
Ustica, quando l’Avvocatura di Stato chiedeva la revocatoria delle sentenze civili

01 Luglio 2020
Continua, a 40 anni dalla strage di Ustica, la pubblicazione da parte de L’Occidentale di documenti, tutti pubblici, che fanno luce su quanto accaduto il 27 giugno 1980. Oggi pubblichiamo l’atto con il quale la Avvocatura dello Stato in data 9 febbraio 2013 chiedeva la revocatoria per errore di fatto delle sentenze civili che, contrariamente alla sentenza penale passata in giudicato, ha escluso in maniera tassativa che ci sia stata battaglia aerea e lancio di missili, parlano di “più probabile che non” che il DC 9 sia stato abbattuto da un missile.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla scrivente avverso la sentenza n.788/2010 della Corte di Appello di Palermo, accogliendo il secondo motivo di ricorso incidentale proposto da Giovagnoli Anna, Volanti Fabio e Volanti Carla. La sentenza non appare condivisibile essendo mancato un adeguato approfondimento delle argomentazioni svolte nei momenti di gravame articolati dalla scrivente. In tale situazione, si sottopone alle Amministrazioni in indirizzo la valutazione dell’opportunità di impugnare la sentenza in oggetto mediante ricorso per revocazione, con particolare riferimento alla parte in cui è stato rigettato il quarto motivo di ricorso.
Con tale motivo di ricorso la scrivente aveva denunciato il difetto di motivazione che connota la sentenza emessa dalla Corte di Appello palermitana sulla base, non già di una autonoma valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti, ma sulla adesione alle conclusioni raggiunte da un altro giudice, all’esito di un altro giudizio (promosso dalla società Itavia).
L’affermazione sulla quale si fonda il rigetto di tale motivo di ricorso secondo la quale “abbondantemente e congruamente motivata la tesi del missile” discende dall’errore di fatto, risultante incontrovertibilmente dagli atti di causa, rappresentato dall’assunto che la sentenza della Corte territoriale contiene una motivazione della adesione della tesi del missile fondata sulla valutazione degli atti di causa, laddove è pacifico che tra gli atti di causa non figura materialmente alcuno degli elementi di prova posti a fondamento della sentenza del Goa di Roma richiamata dalla corte di Appello palermitana.
Tale errore di fatto potrebbe essere qualificato come un errore revocatorio, tale da giustificare la revocazione della sentenza in oggetto, ex art 395, primo comma numero 4 c.p.p. posto che il fatto in questione non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciato.
Si prega di far conoscere alla scrivente, con ogni consentita urgenza, le valutazioni delle Amministrazioni in indirizzo sulla opportunità di impugnare la sentenza in oggetto mediante ricorso per revocazione, pur segnalando che si tratta di un rimedio assai impervio.
Le amministrazioni, interessate, Infrastrutture e Difesa, avevano acconsentito sulla opportunità di impugnare la sentenza. Tradotto per il lettore poco esperto di linguaggio giuridico, l’Avvocatura di Stato segnala che la tesi del missile, totalmente difforme da quanto appurato dalla Cassazione penale, nasce dalla decisione di un Goa (Giudice onorario aggregato) presso il Tribunale di Roma (avvocato Francesco Batticani di Bronte) cioè da un avvocato che svolgeva un compito di supplenza dei magistrati di ruolo.
Ma in occasione del 33° anniversario della strage il Presidente del Consiglio Enrico Letta rendeva noto il seguente comunicato:
“Il Governo non ha intenzione di impugnare per revocazione la sentenza definitiva con cui la Cassazione ha condannato lo Stato a risarcire i familiari delle vittime di Ustica. Questa determinazione è motivata da ragioni giuridiche, in quanto per un ricorso per revocazione in questa situazione processuale potrebbe apparire meramente dilatorio ed esporrebbe lo Stato ad ulteriori spese. Ma soprattutto e’ motivata da ragioni di ordine etico, per il dovuto rispetto alle vittime ed ai loro famigliari. La sentenza definitiva della Cassazione andrà semplicemente eseguita”.
ndr: il Governo italiano si era costituito parte civile sia contro i Generali nel processo penale sia contro la tesi del missile in quello civile. Le conseguenze della decisione di non autorizzare la procedura di revocatoria della sentenza civile ha avuto come conseguenza che in successive sentenze civili su Ustica lo Stato è stato condannato a risarcire la società Itavia e gli eredi Davanzali per 330 milioni di euro, da togliere dal bilancio della Difesa. Ai famigliari delle vittime viceversa, che hanno già ottenuto da quasi 30 anni lo stanziamento di 62 milioni di Euro come indennizzo, il risarcimento riconosciuto verrà liquidato dopo aver detratto le somme ottenute a titolo di indennizzo.