Un problema culturale non deve avere per forza una soluzione giuridica
29 Giugno 2011
Uno dei tanti difetti del legislatore contemporaneo, o forse il principale, è quel peccato di superbia che gli fa credere di poter prevedere e controllare ogni aspetto della vita. Il confine tra ciò che spontaneamente viene regolato dall’interazione umana (o semplicemente dal corso casuale degli eventi) e ciò che viene precauzionalmente diretto da un mondo di regole complesse e destinate a renderci felici si sposta ogni giorno un po’ più in là, in un eccesso di “determinismo giuridico” che ci rende sempre più incapaci anche solo di pensare e assumere le conseguenze delle nostre scelte.
Una tendenza simile è incoraggiata dall’uso dei risultati delle scienze sociali e naturali per sostenere questa o quella misura legislativa. Non sfuggirà ai più che con sempre maggior frequenza si invocano i risultati di nuove ricerche in ogni campo della conoscenza per motivare un intervento legislativo che corregga o assecondi la realtà da queste fotografata. Si pensi al diritto dell’ambiente, al diritto di famiglia, al diritto alla salute.
Da ultimo, e da qui parte questa breve riflessione, si pensi alle quote rosa in ambito privato. La riserva legale di poltrone alle donne nell’ambito privato è cosa ben diversa dalla riserva in ambito pubblico, ovverosia nelle assemblee elettive. In quest’ultimo caso, c’è una logica, per quanto discutibile, che individua la ragione giustificatrice della “quota” nella finalità di avere una rappresentanza dell’interesse femminile all’interno di consessi deputati a perseguire l’interesse generale. Facciamo un esempio.
Il Sistema di trasporti pubblici di Città del Messico ha previsto che le donne, scendendo nella metropolitana, abbiano una banchina riservata, davanti alla quale vigila un poliziotto, in modo tale da poter attendere i treni e poi salire su vagoni che automaticamente sono occupati da sole donne, essendo prospicienti a tale banchina. In tal modo, possono viaggiare più tranquille e sicure in una delle città ritenute più pericolose al mondo. Una regola del genere, finalizzata ad un interesse generale di tutte le donne, potrebbe certo essere pensata da un’assemblea tutta al maschile. Ma si può anche sostenere che abbia più probabilità ad essere immaginata da un’assemblea in cui vi sia almeno una mente femminile, che conosce i problemi, le esigenze e le preoccupazioni peculiari del proprio genere. Dunque, anche se – lo si ripete – discutibile, è comunque individuabile quella ratio che porta i governi contemporanei a ritenere opportuna la presenza delle donne nelle assemblee rappresentative, in quanto portatrici di una rappresentanza generale dei problemi legati al loro mondo.
Al contrario, in consessi deputati al perseguimento non di un interesse generale, ma singolare; in consessi privati che non sono rappresentativi di alcun soggetto esterno, come nel caso dei consigli di amministrazione delle società, qual è la motivazione per cui alle donne debba essere riservata una quota di posti? Chi dovrebbero rappresentare? Perché si dovrebbe torcere a tal punto il principio di uguaglianza per cui si viene eletti o nominati non a parità di condizioni, ma in base al genere di appartenenza?
Poiché non esiste una ragione per garantire alle donne le quote rosa in ambito privato che non sia tautologica (ovvero, garantirla per garantirla, garantirla per aumentare la presenza di donne nella realtà economica ritenendo che ciò sia di per sé cosa buona), ecco il ricorso alla “scienza” e ai risultati delle ricerche. Così, si scopre che un consiglio di amministrazione misto lavora di più e meglio di un consiglio tutto al maschile, che le donne portano delicatezza e sensibilità, che il confronto fra maschi e femmine apre le prospettive di soluzione dei problemi, etc. C’è qualcosa che stride sia nell’affidamento generalizzato del legislatore alla “scienza” sia nella questione specifica dell’uso dei risultati di ricerche empiriche per suffragare la bontà di una discriminazione al femminile nei consigli di amministrazione.
