Un’esecuzione con tanto di regolamento

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Un’esecuzione con tanto di regolamento

10 Febbraio 2009

Eluana Englaro solleva profonde inquietudini sotto il profilo giuridico, per i due vizi di fondo delle pronunce giudiziarie in materia, perché queste:

1) costituiscono atti non di ‘giurisdizione’, ma di ‘sovranità’, poiché non solo si è costruito un quanto mai controverso diritto all’uccisione, ma se ne sono stabiliti i limiti e fissate, addirittura, le modalità di esecuzione della sentenza di morte (in confacenti hospice, con trattamenti riduttivi delle atrocità visive della morte per fame e sete, e la somministrazione di sedativi). Cose estranee alla giurisdizione e al nostro attuale diritto, che prevede, invece, i delitti di omicidio del consenziente;  2) sono inficiati da un sistema di slealtà giuridiche. Perché la sentenza della Corte di Cassazione (2008) ha deciso per la liceità dell’uccisione di Eluana, facendo finta di non decidere attraverso il sofisma processuale dell’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale della Repubblica di Milano, perché privo di «interesse pubblico», riguardando il caso in esame il diritto personalissimo del rifiuto dei trattamenti medici. Con degradazione così a un fatto meramente privato, individua-le, dimenticando: a) che le problematiche del testamento biologico e dello stato vegetativo presentano una dimensione epocale e pressoché planetaria; stanno provocando un lacerante impatto nella pubblica opinione; costituiscono oggetto di incertezze scientifiche; interessano migliaia di Eluane, presenti e future; hanno provocato interventi delle amministrazioni regionali e del ministro del Welfare; b) che ciò che concerne il primario diritto alla vita sottostà alla garanzia della riserva di legge, volta ad assicurare, fra l’altro, la certezza e l’eguaglianza giuridica.

Perché le pronunce della Corte d’Appello di Milano e, ancor prima della Cassazione (2007) hanno postulato come certi i due dati scientificamente smentiti o problematici (vedi , da ultimo, il documento del gruppo di ricerca del ministero del Welfare): 1) la irreversibilità dello stato vegetativo persistente, poiché si tratta invece di un giudizio soltanto prognostico-probabilistico, essendo stata provata dalla scienza non la totale assenza di possibili momenti di coscienza di sé e del mondo esterno, bensì, attraverso la risonanza magnetica funzionale, un’attività cerebrale cosciente, intrappolata in un corpo non comunicante con l’esterno per il blocco muscolare; 2) la totale assenza di sensibilità, di sofferenza, in caso di morte per fame e sete di durata bisettimanale: cosa non solo scientificamente non provata, ma smentita implicitamente dagli stessi giudici milanesi, avendo essi prescritto l’accompagnamento dell’interruzione di alimentazione e idratazione con la somministrazione di sedativi antidolorifici.
  La Corte di Cassazione (2007) ritiene che il rifiuto del paziente possa desumersi oltre che da precedenti dichiarazioni, anche dalla sua personalità, dal suo stile di vita e da suoi convincimenti circa l’idea stessa di dignità della persona. E sulla base di tale generico e nebuloso criterio, aperto a tutti gli usi e arbìtri giudiziari, la Corte milanese ha potuto costruire un artificioso rifiuto di Eluana fondato sul nulla (su asseriti vaghi discorsi e brani di conversazione, in un contesto storico, psicologico, esistenziale completamente diverso).  L’asserito rifiuto di Eluana manca, comunque, dei requisiti di validità pur minimi, richiesti anche dal Comitato nazionale di bioetica e dai vari progetti di legge.

E cioè:
 1) dell’attendibilità: a) poiché manca la data certa del rifiuto, per accertare, fra l’altro, il requisito primario della maggiore età di Eluana al momento del rifiuto stesso; b) perché l’asserito rifiuto manca di quei requisiti di forma, scritta (o addirittura notarile), richiesti per accertarne la veridicità; c) perché manca, il requisito di specificità circa i tipi di trattamento rifiutati (essendo pacifico che l’asserito rifiuto di Eluana non poteva riguardare lo stato vegetativo, non ancora ben noto venti anni fa); d) perché è stato violato il principio liberalelaico dell’autodeterminazione informata, poiché sia il consenso sia il rifiuto sono validi in quanto consapevoli. E sono consapevoli in quanto informati. E di certo Eluana non era stata informata e, comunque, non era consapevole, in quei lontani tempi, che l’interruzione di cibo e acqua avrebbero provocato l’orribile morte per fame e sete con un’agonia di 15 giorni; 2) dell’attualità: perché si richiede che il rifiuto sia quanto meno espresso non in tempi lontani e, in tutt’altro contesto, esistendo un’incolmabile differenza tra: a) una volontà espressa in un lontano momento di benessere e, comunque, quando la non incombenza dello stato patologico consentiva solamente una valutazione astratta e distaccata di tale situazione; b) e la persistenza di tale volontà nella situazione reale dello stato patologico, o quando sussiste una notevole distanza, cronologica e psicologica, tra i momenti dell’esternazione e della attuazione di tale volontà. L’asserito vago rifiuto di Eluana espresso risalirebbe a circa venti anni fa: nel diverso contesto esistenziale di una giovanissima età e nella pienezza della vita. C’è perversione delle funzioni del rappresentante legale, al quale dall’ordinamento giuridico è conferito il solo potere-dovere di agire a tutela e non per la soppressione della vita del rappresentato. Si contrabbanda sotto l’enfatizzata difesa del sacrosanto diritto dell’autodeterminazione una palese violazione di tale diritto, poiché si è fittiziamente attribuito a Eluana un rifiuto di cibo e acqua e una consapevole volontà di morire per fame e sete, non fondati su alcuna valida prova. 

Ma occorre anche chiedersi se una tale interruzione non costituisca (come è stato prospettato da presidenti emeriti della Corte Costituzionale) omicidio doloso: 1) perché Eluana è persona viva, in quanto non è intervenuta a tutt’oggi la morte encefalica e il cuore batte e il respiro prosegue spontaneamente, e viene soltanto aiutata a nutrirsi e a bere; 2) perché detta interruzione ne costituisce l’indubbia causa della morte; 3) perché esiste negli autori la consapevolezza e volontà di arrecare la morte e, quindi , il dolo di omicidio; 4) perché non è agevole configurare: la scriminante dell’esercizio di un diritto, appoggiandosi sull’autorizzazione dei giudici milanesi, poiché si tratta di autorizzazione contra legem, per la carenza dei requisiti di legittimità dell’irreversibilità dello stato vegetativo e del rifiuto e, comunque, non vincolante per il giudice penale; non c’è nemmeno la scusante della buona fede circa la liceità dell’interruzione poiché, bastando per la sussistenza del dolo di omicidio anche soltanto il dubbio sulla liceità o meno dell’interruzione, quanto meno un siffatto dubbio è da ritenersi incontestabilmente presente negli eventuali autori delle interruzioni, stante l’acceso e perdurante dibattito scientifico e giuridico in materia, le autorevoli critiche alle pronunce dei giudici in questione, i rifiuti dell’interruzione da parte di molte Regioni e strutture sanitarie, gli interventi contrari ministeriali e di tante voci di diversa provenienza, ecc.; 5) perché, in breve, nel dubbio vale il principio di precauzione: in
 dubio pro vita.

da Avvenire del 5 febbraio 2009

 Ferrando Mantovani è professore ordinario di Diritto penale all’Università di Firenze