umani bisognerebbe intentare la vicenda negli organismi interni e portarla quindi davanti alla Corte costituzionale.
Che si è già espressa dicendo di voler recepire la legislazione europea
In realtà il principio interno è stato ampiamente sorpassato dalla corte europea che in più di una occasione è intervenuta prima della corte costituzionale, pensi a temi come la fecondazione eterologa. Anche nel caso della normativa sulle unioni civili, credo che i tempi sarebbero relativamente rapidi: dal giorno successivo a quello in cui la legge fosse promulgata, durante un qualsiasi contenzioso in un tribunale civile, le parti potrebbero sollevare la questione direttamente davanti alla corte europea. E quest’ultima, nel giro di pochi mesi, darebbe la risposta che ho descritto prima, anche senza dover aspettare il giudicato della corte costituzionale.
Non vede alternative?
Una potrebbe essere cristallizzare i rapporti di convivenza legandoli alle situazioni soggettive, andando a esaminare uno per uno tutti i diritti che non si legano alla istituzione matrimoniale bensì ai rapporti di solidarietà e di assistenza reciproca. Diritti che esistono già nel nostro ordinamento e che la giurisprudenza ha più volte confermato. Un esempio per tutti il diritto alla abitazione quando uno dei due conviventi viene a mancare, e in casa subentra l’altra persona che ci viveva. Ma parliamo di uno stato di bisogno che si prolunga nel corso del tempo e di solidarietà. Non ha nulla a che vedere con l’istituzione matrimoniale.