Quanto al primo, generale aspetto, la conoscenza – come è noto – è tutto fuorché esatta. Volendo, si potrebbero trovare risultati di indagini idonei a supportare qualsiasi intervento legislativo, proprio perché anch’essa procede per tentativi, errori, interpretazioni e casualità varie. Basta pensare al fatto che non sappiamo ancora dire con esattezza – e anzi siamo sempre più incerti sul punto – quando un essere umano nasce e quando muore. A maggior ragione, nelle scienze sociali il margine di errore è altissimo e la varietà di letture delle indagini condotte è pressoché infinita. Ciò non significa che la scienza non aiuti o non possa aiutare il legislatore, ma che almeno, nel farlo, non si dovrebbero prendere i risultati delle ricerche come dogmi della fede, da tradurre immediatamente in disposizioni legislative. Soffermiamoci ora sul secondo aspetto. In buona sostanza, ricerche di scienze sociali dimostrerebbero che le donne sono brave, hanno un approccio alla risoluzione dei problemi diverso da quello dei maschi, sono gentili, sono affidabili e volenterose, e che per tutti questi motivi sarebbe bene che accedessero più frequentemente ai consigli di amministrazione delle società.
Su questo specifico punto, sono quattro gli elementi di stridore. In primo luogo, non occorreva forse concentrarsi tanto per scoprire l’acqua calda. Si tratta di constatazioni talmente banali che non hanno bisogno di essere dimostrate. Certo il cammino per l’emancipazione femminile è stato lungo, ma è piuttosto difficile sostenere oggi che nella nostra società non vi sia la consapevolezza del talento femminile, né più né meno di quello maschile. La complessità del diritto, che oggi tutto regola, ci ha invece fatto perdere, forse, quel senso comune che è alla base delle scelte umane e che tende a ritenere, senza doverlo dimostrare, che le donne possono avere un ruolo positivo nella società.
E comunque sia, non è detto che, se vi è un problema culturale, debba per forza esservi una soluzione giuridica. La bontà di una norma non va valutata con la desiderabilità di un risultato, ma con la sua idoneità a raggiungerlo senza eccessivi costi. Le Costituzioni servono, in fondo, a questo: calibrare l’intervento dei poteri pubblici, perché non sia di peso eccessivo per la vita individuale e sociale.
Per capire o meno la bontà giuridica di una norma sulle “pari opportunità”, in uno Stato costituzionale come il nostro non possiamo quindi che fare riferimento alla Costituzione. Essa, molto chiaramente, consente al legislatore di trattare situazioni identiche in identico modo e in maniera diversa situazioni diverse, tramite la eliminazione degli ostacoli che impediscono alle persone di poter scegliere di raggiungere gli obiettivi desiderati. Dunque, innanzitutto il legislatore non può trattare in maniera diversa situazioni uguali. Questa fu la grande battaglia del primo femminismo e la grande conquista di civiltà degli Stati contemporanei. Guardando al nostro paese, questa fu la svolta per la parità di genere che si ottenne quando venne esteso alle donne il diritto di voto nel ‘45 o l’accesso a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici nel ‘63, eliminando una disparità di diritti basata sul sesso che non aveva ragione di essere.
Secondariamente, la Costituzione consente al legislatore di impegnarsi per abbattere quelle barriere che ostacolano il percorso di alcune categorie di persone più svantaggiate. Il termine “barriera” ci porta subito all’esempio delle barriere architettoniche, che impediscono agli invalidi di accedere in alcuni posti. Eliminare la barriera resta un’operazione legislativa a monte della scelta individuale di intraprendere quel percorso, e non incide invece sull’esito finale. Dare “pari opportunità” alle donne significa, linguisticamente, proprio questo: concedere le stesse occasioni che hanno gli uomini, azzerare gli ostacoli iniziali, non il percorso intermedio, eliminare una disuguaglianza alla partenza, non inserire una discriminazione di risultato. In secondo luogo, un conto è ritenere che la presenza femminile nei consigli di amministrazione sia opportuna, un conto è pretendere che sia obbligatoria.
Come detto sopra, i consigli di amministrazione sono soggetti privati, che non rappresentano altro se non l’interesse egoistico della società all’accumulazione del capitale, che non debbono portare al loro interno gli interessi di categorie esterne e debbono pensare solo a compiere le scelte più efficienti e remunerative per la società. Per questo motivo, coloro che vi siedono vengono scelti (o almeno così dovrebbe essere) dai soci non perché rappresentanti di qualcosa o qualcuno, ma perché bravi, competenti, preparati. Da questo punto di vista, la scelta tra uomo o donna è pari a quella tra biondo o moro. Nella gestione di una società, non c’è un interesse generale delle donne da bilanciare con quello degli uomini (ammesso che altrove vi sia). C’è soltanto l’interesse esclusivo della società ad essere guidata da mani esperte. Questo vuol dire che bene faranno i soci a eleggere consigliere preparate, male faranno a eleggere consiglieri impreparati. Se dovessero agire male, non ci sarà alcuna lesione di un interesse generale della comunità, ma il pregiudizio dell’interesse esclusivo della società a massimizzare i profitti. I soci potranno scegliere male la composizione dei loro CDA, ma le conseguenze negative ricadranno esclusivamente su di loro. Non vi è interesse generale di cui il legislatore debba farsi carico a che i soci eleggano donne piuttosto che uomini. Rischiano il loro capitale, e quindi tanto peggio per loro se non sapranno scegliere persone valide, donne o uomini che siano. Ecco perché la presenza femminile può essere opportuna, ma non deve essere obbligatoria. Che diventi tale è, a nostro avviso, una violazione di un altro diritto costituzionale, quello alla libera iniziativa economica privata.
In terzo luogo, la sottile motivazione che le scienze sociali offrono alle quote rosa in ambito privato potrebbe estendersi a un numero infinito di altri soggetti. I giovani portano entusiasmo e freschezza di idee; gli anziani portano saggezza e esperienza; gli omosessuali (continuando nel luogo-comunismo) portano creatività; i bambini portano ingenuità e onestà… e potremmo proseguire a lungo.
Spostare sempre più in là il confine tra il ragionevole buon senso e l’obbligo giuridico comporterà nient’altro che aumentare la complicazione giuridica, illudersi di prevedere tutto il prevedibile e non lasciare più nulla alla responsabile, spontanea e libera cooperazione tra individui.
In quarto luogo, bisognerebbe chiedersi da dove viene la deprimente e oggettiva scarsità di donne che ricoprono ruoli importanti nel mondo del lavoro e dell’economia. Restando in Italia (ma un articolo di Anne Jolis sul Wall Street Journal Europe estende le considerazioni all’Europa) se le donne non riescono a scalare i vertici del mondo imprenditoriale forse non è solo per un atavico maschilismo. Forse ci sono problemi più seri che i governi, a tutti i livelli, dovrebbero affrontare per consentire alle donne non di avere il posto assicurato nei CDA, ma di poter scegliere di guadagnarsi quel posto.
Ancora oggi, una donna nel nostro paese crede di dover scegliere presto se dedicarsi alla vita familiare o a quella professionale, non riuscendo a conciliare il volto della manager con quello dell’addetta al focolare. Se i governi vogliono fare qualcosa, aiutino piuttosto le donne ad essere mogli, madri e manager insieme. Prima di creare poltrone riservate, incoraggino l’opportunità di scegliere quale vita avere. Altrimenti, continueremo a chiedere una maggiore presenza femminile nei vertici imprenditoriali senza avere un sufficiente numero di donne disposte a ricoprirne i ruoli, perché costrette a scegliere troppo presto e troppo alternativamente tra vocazione familiare e ambizione professionale, e – non ultimo – capaci di assumersi quegli impegni, e non semplicemente chiamate sulla base della peggior cooptazione.
Questa sarebbe la più coerente attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, questa sarebbe davvero pari opportunità, tanto invocata per le quote rosa: come detto sopra, rimuovere gli ostacoli iniziali in modo da garantire a tutti di poter gareggiare partendo dallo stesso punto; e non assicurare il traguardo, a prescindere dalla forza di volontà con cui si è gareggiato.
(tratto da brunoleoni.it)